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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 20 settembre 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 del 29 agosto 2016

Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Definizione criteri di riparto e riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2016.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si determinano i criteri per il riparto ai fini del trasferimento alle Unioni e Comunità montane della disponibilità finanziaria recata all'esercizio 2016 dal bilancio di previsione 2016-2018 sul capitolo 102393 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI - contributi agli investimenti" pari a Euro 150.000,00 ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4".

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con l'articolo 48 bis "Turismo di montagna", della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" sono state riformate le norme riguardanti la disciplina e il sostegno di interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche nella montagna veneta, in precedenza disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", articoli 5, 110, 115 e 116.

La nuova norma regionale, in continuità con la precedente, persegue la finalità di sostenere il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

Il comma 2 dell'articolo 48 bis definisce quindi la "rete infrastrutturale" della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate, dai bivacchi fissi alpini, dai bivacchi-casere. A questi si aggiungono i rifugi alpini come classificati dall'articolo 27 - "Strutture ricettive complementari" - dellalegge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

L'articolo 48 bis, comma 3 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, in particolare, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle Unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini; le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano invece ai comuni.

Con i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono stati quindi definiti i criteri e le modalità di sostegno finanziario da parte della Regione rispettivamente per:

  • garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplinando i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue;
  • garantire la manutenzione, l'adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro;
  • realizzare, tramite il CAI Veneto, programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano.

Quest'ultimo punto in particolare legittima e rafforza il rapporto di collaborazione istituzionale fra la Regione e il CAI Veneto che è stato già formalizzato attraverso un protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1358 del 17 luglio 2012, finalizzato al potenziamento e allo sviluppo del turismo montano nel territorio regionale, ed in particolare al raggiungimento, attraverso azioni, progetti ed interventi concertati, di obiettivi di: valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del territorio montano regionale, definizione di forme ecocompatibili di gestione e di sviluppo del turismo montano, garanzia di frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza.

Con riferimento invece alla necessità, prioritaria per la corretta ed efficace fruizione turistico-escursionistica della montagna veneta, di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, le Unioni montane sono state riconfermate dalla nuova norma quali beneficiarie del riparto delle risorse finanziarie annue e soggetti gestori delle relative funzioni amministrative.

Il comma 4 dell'articolo 48 bis della legge regionale n. 11/2013 prevede infatti che la Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

Ciascuna Unione (e Comunità montana nel caso la trasformazione ai sensi della legge regionale n. 40/2012 non sia ancora avvenuta), nell'esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede pertanto alle sezioni del CAI Veneto, alle Guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi previsti dall'articolo 48 bis della legge regionale n. 11/2013, sulla base di specifici preventivi e consuntivi predisposti dagli stessi.

Nel corso delle annualità precedenti, vigente la legge regionale n. 33/2002 e le relative disposizioni normative a sostegno del turismo alpinistico, era stato applicato il criterio di riparto in proporzione alle spese ammesse, determinato con deliberazione n. 1384 del 9 maggio 2003, sulla base della presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno da parte delle Comunità montane di programmi annuali di spesa per la prevista manutenzione sentieristica.

Nel corrente anno sono pervenuti da 17 Unioni montane e da due Comunità montane i previsti programmi annuali di spesa per la manutenzione sentieristica da svolgersi nel corso del 2016. Le Unioni montane Marosticense e Monfenera-Piave-Cesen non hanno presentato programmi in conseguenza del fatto che la Sezione del CAI di Marostica si rapporta con l'Unione montana Astico e la Sezione di Valdobbiadene non ha presentato preventivi di spesa.

È pervenuta inoltre dalla Comunità montana Agno Chiampo la richiesta di un finanziamento di euro 16.700,00 per interventi straordinari nella ferrata del Vajo Scuro e del Gramolon (Viali-Ferrari). Trattasi di due ferrate di importanza interprovinciale (Vicenza-Verona) con urgente necessità di adeguamenti e completamenti di tratti attrezzati.

Riprendendo i criteri e le modalità a suo tempo definiti, con la presente deliberazione - ai fini del riparto delle risorse 2016 per la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui al comma 4 dell'art. 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, - si prevede l'introduzione di ulteriori e specifici criteri al fine di meglio definire e gestire l'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati dalla realizzazione degli interventi, preso atto anche che nel frattempo la Giunta regionale ha provveduto a censire e formalizzare - attraverso i relativi elenchi - gli elementi principali costituenti la "rete infrastrutturale" della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate e dai bivacchi fissi alpini.

Con specifiche deliberazioni della Giunta regionale, sono stati infatti approvati i seguenti elenchi che costituiscono un riferimento formale importante per predisporre il programma di richieste di contributo da parte delle Unioni montane:

  • Elenco regionale dei 39 bivacchi fissi alpini;
  • Elenco regionale delle 54 vie ferrate;
  • Elenco regionale dei 28 sentieri alpini con significativi tratti attrezzati;
  • Elenco regionale dei 902 sentieri alpini.

L'individuazione precisa dei sopraelencati elementi infrastrutturali alpini permette infatti di poter prevedere, in via prioritaria per i sopralluoghi ai bivacchi fissi alpini, alle vie ferrate e alle parti attrezzate dei sentieri, il trasferimento di quota parte dei fondi disponibili in misura fissa per la specifica manutenzione di queste importanti strutture al servizio dell'escursionismo e del turismo alpino. La quota rimanente del finanziamento annuale disponibile viene ripartita, come di consueto, in proporzione alle spese ammesse sulla base della presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte delle Unioni e Comunità montane, di programmi di spesa per la prevista manutenzione dei sentieri alpini.

Con il presente provvedimento si individuano i seguenti criteri di ripartizione tra le Unioni e Comunità montane e si provvede al riparto dei fondi disponibili per l'anno finanziario 2016 sul bilancio di previsione2016-2018, a seguito dei programmi di spesa presentati dai citati enti ai sensi del comma 4 dell'articolo 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11:

  1. riparto alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l'esecuzione, in via prioritaria, dei necessari sopralluoghi (di norma uno annuale) di verifica ed eventuale semplice e immediata manutenzione di n. 28 sentieri attrezzati, di n. 54 vie ferrate e di n. 39 bivacchi fissi alpini; il contributo è previsto nella misura massima del 100% del costo non superiore a euro 300,00 per singolo sopralluogo, pari al costo medio giornaliero fatturato da parte di una guida alpina;
  2. riparto alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione necessari per i 902 sentieri alpini e per le strutture indicate nella lettera a):
    • ammissibilità per richieste inferiori a 2.000,00 euro, del 100% dell'importo richiesto ammissibile;
    • ammissibilità per richieste superiori a 2.000 euro, in proporzione percentuale fino ad un massimo del 100% dell'importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità finanziaria residua dopo il riparto prioritario di cui al punto a);
  3. assegnazione fondi per necessità di interventi urgenti e di rilevanza regionale di manutenzione straordinaria di vie ferrate, sentieri attrezzati, sentieri e bivacchi fissi alpini: nel limite massimo del 10% della disponibilità complessiva.

Con riferimento al criterio di cui alla lettera c), preso atto della richiesta da parte della Comunità montana Agno Chiampo di un finanziamento di euro 16.700,00 per il completamento di urgenti interventi straordinari nelle ferrate del Vajo Scuro e del Gramolon (Viali-Ferrari) e considerata invece la prevista disponibilità con altre risorse di ulteriori finanziamenti a favore del solo territorio bellunese per l'esecuzione di manutenzioni di vie ferrate, bivacchi e sentieri, si prevede l'assegnazione e trasferimento dell'importo di euro 15.000,00, pari al 10% del finanziamento totale disponibile, alla Comunità montana Agno Chiampo per l'esecuzione dei previsti lavori.

Con decreto n. 10 del 1 agosto 2016 il Segretario Generale della Programmazione, nell'ambito del nuovo assetto organizzativo regionale, ha attribuito al Direttore della Direzione Turismo la titolarità gestionale del capitolo di spesa 102393 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI - contributi agli investimenti (art 48 bis, l.r. 14/06/2013, n. 11)" il cui stanziamento previsto nel corso del corrente esercizio finanziario ammonta ad euro 150.000,00.

Con il presente provvedimento si provvede quindi a stabilire i criteri e ad approvare il conseguente riparto, come riportato nel prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle disponibilità recate al capitolo di spesa 102393, a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane, con riferimento alle aree omogenee risultanti dal processo di riordino avviato con la L.R. 40/2012.

Si dà inoltre incarico al Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile e la liquidazione delle somme.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articolo 48 bis, "Turismo di montagna";

VISTA la Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la L.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 2 della L.r. 31 dicembre 2012, n. 54;

PRESO ATTO che la richiesta afferente alla sentieristica per i territori dell'Unione montana Marosticense è ricompresa nell'Unione montana Astico;

ACQUISITI agli atti i programmi delle Unioni e Comunità montane con le richieste per interventi finalizzate a garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, ai sensi dalla L.r. 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4, pervenute alla struttura regionale competente a valere sull'annualità 2016, per un importo ammissibile complessivo di € 212.165,99a fronte della disponibilità di bilancio di € 150.000,00.

delibera

1.    di stabilire i seguenti criteri di riparto alle Unioni e Comunità Montane delle risorse finanziarie per gli interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4:

  1. esecuzione dei necessari sopralluoghi di verifica ed eventuale manutenzione di sentieri attrezzati, vie ferrate e di bivacchi fissi alpini,
  2. esecuzione degli interventi di manutenzione per i sentieri alpini, le vie ferrate e i bivacchi fissi alpini,
  3. interventi urgenti e di rilevanza regionale di manutenzione straordinaria;

2.    di stabilire che per ciascun sopralluogo annuale di verifica di n. 28 sentieri attrezzati, di n. 54 vie ferrate e di n. 39 bivacchi fissi alpini, è previsto un contributo nella misura massima del 100% del costo non superiore a Euro 300,00;

3.    di stabilire che per le richieste ai fini dell'esecuzione degli interventi di manutenzione necessari per i sentieri alpini, sentieri attrezzati, vie ferrate e bivacchi sono concessi, per programmi di spesa totali inferiori a 2.000,00 Euro, il 100% dell'importo richiesto ammissibile e per richieste superiori a 2.000,00 euro, in proporzione percentuale fino ad un massimo del 100% dell'importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità finanziaria residua dopo l'assegnazione prioritaria dell'importo di cui al punto 2;

4.    di stabilire che, in applicazione del criterio di cui alla lettera c) del punto 1, è concessa la somma di Euro 15.000,00, a favore della Comunità montana Agno Chiampo per il completamento di urgenti interventi straordinari nelle vie ferrate del Vajo Scuro e del Gramolon (Viali-Ferrari);

5.    di approvare il riparto della somma complessiva di Euro 150.000,00, allocata al capitolo di spesa n. 102393 per l'esercizio finanziario 2016,secondo gli importi indicati nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6.    di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile e la liquidazione delle relative somme, secondo la ripartizione di cui al punto 2;

7.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1341_AllegatoA_329683.pdf

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