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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 79 del 16 agosto 2016


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 26 luglio 2016

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge R.V. 27 aprile 2016, n. 13, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale proposto contro l’art. 3 della recente legge regionale n. 13/2016, che prevede un sistema sanzionatorio per chi viola le disposizioni della legge regionale n. 12/2001 in materia di tutela della qualità delle produzioni agricole.

Il relatore riferisce quanto segue.

In data 4 luglio 2016 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale, ex art. 127 Cost., dell’art. 3 della legge R.V. 27 aprile 2016, n. 13, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità", per supposta violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost..
Tale disposizione, recante “Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”, introduce nella legge regionale n. 12/2001 citata, dopo l’art. 6, l’articolo 6-bis, denominato “Sanzioni”.
Invero la norma impugnata risulta rispettosa del dettato costituzionale ed è stata approvata nell’interesse della collettività regionale; ragion per cui si intende necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la sua legittimità.
Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv.to Ezio Zanon, Coordinatore dell’Avvocatura regionale, e all’avv.to Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;
- vista la DGR N. 2472 del 23.12.2014;
- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

  1. di autorizzare l’Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge R.V. 27 aprile 2016, n. 13, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità", per le motivazioni di cui alle premesse, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all’avv.to Ezio Zanon, Coordinatore dell’Avvocatura regionale, ed all’avv.to Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
  2. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile e dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocato Coordinatore;
  3. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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