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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 15 novembre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1692 del 26 ottobre 2016

Iter procedimentale di autorizzazione all'esercizio - ex art. 6, comma 2 L.R. n. 22/2002 - di punti prelievo privati.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si rivede l'iter procedimentale di autorizzazione all'esercizio di punti prelievo privati afferenti a Laboratori di Analisi privati non accreditati che erogano prestazioni all'esterno di strutture sanitarie di ricovero.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che l'attività delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, sia subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero, all'accertamento della sussistenza in capo alle medesime strutture di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie nonché alla verifica periodica del mantenimento degli stessi.

Detta previsione - che è finalizzata a garantire l'uniformità dei livelli di assistenza sanitaria, l'adeguamento delle strutture (siano esse pubbliche o private) e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico, oltre che l'osservanza di norme a carattere nazionale (quali a titolo meramente esemplificativo quelle in materia di protezione antisismica, antincendio, sicurezza elettrica, igiene nei luoghi di lavoro) - è stata recepita a livello regionale dall'art. 6, comma 2, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, a norma del quale il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in favore di strutture sanitarie che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e di riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale e di laboratorio è di competenza del Comune dove insiste la struttura.

L'iter procedimentale successivamente delineato dalle deliberazioni giuntali attuative delle disposizioni nazionali e regionali succitate ai fini del rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione di apertura di punti prelievo (codice B11 della classificazione) - DGR n. 2501 del 6.8.2004, DGR n. 2466 del 1.8.2006, DGR n. 981 del 17.6.2014 - risulta ormai obsoleto rispetto al mutato contesto normativo e giurisprudenziale in materia. Al riguardo giova richiamare i principi generali di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, considerato che le valutazioni in allora effettuate devono oggi essere riviste e superate, si propone di semplificare il procedimento de quo, escludendo la valutazione regionale con riferimento alla sola autorizzazione all'esercizio del punto prelievo privato funzionalmente collegato ad un Laboratorio di Analisi privato non accreditato, rimanendo di competenza esclusiva del Comune dove insiste il punto prelievi privato medesimo. Mentre per le autorizzazioni dei punti prelievo afferenti a Laboratori di Analisi privati accreditati in ogni caso continuerà ad essere necessario per il Comune competente per territorio acquisire la preventiva valutazione di rispondenza alla programmazione regionale.

Si propone, quindi, che a far data dal 1.1.2017 nei procedimenti di competenza del Comune come sopra individuati, i provvedimenti di autorizzazione o di diniego siano rilasciati all'esito della verifica sul possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, volti a garantire che la struttura sia in grado di assolvere adeguatamente e con piena sicurezza dell'utenza - ossia dei cittadini-pazienti - le finalità assistenziali e di cura, come disposto, altresì, dal D.lgs. n. 502/1992 e dalla L.R. n. 22/2002, senza più la preventiva acquisizione della valutazione regionale prevista nelle DGR 2501/2004 e 2466/2006.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 502 del 30.12.1992;

VISTA la L.R. n. 22 del 16.8.2002;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004;

VISTA la DGR n. 2466 del 1.8.2006;

VISTA la DGR n. 981 del 17.6.2014;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di approvare la procedura descritta in premessa da applicarsi esclusivamente al rilascio/diniego delle autorizzazioni all'esercizio dei punti prelievo privati la cui istanza è presentata al Comune dove insiste il punto prelievi dal Laboratorio di analisi privato non accreditato;

2.      di stabilire, quindi, che a far data dal 1.1.2017, il Comune adotta il provvedimento di cui al punto 1 senza necessità della preventiva valutazione regionale con riferimento alle istanze per l'autorizzazione all'esercizio dei punti prelievo di Laboratorio di analisi privato non accreditato;

3.      di disporre che la procedura descritta nelle premesse sia applicata alle istanze di autorizzazione all'esercizio come sopra precisate presentate successivamente al 1.1.2017 e sia alle istanze che risultino pendenti a quella data;

4.      di stabilire che, in ogni caso, il Comune territorialmente competente deve acquisire la preventiva valutazione regionale nel caso di istanza di autorizzazione all'esercizio di punto prelievo presentata da parte di Laboratorio di analisi privato accreditato;

5.      di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

6.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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