Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 75 del 05 agosto 2016


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1166 del 19 luglio 2016

Contenimento della spesa pubblica. Anno 2016. Integrazione alle direttive di cui ai provvedimenti della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si forniscono alle Strutture regionali gli indirizzi operativi per il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dei costi, ad integrazione di quelli già forniti con l'informativa della Giunta regionale n. 12 del 21 giugno 2011 e con le deliberazioni della Giunta regionale n. 742 del 7 giugno 2011, n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015.
 

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 'Trattamento indennitario dei consiglieri regionali' e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi", la Regione del Veneto ha dato attuazione alla disciplina statale in materia di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", rinviando a provvedimenti della Giunta regionale la disciplina puntuale con riferimento a particolari tipologie di spese.

Con informativa n. 12 del 21 giugno 2011 e con deliberazioni n. 742 del 7 giugno 2011, n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015, la Giunta regionale ha quindi dettato una disciplina puntuale in ordine alle seguenti spese, prevedendone altresì la loro riduzione rispetto alla spesa impegnata negli anni precedenti:

A)  compensi, gettoni retribuzioni o altre utilità corrispondenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
B)  spese relative a studi ed incarichi di consulenza;
C)  spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
D)  spese per sponsorizzazioni;
E)   spese per missioni, anche all'estero;
F)   spese per attività di formazione;
G)  spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi;
H)  spese per mobili e arredi.

Contestualmente a tali provvedimenti, la Giunta regionale ha, altresì, approvato le Direttive annuali per la gestione del Bilancio, fissando il limite di impegnabilità per alcune di dette tipologie di spese nonché i relativi criteri di monitoraggio.

Nel secondo semestre del 2015 è intervenuta ulteriore normativa statale in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica rendendo pertanto necessario un aggiornamento delle direttive già emanate, anche al fine di informare le strutture regionali sulle nuove norme ed i relativi effetti per l'amministrazione regionale.

In particolare, ci si riferisce:

-   all'art. 10, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha esteso all'anno 2016 l'applicazione del tetto di spesa per mobili e arredi già previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015;
-   all'art. 10, comma 5, del predetto D.L. n. 210/2015, che ha esteso al 31 dicembre 2016 il limite di cui all'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 che ha previsto l'automatica riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrispondenti, che vengono corrisposti ai componenti di organi comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
-   all'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (c.d. "Legge Madia") che ha novellato l'art. 5, comma 9, del decreto legge 95/2012, per effetto del quale gli incarichi, le cariche e le collaborazioni conferiti a soggetti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza sono comunque consentiti a titolo gratuito mentre, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile,presso ciascuna amministrazione, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del n. 101/2013 (e cioè: "gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa");
-   all'art. 1, comma 636, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ha esteso al 31 dicembre 2016 il divieto di acquisto di autovetture e stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, per effetto della novella all'art. 1, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101;
-   alla sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 10 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. 9 marzo 2016, n. 10, con la quale la Corte Costituzionale, a seguito di ricorso in via principale presentato dalla Regione Veneto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui si applica alle Regioni,

a)      dell'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 89/2014, per quanto riguarda la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi,

b)      e dell'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 66/2014, nella parte in cui si applica "a decorrere dal 2014" anziché "negli anni 2014, 2015 e 2016", in riferimento al limite dell'1,4 per cento per consulenza studio e ricerca e dell'1,1 per cento per le collaborazioni, della spesa sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

Ciò premesso, si rende pertanto necessario aggiornare le direttive di contenimento dei costi di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015, di cui si confermano i contenuti come integrati con le seguenti previsioni, che mantengono efficacia fino a diverso e nuovo avviso e che trovano immediata applicazione per quanto riguarda l'amministrazione regionale.


1)     MOBILI E ARREDI:

La disciplina di spending-review in materia si sostanzia nel divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Le somme derivanti da tali riduzioni di spesa sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo dell'entrata. La disposizione, per la parte relativa al versamento, non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalla regione (art. 1, commi 141 e 142, citata legge n. 228/2012, come modificati dall'art. 10, comma 6, del decreto legge 192/2014).

La tipologia di spesa in oggetto trova la propria disciplina nell'articolo 1, commi 141, 142, 144 e 145 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), come novellato in particolare dal decreto legge n. 69/2013 e dalla legge n. 147/2013.

L'articolo 10, comma 6, del decreto legge n. 192/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha confermato ed esteso la citata disciplina per l'anno 2015.

Successivamente, l'art. 10, comma 3, del decreto legge n. 210/2015 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla 25 febbraio 2016, n. 21, è intervenuto estendendo ulteriormente all'anno 2016 tali disposizioni di contenimento della spesa.

Si fa presente che le modifiche apportate sul punto dalla legge di conversione n. 21/2016 concernenti l'esclusione dal suddetto limite non riguardano le Regioni, ma gli Enti locali, a cui detta limitazione non si applica nell'anno 2016.

Rimangono in vigore, altresì, le specifiche disposizioni che escludono da tale limite di spesa gli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia (art. 1, comma 141, citata legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 18, comma 8 septies, del decreto legge n. 69/2013); gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero (art. 1, comma 144, citata legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 315, legge n. 147/2013).

Inoltre, sotto il profilo sanzionatorio, rimane confermato che la violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti e che l'adempimento dell'obbligo anzidetto costituisce per le Regioni "condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174" e che "La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174" (art. 1, comma 141 e 145, citata legge n. 228/2012).

Pertanto, sarà onere dell'amministrazione regionale provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, come sopra riportato.

2)     Autovetture:

La disciplina relativa alle autovetture delle pubbliche amministrazioni prevede un limite relativo ad "acquisto di autovetture e stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture"ed un distinto limite relativo a "manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi" (art. 5, c. 2, D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii.).

Il primo, introdotto originariamente fino al 31 dicembre 2014, dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", ai cui sensi le pubbliche amministrazioni non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, è stato esteso all'anno 2015 per effetto della novella di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

La norma non trova applicazione per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Successivamente, il Legislatore statale ha esteso ulteriormente il divieto in parola al 31 dicembre 2016, per effetto della novella al suddetto art. 1, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 effettuata dall'art. 1, comma 636, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

La violazione della sopra richiamata disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Viene confermata la previsione secondo cui l'applicazione del divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture costituisce "condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174" e che "La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174" (art. 1, comma 143 e 145, citata legge n. 228/2012).

Pertanto sarà onere dell'Amministrazione regionale provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, come sopra riportato.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 4-bis dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 101 dispone che, nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

Il secondo limite, introdotto dall'art. 5, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 in seguito sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede "a decorrere dal 1° maggio 2014" il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Sul punto è utile rammentare, inoltre, che nel periodo di vigenza del divieto di cui all'art. 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, va calcolato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

Tale limite, inoltre, non si applica in una serie di ipotesi specificamente elencate (ossia alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero).

La violazione della soprarichiamata disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Per quanto riguarda l'amministrazione regionale, la DGR n. 1531 del 12 agosto 2014 ha evidenziato che dalla limitazione di spesa del 30 per cento sopra riportata, va esclusa la spesa per l'utilizzo di autovetture per funzioni e attività che per la loro peculiarità e connessione con fondamentali interessi collettivi tutelati costituzionalmente siano ricollegabili a compiti istituzionalmente obbligatori ex lege, come specificato dalla legge regionale n. 47/2012 e relativi provvedimenti attuativi.

Sulla disposizione di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 in seguito sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.L. 66/2014, con sentenza n. 43 del 10 febbraio 2016 (pubblicata in G.U. 9 maro 2016, n. 10), è intervenuta la Corte Costituzionale, a seguito di ricorso in via principale presentato dalla Regione del Veneto, dichiarando l'illegittimità costituzionale, con assorbimento delle ulteriori censure, nella parte in cui si applica alle regioni, dell'art. 15, comma 1, del decreto 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 89/2014 che, come peraltro chiarito dalla stessa Corte Costituzionale, aveva sostituito l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

Sul punto, ai fini della corretta individuazione e conseguente applicazione dei vigenti limiti di contenimento alla spesa di cui trattasi, è stata interpellata l'Avvocatura regionale la quale, in data 20 giugno 2016 ha espresso il proprio parere in merito rappresentando quanto segue.

"Con riguardo al quesito posto si rileva che in ordine ai limiti di spesa relativi a manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi si sono succedete nel tempo varie disposizioni di legge dello Stato.

L'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010 statuiva che "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica."

Successivamente è intervenuto l'art. 5, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95/2012 a norma del quale "A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le societa' dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate ((dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,)) dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica((, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,)) ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni."

Successivamente tale disposizione è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66: "A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto".

Tale disposizione ha formato oggetto di impugnazione avanti la Corte costituzionale che la ha dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica alle Regioni, in quanto non è riconosciuta la facoltà per la Regione di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, cosa che invece era prevista nell'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010 (decisione n. 43/2016).

La giurisprudenza della Corte costituzionale considera la reviviscenza delle norme abrogate da legge dichiarata illegittima di "dubbia ammissibilità" (sent. n. 294/2011) e in una decisione non recente si è ritenuta la stessa "non pacifica" neppure nel caso in cui la norma, per ipotesi colpita da una sentenza di illegittimità costituzionale, sia "esclusivamente ed espressamente abrogatrice" (sent. n. 310/1993).

In altre occasioni si è invece ipotizzato tale effetto in conseguenza della pronuncia di sentenze di accoglimento aventi ad oggetto disposizioni espressamente (e meramente) abrogative (da ultimo, sent. n. 94/2014), ciò che importa "il ripristino della norma precedentemente abrogata, dalla quale saranno di conseguenza regolati i rapporti giuridici in essa considerati".

Ciò in considerazione del carattere istantaneo, definitivo e irreversibile dell'effetto abrogativo che non potrebbe essere eliso dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.

Non mancano in dottrina opinioni contrarie che ritengono che l'annullamento di una legge per effetto di una decisione della Corte costituzionale travolga ogni effetto della legge illegittima ivi compreso la vis abrogatrice. Sembra infatti plausibile che una norma annullata ex tunc venga deprivata anche della vis necessaria per abrogare le precedenti norme, le quali non sono realtà naturalistiche che non ammettono reviviscenza, ma mere realtà giuridiche per le quali è ben noto il fenomeno della quiescenza.

Tuttavia allo stato della giurisprudenza con riferimento al caso di specie si può affermare che la disposizione dell'art. 15, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 non trova applicazione alle Regioni con la conseguenza, però, che non rivive neppure la disposizione di legge sostituita dalla norma illegittima.

Tuttavia si dovrebbe ritenere non più vigente neppure l'art. 6, comma 14, del decreto legge 78/2010, in quanto lo stesso era stato abrogato implicitamente dalla normativa sopravvenuta poi abrogata e dichiarata costituzionalmente illegittima. Nessuna giustificazione pare plausibile a seconda che la abrogazione da parte della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima avvenga espressamente sotto forma di sostituzione o implicitamente per aver ridisciplinato la medesima materia.

Pare plausibile perciò che non sussistano più limiti in capo alla Regione del Veneto quanto alle voci indicate, fermo restando che appare plausibile che nella propria autonomia politica la Regione ci si possa autovincolare per ragioni di contenimento della spesa pubblica.".

Preso atto del richiamato parere dell'Avvocatura regionale, si ritiene, tuttavia, in via cautelativa e comunque nello spirito di razionalizzazione della spesa, di applicare alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il limite pari al 50% della spesa sostenuta (impegnata) nell'anno 2011.

Si richiamano, infine, le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015.


3)     INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE:

Si richiamano, per gli incarichi di studi e consulenze, le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015, recanti le direttive in materia di contenimento della spesa pubblica.

Inoltre, si richiamano le indicazioni contenute nella deliberazione n. 677 del 14 maggio 2013 in tema di obblighi di pubblicità previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonchè la nota prot. n. 224400 del 28 maggio 2013, esplicativa degli obblighi previsti dagli articoli 15, 23, 26 e 27 del medesimo decreto.

Con riferimento alla tipologia di spesa in oggetto, trova applicazione il limite di spesa introdotto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ai cui sensi, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Non risulta esteso all'anno 2016 il limite ulteriore previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013, ai cui sensi, in particolare, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Trovano applicazione i vincoli di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 66/2014, che pongono in particolare il limite dell'1,4 per cento per consulenza, studio, ricerca, e dell'1,1 per cento per le collaborazioni, della spesa sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

I vincoli di cui all'art. 14, commi 1 e 2, permangono anche a seguito della sentenza n. 43 del 10 febbraio 2016, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 66/2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»; infatti tale pronuncia, che sul punto in esame riveste un carattere interpretativo, statuisce tra l'altro che il limite alle consulenze di cui alla citata norma si applica all'anno 2016. La stessa sentenza statuisce, peraltro, che i limiti di cui ai citati commi risultano legittimi in considerazione del disposto del comma 4-ter del medesimo articolo, ai cui sensi alle amministrazioni è comunque concessa la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei limiti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2.

Al fine di una maggior completezza del quadro normativo di riferimento in materia, è necessario richiamare ulteriori disposizioni che il Legislatore statale ha dettato con riferimento ai presupposti per il conferimento di particolari incarichi di consulenza, sia in considerazione dell'oggetto dello stesso sia del soggetto a cui viene affidato.

Gli incarichi di consulenza in materia informatica, ai sensi della L. 228/2012, art. 1, comma 146, si possono conferire solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Per quanto concerne, invece, il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, si segnala la modifica introdotta dall'art. 17, comma 3, della L. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "legge Madia"). Per effetto di tale novella, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni in parola sono comunque consentiti purchè a titolo gratuito; inoltre, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del n. 101/2013 (ossia "gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa").

Infine, con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché alle società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, l'articolo 1, comma 675, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", prevede che le stesse pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le informazioni ivi contenute, di seguito elencate:

a)        gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b)       il curriculum vitae;
c)        i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché gli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d)       il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Si precisa, infine, che il successivo comma 676 dell'articolo 1 della stessa legge n. 208/2015 dispone che la pubblicazione delle informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblicazione e colui che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Per quanto riguarda le indicazioni operative da applicare alla spesa per studi e consulenze, si precisa quanto segue:

a)      per l'esercizio 2016 l'importo massimo di impegnabilità per incarichi per "Studi e consulenze", di cuialla tabella sottostante, non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta (impegnata) nell'anno 2009. Inoltre, la spesa complessiva sostenuta nell'anno per incarichi di consulenza, studio e ricerca non può essere superiore all'1,4% della spesa complessiva per il personale dell'amministrazione come risultante dal conto annuale del 2012, pena il divieto di procedere al conferimento dei suddetti incarichi (articolo 1, comma 5 del decreto legge 101/2013 e articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014).
b)      gli incarichi per "Studi e consulenze" potranno essere affidati solo con Delibera di Giunta nella quale dovrà essere data evidenza, ai fini del legittimo conferimento dei medesimi, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, incaricando il Direttore della competente struttura regionale dell'adozione del successivo atto di impegno.
L'impegno di spesa, per gli incarichi finanziati con risorse regionali, potrà essere assunto esclusivamente sul capitolo cogestito 7010.
c)      in riferimento ai provvedimenti di affidamento di incarichi per "Studi e consulenze", indipendentemente dalla fonte di finanziamento (risorse regionali, statali, comunitarie ecc.), permane l'obbligo in capo alle Strutture regionali proponenti di acquisire il visto di monitoraggio del Segretario Generale della Programmazione prima dell'adozione dei medesimi.


4)     SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 8)

L'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 dispone che le spese per le attività in oggetto devono essere contenute entro il 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

Per quanto riguarda le disposizioni di contenimento da applicare alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e relative indicazioni operative, considerato il nuovo assetto organizzativo regionale di cui alle DD.GG.RR. n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016, si individua la Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR, quale struttura competente ad effettuare il monitoraggio della spesa in questione, sulla basedel limite massimo di impegnabilità di cui alla tabella sottostante. La Struttura in parola provvederà alla suddivisione ed assegnazione del relativo budget a ciascun Componente della Giunta regionale, budget che rimane inalterato nel suo ammontare complessivo, con riferimento agli impegni assunti nel 2009 e come a suo tempo determinato dalla Sezione Comunicazione e Informazione.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione del medesimo, rimane confermato quanto stabilito con DGR n. 1058 dell'11 agosto 2015, mantenendo inalterata la quota già assegnata al Presidente e suddividendo la somma residua in quote di pari importo per ciascun Assessore, in considerazione della riduzione, in riferimento all'attuale legislatura, del numero degli Assessori sia rispetto all'anno 2009 sia comunque rispetto alla precedente legislatura (2010-2015) e comunque della conseguente diversificazione e/o accorpamento delle relative competenze.


5)     SPESE PER MISSIONI (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 12) E PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (D.L. 78/2010, ARTICOLO 6, COMMA 13)

L'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 dispone che la spesa per missioni deve essere contenuta entro il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009; il successivo comma 13 pone il medesimo limite alle spese per attività di formazione.

Si richiamano, per le suddette tipologie di spesa, le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015.


6)     SPESE PER INDENNITA', COMPENSI, GETTONI, RETRIBUZIONI

L'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 ha previsto che indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrispondenti, che vengono corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Tale limitazione, per effetto della modifica apportata al citato articolo dall'art. 10, comma 5, del D.L. n. 210/2015, convertito con L. n. 21/2016, risulta estesa sino al 31 dicembre 2016.

Si richiamano sul punto le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 742 del 7 giugno 2011 e n. 987 del 5 giugno 2012.


7)     LIMITI DI IMPEGNABILITA'

Infine, per quanto riguarda i limiti di impegnabilità già disposti con le precedenti deliberazioni n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015, si ritiene necessario il loro adeguamento alla normativa sopravvenuta, con la sostituzione degli stessi con le previsioni riportate nella tabella sottostante, operanti già a decorrere dall'1/1/2016.
 

Riferimenti normativi

Tipologia di spesa

Disposizioni di contenimento

Limite di impegnabilità

D.L. 78/2010,
art. 6, comma 7;
D.L. 66/2014,
art. 14, comma 1.

Studi e consulenze

non superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009;

non si possono conferire quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore all'1,4% della spesa complessiva per il personale dell'amministrazione come risultante dal conto annuale del 2012

639.000,00

D.L. 78/2010,
art. 6, comma 8.

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

non superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009

438.700,35

D.L. 78/2010,
art. 6, comma 9.

Spese di sponsorizzazione

non si possono effettuare

----------

Riferimenti normativi

Tipologia di spesa

Disposizioni di contenimento

Limite di impegnabilità

D.L. 78/2010,
art.6, comma 12.

Spese per missioni

non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009

942.317,77

D.L. 78/2010,
art. 6, comma 13.

Spese per formazione

non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009

331.420,11

D.L. 78/2010,
art. 6, comma 14,
D.L. 95/2012,
art. 5, comma 2
D.L. 101/2013,
art. 1, comma 1
D.L. 66/2014
art. 15, comma 1
Sentenza Corte Cost.le n. 43 del 10 febbraio 2016

Spese per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi

non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2011

384.119,50

 

L. 228/2012,
art. 1, comma 143;
D.L. 101/2013,
art. 1, comma 1;
L. 208/2015,
art. 1, comma 636.

Spese per acquisto di autovetture e stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture

non si possono effettuare sino al 31/12/2016, fatte salve le deroghe previste dalla legge

----------

L. 228/2012
Art. 1, comma 141
D.L. 192/2014
Art. 10, comma 6

Spese per mobile e arredi

non superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010-2011

52.800,00


8)     DIVIETO DI VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA SPESE

Rimane confermato, infine, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legge n. 66/2014 che ha abrogato il comma 10 dell'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, non sono più consentite variazioni compensative tra spese per studi e consulenze con spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.


9)     STRUTTURE INCARICATE DEL MONITORAGGIO

In considerazione del nuovo assetto organizzativo di cui alle DD.GG.RR. n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016, si rende necessario procedere all'individuazione dei centri di monitoraggio delle spese elencate ai punti precedenti come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI SPESA/ADEMPIMENTI

STRUTTURA INCARICATA DEL MONITORAGGIO O
ALTRI ADEMPIMENTI

A) Spese per compensi, gettoni, retribuzioni (art. 6, commi da 1 a 3)

Direzione Bilancio e Ragioneria o Unità Organizzativa delegata, in particolare verifica che negli atti di impegno trasmessi alla medesima ai fini della registrazione contabile dell'impegno, sia attestata la riduzione del 10% prevista dalla norma.

B) Spese relative a studi e incarichi di consulenza (art. 6, comma 7)

Segreteria Generale della Programmazione

C) Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (art. 6, comma 8)

Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR o Unità Organizzativa delegata

D) Spese per missioni (art. 6, comma 12)

Direzione Organizzazione e Personale

E) Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13)

Direzione Organizzazione e Personale

F) Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi (art. 6, comma 14)

Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio o Unità Organizzativa delegata

G)   Spese per mobili e arredi

Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio o Unità Organizzativa delegata

H) Adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 173, Legge 266/2005 (invio alla Corte dei Conti delle deliberazioni della Giunta regionale che dispongono un impegno di spesa eccedente i 5.000,00 euro e che siano riferite a spese di cui ai commi 9, 10, 56 e 57 dell'art. 1 della predetta legge)

Segreteria della Giunta regionale - Direzione Verifica e Gestione Atti del Presidente e della Giunta

I) Adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 173, Legge 266/2005 (invio alla Corte dei Conti dei decreti che dispongono impegni di spesa di cui al punto H), in attuazione di deliberazioni della Giunta regionale).

Direzione Bilancio e Ragioneria o Unità Organizzativa delegata


Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010, n. 122;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' 2014);

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90" Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016);

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 10 febbraio 2016;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTA la L.R. 21/12/2012, n. 47;

VISTO l'art. 2, c. 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54;

VISTA la DGR n. 634 del 17/05/2011;

VISTA la DGR n. 742 del 07/06/2011;

VISTA l'informativa della Giunta regionale n. 12 del 21/06/2011;

VISTA la DGR n. 710 del 02/05/2012;

VISTA la DGR n. 987 del 05/06/2012;

VISTA la DGR n. 2790 del 24/12/2012;

VISTA la DGR n. 631 del 07/05/2013;

VISTA la DGR n. 677 del 14/05/2013;

VISTA la DGR n. 1521 del 12/08/2013;

VISTA la DGR n. 1531 del 12/08/2014;

VISTA la DGR n. 1058 dell'11/08/2015;

VISTE le DD.GG.RR. n. 802 e n. 803 del 27/05/2016

delibera

1.      di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;

2.      di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Strutture regionali nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. 174, come richiamato dall'articolo 1, comma 145, della legge 228/2012;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna indietro