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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 23 agosto 2016

Finanziamento borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente all'Università degli Studi di Padova - Anno Accademico 2015/2016. Legge 401/2000 s.m.i..

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si dispone il finanziamento di n. 2 borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente all'Università degli Studi di Padova per l'a.a. 2015/2016, del valore ognuna di € 25.000,00 annui lordi onnicomprensivi, per i primi due anni, e di € 26.000,00 annui lordi onnicomprensivi, per i successivi due anni (similmente a quanto stabilito dal DPCM 7 marzo 2007 con riferimento al contratto di formazione specialistica per i medici), per una spesa massima totale nel quadriennio pari a € 204.000,00.
 

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto innanzi citato, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, prevede in particolare che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo. Con il DPCM 7 marzo 2007 è stato definito tale trattamento onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, lorda.

La Regione del Veneto, sulla base del proprio fabbisogno, ha sempre provveduto al finanziamento di borse di studio, ed ora di contratti di formazione, rivolti ai medici in formazione specialistica, ad integrazione dei posti finanziati dallo Stato.

La Legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante "Norme sull'organizzazione e sul personale settore sanitario" all'art. 8 stabiliva che il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post avrebbe dovuto essere determinato ogni tre anni accademici con le stesse modalità utilizzate per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti, anche ai fini della ripartizione annuale di borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

Nonostante la sopracitata previsione, sino ad oggi non sono state stanziate risorse statali per il finanziamento di tali borse di studio ed in conseguenza di ciò, con decorrenza dall'a.a. 2008/2009, l'Ateneo di Padova, analogamente ad altri Atenei, aveva ritenuto di non attivare le Scuole di specializzazione riservate ai non medici.

Nello specifico, il mancato avviamento protratto per diversi anni della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, il cui accesso è riservato ai laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, aveva determinato una carenza di tali operatori, tenuto anche conto che il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" stabilisce come requisito specifico per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso al livello dirigenziale, del ruolo sanitario, oltre il possesso della laurea specifica, anche la specializzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso.

Al fine di ovviare alla mancanza di professionisti, e considerato il rilievo per la salute pubblica che l'attività svolta dagli specialisti riveste nei servizi farmaceutici ospedalieri delle aziende sanitarie venete, con DGR n. 963 del 18/6/2013 per l'a.a. 2012/2013, con DGR n. 1492 del 05/08/2014 per l'a.a. 2013/2014, e con DGR n. 1393 del 15/10/2015, la Giunta regionale ha deliberato di finanziare borse di studio alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova.

Nelle more di una definizione organica della materia, la legge 26/05/2016, n. 89, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo, n, 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" ha modificato il precitato art. 8 della L. 401/2000 statuendo l'attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria per i laureati non medici a prescindere dalla rilevazione del fabbisogno triennale e dalla erogazione di borse di studio.

Nonostante tale innovativa previsione che interviene per ovviare sia alla mancanza di finanziamenti statali ad hoc sulla scorta di quello già esistente per le specializzazioni di area sanitaria, sia alla mancata formazione protrattasi negli anni dei professionisti sanitari coinvolti, si ritiene opportuno mantenere il percorso già intrapreso che vede il Veneto quale unica Regione ad aver contrattualizzato il rapporto con l'Ateneo e gli specializzandi non medici e ad aver assicurato un trattamento, anche economico, analogo a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali per i medici in formazione specialistica, garantendo dunque una parità di trattamento tra gli specializzandi stessi.

Con il presente atto, pertanto, si propone di finanziare per l'a.a. 2015/2016 due borse di studio da destinare alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, dell'Università degli Studi di Padova, del valore ognuna di € 25.000,00 annui lordi onnicomprensivi, per i primi due anni, e di € 26.000,00 annui lordi onnicomprensivi, per i successivi due anni (similmente a quanto stabilito dal DPCM 7 marzo 2007 con riferimento al contratto di formazione specialistica per i medici), per una spesa massima totale nel quadriennio pari a € 204.000,00.

Come sopra anticipato, al termine della procedura concorsuale per l'accesso alla scuola di specializzazione di Farmacia Ospedaliera, ai vincitori delle due borse di studio ed all'Ateneo di Padova, verranno sottoposti per la sottoscrizione appositi contratti di borsa di studio il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1438 del 05/08/2014.

Si sottolinea altresì che, analogamente a quanto stabilito dal contratto di formazione specialistica di cui al DPCM 7 marzo 2007, il contratto di borsa di studio all'articolo 1, co. 3, prevede che: "Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per lo specializzando di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti allo specializzando compete l'importo della borsa di studio previsto limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso".

Inoltre, la regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova formerà oggetto di apposito protocollo d'intesa annuale che, tra l'altro, conterrà i criteri relativi alla rota-zione degli specializzandi in Farmacia Ospedaliera presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dall'Ateneo, il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto del MIUR individuante i requisiti ed i criteri per l'accreditamento delle strutture del SSR costituenti la rete formativa delle Scuole di specializzazione.

All'assunzione della relativa obbligazione di spesa annuale pari ad euro 50.000,00 e alla liquidazione della stessa provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102324 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - gestione sanitaria accentrata presso la regione - trasferimenti correnti (l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, l.r. 02/04/2014, n.11)" articolo 02 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali", classificazione di V livello del piano dei conti U.1.04.01.02.008 "trasferimenti correnti ad Università" a valere sul conto di tesoreria unica intestato alla Sanità della Regione Veneto n. 306697, che presenta sufficiente disponibilità - codice SIOPE 105031545 "trasferimenti correnti ad Università" - del bilancio pluriennale 2016-2018, nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio Sanitario regionale.

Si precisa inoltre che il capitolo U102324 di cui al paragrafo precedente rientra tra quelli individuati dalla D.G.R. n. 480 del 07/04/2015 e ss.mm.ii., soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle Uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale (D.Lgs. 118/2011, titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii.) e che la linea di spesa di riferimento di cui al Decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 5 del 07/06/2016, Allegato A, è la seguente "Borse di studio per la scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L.401/2000)".

La Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente paragrafo, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

La liquidazione delle risorse finanziarie avverrà secondo le seguenti modalità:

a)   il 50% a titolo di acconto, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell'Ateneo dell'avvenuta assegnazione delle borse di studio ai vincitori della procedura concorsuale;

b)   il saldo previa presentazione di idonea documentazione sullo stato di iscrizione e frequenza degli specializzandi, che l'Ateneo è tenuto a produrre entro il 30 giugno 2018.

Si demanda ad atti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV la materiale esecuzione del presente provvedimento, compreso l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti successivi all'a.a. 2015/2016, per tutta la durata legale del corso (4 anni), incluso il finanziamento per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, di cui all'art. 1, co. 3. del contratto di borsa di studio, il cui schema è stato approvato con DGR n. 1438 del 05/08/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-      UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-      VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

-      Vista la L. 401/2000 "Norme sull'organizzazione e sul personale settore sanitario" come successivamente modificata dalla L. n. 89 del 26/5/2016;

-      VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

-      VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

-      VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;

-      VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

-      VISTE le Leggi Regionali n. 7 del 23/02/2016 "Legge di Stabilità" e n. 8 del 24/02/2016 "Bilancio di previsione 2016/2018";

-      VISTA la DGR n. 195 del 3/03/2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al ''Bilancio di previsione 2016-2018'';

-      VISTO il decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 5 del 18 dicembre 2015;

-      VISTO il decreto del Segretario Regionale della Programmazione n. 4 del 9 marzo 2016;

-      VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018 approvate con DGR n. 522 del 26/4/2016;

-      VISTE le Deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016;

-      VISTO il decreto del Segretario Regionale della Programmazione n. 10 del 01 agosto 2016;

delibera

1.   di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di finanziare per l'a.a. 2015/2016 n. 2 borse di studio alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova del valore ognuna di € 25.000,00 annui lordi onnicomprensivi, per i primi due anni, e di € 26.000,00 annui lordi onnicomprensivi, per i successivi due anni (similmente a quanto stabilito dal DPCM 7 marzo 2007 con riferimento al contratto di formazione specialistica per i medici), per una spesa massima totale nel quadriennio pari a € 204.000,00;

3.   di determinare in euro 50.000,00 l'obbligazione di spesa per il primo anno, alla cui assunzione e liquidazione provvederà, con propri atti il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102324 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - gestione sanitaria accentrata presso la regione - trasferimenti correnti (l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, l.r. 02/04/2014, n.11)" a valere sul conto di tesoreria unica intestato alla Sanità della Regione Veneto n. 306697, del bilancio pluriennale 2016-2018, nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio Sanitario regionale.

4.   di dare atto che la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5.   di stabilire che la liquidazione delle risorse di cui al punto 3., a favore dell'Università degli Studi di Padova avverrà secondo le seguenti modalità:

a)   il 50% a titolo di acconto, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell'Università degli Studi di Padova dell'avvenuta assegnazione delle borse di studio ai vincitori della procedura concorsuale;

b)   il saldo previa presentazione di idonea documentazione sullo stato di iscrizione e frequenza degli specializzandi che l'Università è tenuto a produrre, entro il 30 giugno 2018;

6.   di stabilire che agli assegnatari di borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera ed all'Università degli Studi di Padova stessa, verranno sottoposti per la sottoscrizione contratti di borsa di studio il cui schema è stato approvato con DGR n. 1438 del 05/08/2014;

7.   di stabilire che la regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova formerà oggetto di apposito protocollo d'intesa annuale che, tra l'altro, conterrà i criteri relativi alla rotazione degli specializzandi in Farmacia Ospedaliera presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dall'Ateneo, il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto del MIUR individuante i requisiti ed i criteri per l'accreditamento delle strutture del SSR costituenti la rete formativa delle Scuole di specializzazione;

8.   di demandare a provvedimenti successivi del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV la materiale esecuzione del presente provvedimento, compreso il finanziamento delle borse di studio per gli anni accademici seguenti al 2015/2016, sino al completamento del ciclo di studi (4 anni),incluso il finanziamento per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, ex art. 1, co. 3. del contratto di cui al precedente punto 6.;

9.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

10.   di dare atto che la spesa, per la quale si prevede l'impegno, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e che costituisce debito di natura non commerciale;

11.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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