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Materia: Agricoltura
Decreto n. 1 del 10 gennaio 2017
Misure fitosanitarie di controllo di Geosmithia morbida in Regione Veneto. Aggiornamento della zona delimitata.
Con il presente provvedimento viene approvato l’aggiornamento della zona delimitata ,ove vengono adottate le misure fitosanitarie di controllo per contrastare la diffusione dell’organismo nocivo Geosmithia morbida, agente del cancro rameale del noce, in Regione Veneto.
VISTA la normativa fitosanitaria vigente e in particolare la direttiva 2000/29/CE e il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 attuazione della direttiva 2002/89/CE che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
VISTO il proprio Decreto n. 30 del 14 agosto 2014 “Misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione per contrastare la diffusione dell’organismo nocivo Geosmithia morbida, agente del cancro rameale del noc , in Regione Veneto” con il quale sono stai definiti in Allegato i confini della zona delimitata costituita dalla zona infestata (poligoni i cui vertici corrispondono ai focolai individuati) e la zona cuscinetto (zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata);
VISTO il proprio Decreto n. 43 del 6 novembre 2014 “ Misure fitosanitarie di controllo di Geosmithia morbida in Regione Veneto. Aggiornamento della zona delimitata” con il quale viene approvato l’allargamento della zona delimitata di cui al Decreto dirigenziale n. 30 del 14 agosto 2014;
VISTO il proprio Decreto n. 8 del 6 febbraio 2015 “ Misure fitosanitarie di controllo di Geosmithia morbida in Regione Veneto. Aggiornamento della zona delimitata” con il quale viene approvato l’allargamento della zona delimitata di cui al Decreto dirigenziale n. 43 del 6 novembre 2014;
CONSIDERATO che nel corso di un monitoraggio eseguito nell’estate – autunno 2016 sono stati individuati ulteriori focolai esterni alla zona precedentemente delimitata;
VISTO l’art.16.2 della Direttiva 2000/29/CE che prevede l’obbligo degli Stati membri di adottare misure di protezione al fine di prevenire la diffusione nel territorio anche di altri Stati membri di organismi nocivi non regolamentati;
CONSIDERATO che Geosmithia morbida rappresenta una minaccia per la coltura del noce nero (Juglans nigra), ampiamente diffuso nel territorio della pianura padana nel corso degli ultimi vent’anni, ma anche del noce europeo (Juglans regia) e probabilmente dei suoi ibridi, anche se di questi attualmente non è nota la suscettibilità;
RITENUTO necessario aggiornare la zona delimitata ove adottare misure regionali di contrasto alla diffusione di Geosmithia morbida;
decreta
a) Divieto di trasporto fuori dalla zona di vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi Juglans e Pterocarya; b) Divieto di trasporto fuori dalla zona di legname e suoi derivati ramaglie e corteccia ad esclusione dei seguenti casi:
c) Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi Juglans o Pterocarya all’interno della zona delimitata sono oggetto di specifici controlli da parte dell’Unità Organizzativa Fitosanitario e hanno l’obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;
(seguono allegati)
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