Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 16 settembre 2016


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1358 del 01 settembre 2016

L.R. 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale", art. 28. Garanzia al finanziamento di interventi infrastrutturali per il sistema veneto del servizio idrico integrato. Dotazione iniziale a valere su risorse regionali di importo Euro 6.000.000,00. Modalità operative di impiego e criteri di erogazione delle risorse.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 28 della L.R. n. 7 del 23.02.2016, con il quale si individua nella Società Veneto Sviluppo S.p.A. il gestore del Fondo di garanzia funzionale al finanziamento di interventi infrastrutturali per il sistema veneto del servizio idrico integrato, si stabiliscono le modalità operative di impiego e criteri di erogazione delle risorse disponibili, corrispondenti alla dotazione iniziale del Fondo per Euro 6 milioni.

l'Assessore Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Il Servizio idrico integrato della Regione del Veneto è attualmente governato dai Consigli di Bacino, i quali assumono la responsabilità in ordine alla definizione degli obiettivi, alla pianificazione dell'intero ciclo idrico integrato, alla redazione del Piano d'Ambito ed al controllo dello stesso. Tali Enti (istituiti con legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 in sostituzione delle precedenti Autorità d'Ambito di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5) si avvalgono dei Gestori del servizio idrico integrato per ciò che attiene l'organizzazione operativa del servizio e l'attuazione di quanto previsto nella pianificazione d'Ambito.

Il settore, all'attualità, presenta evidenti criticità, sia per ciò che concerne lo sviluppo e lo stato delle infrastrutture a rete (acquedottistiche e fognarie), che per ciò che concerne gli impianti necessari al trattamento delle acque, potabili e reflue.

Tale carenza strutturale è stata più volte oggetto di interesse da parte della Commissione europea, che ha avviato negli ultimi anni diverse procedure di infrazione nei confronti dello Stato Italiano a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, che detta specifiche disposizioni relativamente al trattamento delle acque reflue urbane, in particolare per le dotazioni strutturali fognarie e di depurazione dei reflui. Alcune di queste procedure interessano agglomerati di fognatura e depurazione del territorio regionale del Veneto.

Inoltre, di recente, diversi Comuni del territorio regionale sono stati interessati da problematiche generate dall'inquinamento di alcune fonti di approvvigionamento idropotabile; a tale proposito sono già state attivate alcune iniziative per la risoluzione di situazioni anomale in ordine alla presenza di talune sostanze nocive per la salute umana presso alcuni punti di raccolta e presa di acque potabili, ed altre dovranno essere attivate nel breve/medio termine.

Alle suddette criticità si associa inoltre la particolare congiuntura economica, a causa della quale, complice la difficoltà di accesso al credito, i Gestori non dispongono con la necessaria regolarità delle risorse sufficienti per realizzare quanto programmato, con conseguente blocco degli investimenti, ancorché necessari e già previsti nella pianificazione d'ambito vigente.

In tale contesto la Regione, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio pubblico in materia di ciclo integrato dell'acqua, con l'art. 53 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11, aveva istituito un Fondo di garanzia atto a conseguire una maggiore flessibilità di accesso al credito a favore delle società pubbliche operanti nel settore e permettere conseguentemente la copertura finanziaria delle necessarie opere infrastrutturali e manutentive.

Tale previsione normativa è stata opportunamente aggiormata nella L.R. 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale", la quale all'art. 28, sostitutivo del precedente art. 53 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11, prevede esplicitamente la costituzione di un'apposita sezione all'interno del Fondo regionale di garanzia di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 13 agosto 2004, n. 19, denominata "Sezione per gli interventi nel settore del Servizio Idrico Integrato", avente lo scopo di dare copertura agli interventi di garanzia a favore dei Gestori per operazioni di investimento indispensabili all'adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti fissi. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in € 6.000.000,00; esso potrà essere successivamente alimentato da ulteriori risorse regionali, nonché eventualmente integrato anche con risorse derivanti dalla dotazione finanziaria di programmi ministeriali regolati da accordi di programma di settore, a seguito di apposite intese con i Ministeri interessati. L'importo inizialmente in dotazione al Fondo, pari ad € 6.000.000,00, viene costituito con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutele del territorio e dell'ambiente" - Programma 04 "Servizio idrico integrato" - Titolo 2 " Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018.

Nel frattempo, i principali Gestori veneti del servizio idrico integrato a totale capitale pubblico, associatisi in iniziativa comune nella Società consortile Viveracqua Scarl, hanno avviato con successo una iniziativa per l'acquisizione di una linea di credito presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Il successo di tale iniziativa è stato favorito in modo determinante dalla Società partecipata a maggioranza regionale Veneto Sviluppo S.p.A., che ha prestato una garanzia temporanea.

Tale garanzia si rappresenta come totalmente aderente nell'importo, nello scopo, nelle finalità e nel perimetro tecnico di applicazione, a quanto programmato dalla Regione con la succitata L.R. 2 aprile 2014, n. 11, art. 53.

Il beneficio apportato al sistema dei Gestori veneti del servizio idrico da tale intervenuto rapporto con la BEI appare rilevante sotto tutti i molteplici aspetti riguardanti la necessità di risposta del territorio regionale alle osservazioni ministeriali e comunitarie in materia di parere motivato prodromico all'apertura di procedure di infrazione comunitaria, nonché di sostegno all'ampliamento della base economica che favorisca il lavoro delle Piccole e Medie Imprese, ed infine di pronta risposta alle esigenze attuali e future di mantenimento in stato ottimale delle forniture idropotabili ai cittadini veneti.

Infatti, la prima emissione BEI, del valore di 150 M€, ha generato per i gestori veneti la possibilità di investire 300 M€ suddivisi in 728 interventi; una seconda emissione, del valore di 77 M€, grazie al mantenimento della garanzia regionale, ha generato la possibilità di investimento per ulteriori 154 M€, destinati a 360 interventi.

La recente L.R. 23 febbraio 2016, n. 7 ha infatti nuovamente coinvolto la Società Veneto Sviluppo S.p.A. costituendo la predetta "Sezione per gli interventi nel settore del Servizio Idrico Integrato" all'interno del Fondo regionale di garanzia di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 13 agosto 2004, n. 19.

Con il presente provvedimento, in ragione dell'individuazione nella medesima legge regionale della Società Veneto Sviluppo S.p.A. quale soggetto affidatario di strumenti idonei di garanzia finanziaria, anche relativamente al settore del servizio idrico integrato, si incarica il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, competente per la materia del servizio idrico integrato, di disporre con proprio provvedimento l'impegno di spesa a favore della medesima Società a valere sulle risorse disponibili sul capitolo n. 102625 "Fondo di garanzia a favore dei gestori del servizio idrico integrato per la realizzazione di interventi infrastrutturali (art. 28, l.r. 23/02/2016, n.7)", per l'importo di € 6.000.000,00.

Riguardo alle modalità operative di impiego della dotazione disponibile ed ai criteri di erogazione delle risorse, si stabilisce che tale importo verrà erogato in un'unica soluzione, per le finalità di costituzione e gestione del Fondo da parte della Società Veneto Sviluppo S.p.A., la quale provvederà ad attivare i necessari accordi con i Gestori del servizio idrico integrato al fine della gestione del fondo medesimo per le operazioni di investimenti finalizzati all'adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti del servizio idrico integrato.

Si stabilisce inoltre che la Società Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà produrre alla Regione un rapporto relativo alle modalità di impiego del Fondo, ad iniziare dal terzo trimestre successivo all'erogazione, e successivamente ogni sei mesi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale,e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTI l'art. 28, della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7; l'art. 53 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11; l'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 13 agosto 2004, n. 19;

VISTO l'art. 2, co. 2, lett. g) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1.      Di incaricare la Società Veneto Sviluppo S.p.A. di attivare i necessari accordi con i Gestori del servizio idrico integrato al fine della gestione del Fondo per le operazioni di investimenti finalizzati all'adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti del servizio idrico integrato.

2.      Di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo di disporre con proprio provvedimento l'impegno di spesa per l'esercizio finanziario corrente a favore della Società Veneto Sviluppo S.p.A. per l'importo di € 6.000.000,00, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo n. 102625 "Fondo di garanzia a favore dei gestori del servizio idrico integrato per la realizzazione di interventi infrastrutturali (art. 28, l.r. 23/02/2016, n.7)" del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario.

3.      Di disporre le seguenti modalità operative di impiego e criteri di erogazione delle risorse in ottemperanza al comma 3 dell'art. 28 della L.R. n. 7/2016:

-        L'importo di cui al precedente punto 2) dovrà essere impiegato dalla Società Veneto Sviluppo S.p.A. unicamente per la finalità di gestione del Fondo per le operazioni di investimenti finalizzati all'adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti del servizio idrico integrato secondo specifici accordi da attivarsi con i Gestori del servizio idrico integrato;
-        L'importo di cui al punto 2) verrà erogato alla Società Veneto Sviluppo S.p.A. in un'unica soluzione per la costituzione del Fondo suddetto;
-        La Società Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà produrre alla Regione un rapporto relativo alle modalità di impiego del Fondo, ad iniziare dal terzo trimestre successivo all'erogazione, e successivamente ogni sei mesi.

4.      Di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;

5.      Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

6.      Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Veneto Sviluppo S.p.A.

7.      Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro