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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 07 febbraio 2017


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto n. 11 del 17 gennaio 2017

Rinnovo concessione demaniale per utilizzo specchio acqueo mq. 12 in dx Piave Vecchia loc. Intestadura di Musile di Piave per uso da diporto. - Richiedente: Furlan Anna (codece pratica P88_000828)

Note per la trasparenza

Provvedimento di rinnovo concessione a seguito istanza di parte presentata dalla Sig.ra. Furlan Anna.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Istanza prot. reg. nr. 303319 del 23 luglio 2015;
Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 284 del 20 settembre 1999;
Parere favorevole Responsabile Genio Civile di Venezia prot. nr. 433745 del 08 novembre 2016;
Parere favorevole Responsabile Settore Tecnico del Comune di Musile di Piave (VE) prot. nr. 14712 del 02 settembre 2015;
Parere favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1132 del 26 agosto 2015.

VISTA l’istanza prot. reg. nr. 303319 del 23 luglio 2015 con la quale la Sig.ra Furlan Anna, (omissis) ha chiesto all’Ispettorato di Porto di Venezia il rinnovo di una concessione demaniale per utilizzo specchio acqueo mq. 12 in dx Piave Vecchia loc. Intestadura di Musile di Piave. per uso privato da diporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l’istanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Musile di Piave (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 284 del 20 settembre 1999;

VISTO il parere favorevole del

Responsabile Genio Civile di Venezia prot. nr. 433745 del 08 novembre 2016;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Settore Tecnico del Comune di Musile di Piave (VE) prot. nr. 14712 del 02 settembre 2015

VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 1132 del 26 agosto 2015..;

CONSIDERATO che la Sig.ra Furlan Anna a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con l’atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 10 gennaio 2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;

decreta

1)  Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio la Sig.ra Furlan Anna, (omissis) della concessione per utilizzo specchio acqueo mq. 12 in dx Piave Vecchia loc. Intestadura di Musile di Piave.per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n.276 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 10 gennaio 2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2)  la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3)  l’importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in € 211,46 (duecentodieci/96) per l’anno 2016 come già previsto dall’art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n 276 del 10 gennaio 2017 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all’accettazione dell’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4)  in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5)  tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6)  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7)  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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