Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 20 settembre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1333 del 29 agosto 2016

Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii. tra la Regione del Veneto e la Regione Lombardia per l'utilizzo triennale della piattaforma di E-procurement SINTEL - NECA di proprietà della Regione Lombardia e gestito da A.R.C.A. S.p.a e per l'espletamento di attività comuni tra i rispettivi Soggetti Aggregatori regionali.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento si approva l'accordo, in forma di convenzione, tra la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, nello specifico con la società strumentale A.R.C.A. S.p.a. ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. per consentire alla Regione del Veneto, per il tramite della CRAV, e alle Aziende Sanitarie venete, su adesione volontaria, di utilizzare per un triennio la piattaforma di E-procurement SINTEL - NECA di proprietà della Regione Lombardia per lo svolgimento delle procedure di gara necessarie all'approvvigionamento di beni e servizi in ambito sanitario, nonché per espletare attività comuni fra i due Soggetti Aggregatori.
 

L'Assessore Luca Coletto di concerto con il VicePresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Le crescenti e diversificate aspettative di salute da parte della comunità dei cittadini connesse al costante progresso tecnico-scientifico in ambito medico da un lato e la stringente necessità di contenere e razionalizzare sempre più la spesa sanitaria pubblica dall'altro, impongono di ottimizzare al meglio le risorse a disposizione, con particolare attenzione al settore degli approvvigionamenti di beni e servizi per la Sanità.

In tale ambito da oltre un decennio la normativa nazionale, anche in esecuzione di quella comunitaria, al fine di perseguire obiettivi di economicità e semplificazione, ha tracciato alcune linee direttive per favorire un processo di centralizzazione delle strutture amministrative con funzioni di stazioni appaltanti e d'implementazione di sistemi elettronico-telematici, nelle procedure di acquisizione, rilevanti peraltro per l'intera pubblica Amministrazione, ma in particolare per il comparto sanitario, maggiormente oneroso per il pubblico erario.

Peraltro in tal senso hanno operato sia la legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) con l'introduzione delle convenzioni quadro e prefigurando l'istituzione di Consip S.p.a., col ruolo di struttura di servizio per gli acquisti centralizzati, sia, successivamente, fra le varie fonti normative, anche la legge n. 229/2006 con l'art. 450 disponendo per le amministrazioni pubbliche, l'acquisto di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero mediante altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, nonché il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Sul solco dell'attivato processo di centralizzazione e telematizzazione delle attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi per la pubblica amministrazione e nello specifico per il comparto degli approvvigionamenti sanitari, che ben si coniuga con le politiche di spending review che dal 2012 hanno, a più riprese, dettato le priorità di risparmio economico dell'azione amministrativa, si colloca coerentemente il DPCM del 24 dicembre 2015 che, in esecuzione dell'art. 9 comma 3 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha individuato le categorie merceologiche con relative soglie economiche di obbligatorietà, rispetto alle quali le acquisizioni devono avvenire tramite Consip ovvero tramite l'individuata centrale di committenza regionale, ovvero con altro soggetto aggregatore.

Anche per la Regione del Veneto si è posta, pertanto, la necessità di dare corso a questi processi nazionali, sempre nell'ottica strategica della ottimizzazione della spesa pubblica, ottemperando, in prima battuta, alla istituzione di un Soggetto Aggregatore ai sensi del succitato art. 9 del Decreto Legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014. In tal senso con le DD.GG.RR.VV. nn. 2626/2014, 318/2015 e 1600/2015 si è istituita e disciplinata la Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV), le cui funzioni sono state assegnate temporaneamente al Coordinamento regionale Acquisti per la Sanità.

Successivamente peraltro, a seguito della complessiva riorganizzazione di tutte le articolazioni amministrative sottoposte alla Giunta della Regione del Veneto, sancita con la DGRV n. 802 del 27.05.2016, la CRAV è stata incardinata nella rinnovata Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV che sostituisce la pregressa Sezione Controlli, Governo e Personale SSR ai sensi e per gli effetti della DGRV n. 1123 del 29/06/2016, la quale determina anche le linee di spesa in cui può essere ripartito il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, D.L. n. 66/2014 assegnato alla Regione del Veneto.

Il recente D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nuovo codice degli appalti, all'art. 52 "Regole applicabili alle comunicazioni" dispone che la trasmissione, la pubblicazione e l'accesso relativo alla documentazione delle procedure di gara dovrà avvenire in via elettronica, delineando di fatto l'obbligatorietà, in prospettiva, dell'utilizzo di una piattaforma elettronica da parte di tutte le stazioni appaltanti nazionali per espletare in via telematica le procedure di gara sopra soglia. Nello specifico l'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del nuovo Codice rappresenta la possibilità che le Stazioni Appaltanti qualificate dall'ANAC (ex art. 38) procedano all'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza a loro volta qualificate secondo la normativa vigente. Se invece le suddette Stazioni Appaltanti non sono in possesso della necessaria qualificazione ex art. 38, per le acquisizioni di forniture e servizi, dovranno ricorrere ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione di una o più stazioni appaltanti aventi la citata qualifica.

La crescente importanza strategica attribuita alle centrali di committenza, nell'ottica dell'aggregazione degli acquisti per favorire economie di scala, emerge ulteriormente nell'impianto del D.Lgs. n. 50/2016 accedendo all'art. 39 comma 1, il quale con riferimento alle attività di committenza ausiliare di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), "...attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nella forma delle infrastrutture tecniche che consentono alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture e servizi..." prescrive che possono essere affidate a centrali di committenza qualificate ai sensi dell'art. 38.

Inoltre, a riprova della sopra evidenziata linea direttiva perseguita dal nuovo codice, l'art. 44 "Digitalizzazione delle procedure" prescrive che entro un anno dalla entrata in vigore del succitato D.Lgs. n. 50/2016 saranno definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Sulla base di tali premesse normative la piattaforma elettronica per le acquisizioni di beni e servizi, gestita da una Centrale di committenza, rappresenta una tipica infrastruttura tecnica al servizio delle stazioni appaltanti di cui anche la Regione del Veneto ha necessità di dotarsi.

In ottemperanza a questi indirizzi la Regione Lombardia, già da tempo è proprietaria della piattaforma di E-procurement (SINTEL e NECA), sistema informatico realizzato in conformità agli allora vigenti articoli 77 e 85 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., gestito da A.R.C.A. S.p.a. (Azienda Regionale Centrale Acquisti), che svolge funzioni di centrale di committenza e di soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014.

La piattaforma E-procurement (SINTEL e NECA) è uno "strumento elettronico di acquisto" che consente lo svolgimento di ogni tipologia di procedura di gara, secondo la normativa nazionale ed europea, di gestire l'Elenco Fornitori Telematico, di gestire le convenzioni mediante il negozio elettronico (piattaforma e-Ordering) denominato NECA. E' uno strumento che opera con modalità e soluzioni che impediscono di apportare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.

La Regione del Veneto pertanto, con nota di cui al protocollo n. 524105 del 23 dicembre 2015 ha ritenuto opportuno attivare un confronto con la Regione Lombardia al fine di concretizzare la possibilità di utilizzo della piattaforma E-procurement, creata e gestita dalla stessa Regione limitrofa, sia in considerazione del fatto che l'ideazione e l'implementazione di una piattaforma completamente nuova, di esclusivo utilizzo per la realtà veneta, imporrebbe costi e rischi di start up molto rilevanti, sia perché la logica del riuso, così come sancito dall'art. 68 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di uno strumento già ampiamente collaudato e consolidato, con ottimi esiti riscontrati, è funzionale al perseguimento delle finalità di razionalizzazione delle risorse e di ottimizzazione della spesa pubblica.

Peraltro, a seguito di un'indagine presso tutte le Aziende Sanitarie venete, è emerso che solo una parte minoritaria delle stesse utilizza piattaforme digitali per l'espletamento delle procedure di gara o per la gestione del solo albo fornitori, con costi peraltro non modici. L'utilizzo della piattaforma di E-procurement (SINTEL e NECA) di proprietà della Regione Lombardia pertanto, consentirebbe di porre a disposizione degli enti del SSR il sistema telematico in oggetto per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi, garantendo la piena e progressiva ottimizzazione degli approvvigionamenti sanitari nel Veneto, a costi decisamente competitivi.

In data 22 agosto 2016, dopo un ampio ed articolato confronto tra le strutture competenti dei due enti interessati, è pervenuta dalla struttura competente di Regione Lombardia il testo definitivo della proposta di convenzione, che appare conforme nei contenuti a quanto già concordato.

Tale accordo, che si concreta nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante ed essenziale, avente ad oggetto la messa a disposizione per tre anni della piattaforma elettronica di E-procurement di proprietà della Regione Lombardia (SINTEL e NECA) e delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa, viene stipulato fra tre soggetti, parti dell'accordo medesimo, che sono: Regione Lombardia, Regione del Veneto (Area Sanità e Sociale) e A.R.C.A. S.p.a.

L'accordo, finalizzato alla realizzazione di obiettivi d'interesse pubblico, si pone in piena ottemperanza con le finalità di razionalizzazione degli investimenti pubblici in attrezzature informatiche, come espressamente ribadito dall'art.1, comma 512 e segg. della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), senza prevedere peraltro la partecipazione di soggetti terzi privati nell'ambito del libero mercato e quindi ponendosi al di fuori dell'applicazione del Codice degli Appalti proprio in quanto non presuppone l'acquisto di una fornitura con annessi servizi offerti da un operatore economico determinato.

Il D.Lgs. n. 50/2016, peraltro, prevede espressamente, in base al combinato disposto fra gli artt. 3, comma 1 lett. m), n. 1) e l'art. e 39, comma 1 che possano essere affidate a centrali di committenza le "attività di committenza ausiliaria" intese come prestazioni di supporto, tra le quali figura l'utilizzo di infrastrutture tecniche per lo svolgimento di procedure di acquisto.

Infatti per quanto riguarda gli aspetti economici riconnessi all'accordo de quo, si prefigura un mero rimborso spese per le attività di formazione e di supporto gestionale sostenute da A.R.C.A. S.p.a., in relazione al numero di procedure di gara che verranno effettivamente espletate sulla piattaforma medesima. Tale rimborso, anche con riferimento agli enti del SSR veneto utilizzatori, sarà interamente a carico della Regione del Veneto. Si può pertanto presumere un obbligo di spesa nel corso del triennio che non supera il tetto di Euro 335.064,46 iva inclusa, che viene suddiviso per ciascun anno dell'accordo triennale nel seguente modo:

  • anno 2016 importo massimo iva inclusa euro 138.568,82;
  • anno 2017 importo massimo iva inclusa euro 98.247,82;
  • anno 2018 importo massimo iva inclusa euro 98.247,82.

Tale importo trova copertura in quota parte delle risorse afferenti al capitolo d'Entrata (CNI "Fondo per l'aggregazione degli acquisti (art. 9, c. 9, D.L. 66/14, convertito con modificazioni in L. 89/14") che si sta istituendo e a cui afferiscono le entrate assegnate alla Regione del Veneto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni con L. 89/2014. Tali entrate in base alla determina del Mef del 26/02/2016, relativa al riparto del fondo 2015, sono attualmente pari ad € 687.500,00.

La Deliberazione di Giunta Regionale sopra richiamata n. 1123/2016, che stabilisce fra l'altro le modalità di utilizzo di tale Fondo, indica alla lettera d) del punto 3 "Licenze d'uso per software specifici utilizzati dal CRAV e spese varie relative all'informatizzazione (Es. le spese per l'utilizzo della piattaforma informatica centralizzata per gli acquisti)".

All'assunzione della relativa obbligazione di spesa pari al massimo ad euro 335.064,46 iva inclusa per il triennio a favore di A.R.C.A. S.p.A e alla liquidazione della stessa con le modalità indicate nell'Accordo di cui all'Allegato A della presente deliberazione, provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati su un capitolo di nuova istituzione (CNI) che si sta provvedendo ad istituire nel Bilancio di previsione 2016 -2018 denominato "Fondo per l'aggregazione degli acquisti (art. 9, c. 9, D.L. 66/14, convertito con modificazioni in L. 89/14 - Licenze d'uso per software specifici utilizzati dal CRAV e spese varie relative all'informatizzazione", articolo 011 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate", classificazione di V livello del piano dei conti U.1.04.03.02.001 "Trasferimenti correnti ad altre Imprese partecipate" a valere sul conto di tesoreria unica intestato alla Sanità della Regione Veneto n. 306697 codice SIOPE 10503 -1549 "Trasferimenti correnti a Enti e Agenzie regionali" - del bilancio pluriennale 2016-2018 e precisamente, in base a quanto indicato nel punto precedente:

  • anno 2016 importo massimo iva inclusa euro 138.568,82;
  • anno 2017 importo massimo iva inclusa euro 98.247,82;
  • anno 2018 importo massimo iva inclusa euro 98.247,82.

Si precisa inoltre che i capitoli di Entrata e di Uscita di cui ai paragrafi precedenti saranno soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle Entrate e Uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale (D.Lgs. 118/2011, titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii.) .

La Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV, a cui saranno assegnati i capitoli di cui al precedente paragrafo, avrà cura di provvedere all'impegno solo dopo aver attestato che il capitolo d'uscita presenta sufficiente capienza.

La collaborazione tra Regione Lombardia e Regione del Veneto, che con il presente provvedimento viene autorizzata, contempla l'utilizzo della piattaforma elettronica per un numero predeterminato di procedure di gara che verranno espletate dalla CRAV e, secondo specifiche adesioni, dalle Aziende Sanitarie del Veneto interessate.

L'accordo, nel suo articolato, disciplina, tra i vari aspetti, l'oggetto specifico della collaborazione, le tipologie di attività da prestare da parte di A.R.C.A. S.p.a. e le modalità di erogazione delle stesse attività, gli obblighi delle parti stipulanti l'accordo, la proprietà dei dati/risultati contenuti nella piattaforma, i livelli di responsabilità e manleva e le modalità del rimborso spese.

Con tale accordo, peraltro, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di centralizzazione degli acquisti e di Soggetti Aggregatori, Regione del Veneto e Regione Lombardia, stabiliscono che, in linea generale o per alcuni oggetti specifici, nell'ambito delle categorie previste dal DPCM del 24 dicembre 2015 e dal D.L. n. 66 del 24.04.2014, potranno avvalersi dell'attività dei rispettivi Soggetti Aggregatori, per dare la possibilità agli enti di riferimento territoriale di ciascuna Regione di utilizzare i rispettivi strumenti di acquisto o per lo svolgimento di alcune gare in comune.

Con il presente provvedimento si propone quindi di approvare l'accordo di collaborazione descritto in precedenza, secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, corredato con i sub Allegati A1 e A2.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Vista la legge n. 488/1999;

Visto il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

Vista la legge n. 299/2006;

Visto il decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014;

Visto il DPCM del 24 dicembre 2015;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Vista la D.G.R. n. 2626/2014;

Vista la D.G.R. n. 318/2015;

Vista la D.G.R. n. 1600/2015;

Vista la D.G.R. n. 802/2016;

Vista la D.G.R. n. 1123/2016;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTE le Leggi Regionali n. 7 del 23/02/2016 "Legge di Stabilità" e n. 8 del 24/02/2016 "Bilancio di previsione 2016/2018";

VISTA la DGR n. 195 del 3/03/2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al ''Bilancio di previsione 2016-2018'';

VISTO il decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 5 del 18 dicembre 2015;

VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018 approvate con DGR n. 522 del 26/4/2016;

Vista la DGR n. 802 del 27/05/2016;

VISTO il decreto del Segretario Regionale della Programmazione n. 10 del 1 agosto 2016;

delibera

  1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l' accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii. tra la Regione del Veneto e la Regione Lombardia ed A.R.C.A. S.p.a , secondo lo schema di cui all'Allegato A e ai sub Allegati A1 e A2, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare mandato al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto di sottoscrivere l'accordo di cui al punto 1., autorizzando il medesimo ad apportare ogni eventuale modifica ed integrazione ritenuta opportuna per il buon esito dell'operazione;
  4. di determinare in euro335.064,46 iva inclusa l'obbligazione di spesa massima relativa al triennio a favore di A.R.C.A. S.p.A alla cui assunzione e liquidazionecon le modalità indicate nell'Accordo di cui all'Allegato A della presente deliberazione, provvederà, con propri atti il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati su un capitolo di nuova istituzione (CNI) che si sta provvedendo ad istituire nel Bilancio di previsione 2016-2018 denominato "Fondo per l'aggregazione degli acquisti (art. 9, c. 9, D.L. 66/14, convertito con modificazioni in L. 89/14 - Licenze d'uso per software specifici utilizzati dal CRAV e spese varie relative all'informatizzazione", articolo 011 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate", classificazione di V livello del piano dei conti U.1.04.03.02.001 "Trasferimenti correnti ad altre Imprese partecipate" a valere sul conto di tesoreria unica intestato alla Sanità della Regione Veneto n. 306697 codice SIOPE 10503 -1549 "Trasferimenti correnti a Enti e Agenzie regionali" - del bilancio pluriennale 2016-2018 e precisamente:
    1. anno 2016 importo massimo iva inclusa euro 138.568,82;
    2. anno 2017 importo massimo iva inclusa euro 98.247,82;
    3. anno 2018 importo massimo iva inclusa euro 98.247,82.
  5. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV, a cui saranno assegnati i capitoli di Entrata e Uscita relativi a quanto in oggetto, di provvedere all'impegno solo dopo aver attestato che il capitolo d'uscita presenta sufficiente capienza;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV alla materiale esecuzione del presente provvedimento, compresi gli impegni di spesa per tutto il triennio, nel rispetto di quanto sopra indicato
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 e 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
  8. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e che si tratta di debito non avente natura di carattere commerciale;
  9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1333_AllegatoA0_329352.pdf
1333_AllegatoA1_329352.pdf
1333_AllegatoA2 _329352.pdf

Torna indietro