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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 09 agosto 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1148 del 12 luglio 2016

Rotamfer S.r.l. in ATI con Rottami Metalli Italia S.r.l. Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Ca' di Capri. Istanza di riesame a seguito della Sentenza del Tar del Veneto n. 1049 in data 17/07/2014, di annullamento della D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, pervenuta al protocollo generale n. 357477 del 26/08/2014; decisione della Commissione regionale VIA alla luce e in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1564 del 23/03/2015 (D.Lgs. n. 152/2006, art. 23 della L.R. n. 10/1999, L.R. n. 33/1985, D.G.R. n. 575/2013, D.G.R. n. 16/2014).

Note per la trasparenza

Riapprovazione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e contestuale autorizzazione e rilascio dell'A.I.A. relativamente alla variante sostanziale al progetto relativo al 3° lotto approvato con D.G.R. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Ca' di Capri in Comune di Sona (VR) e Verona (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-   istanza presentata dalla Rotamfer S.r.l. in ATI con Rottami Metalli Italia S.r.l. in data 26/08/2014;
-   parere di V.I.A. e autorizzazione espressa dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23/09/2015;
-   informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, richiesta alla Prefettura di Verona in data 25/09/2015;
decorrenza dei termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011.
diffida della ditta Rotamfer S.r.l. presentato a mezzo dell'avv. Luigi Biondaro in data 19/04/2016, in ragione del tempo trascorso dall'emanazione del parere favorevole della Commissione regionale V.I.A. del 23/09/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 09/10/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta ROTAMFER S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 4/2008 e dell'ex-art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), acquisita con prot. n. 556637/45/07 E.410.0.1 e contestualmente istanza, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/2007, relativa all'intervento in oggetto.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

A titolo ricognitivo si evidenzia che, in data 02/10/2007, il Corpo Forestale dello Stato - NIPAF di Verona aveva posto sotto sequestro preventivo la discarica di Rotamfer S.p.A. sita in Loc. di Cà di Capri, in esecuzione all'Ordinanza emessa il 25/09/2007 dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Verona.

Nelle more del procedimento penale, in considerazione di taluni eventi di autocombustione verificatisi nel sito, la Procura della Repubblica di Verona aveva tuttavia emesso un Provvedimento di "autorizzazione alla temporanea rimozione dei sigilli per operazioni di bonifica presso immobile sottoposto a sequestro" in data 09/06/2009.

Più in dettaglio, tale autorizzazione era mirata alle operazioni di controllo, monitoraggio ed eventuale messa in sicurezza o bonifica conseguenti alle criticità rilevate da ARPAV nel maggio 2009:

  • presenza di gas infiammabile all'interno dei pozzi di estrazione del biogas;
  • presenza di liquido - sottotelo - sotto il primo strato di impermeabilizzazione del fondo.

Conseguentemente la Provincia di Verona, in data 06/07/2009, con prot. n. 0069663, aveva emanato nei confronti della Ditta una diffida "(...) per inottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e per la presentazione di un progetto di messa in sicurezza della discarica (...)".

Esattamente, il progetto richiesto dalla Provincia doveva avere la finalità di rivalutare le caratteristiche degli apprestamenti ambientali realizzati, verificandone la corretta funzionalità, alla luce dei seguenti elementi:

  • possibile danneggiamento a seguito del fenomeno di combustione avvenuto;
  • presenza di rifiuti tossico-nocivi generati a seguito degli stessi eventi di combustione e rilevati da ARPAV nell'aprile 2008;
  • presenza di gas infiammabile all'interno dei pozzi di estrazione del biogas;
  • presenza di liquido - sottotelo - sotto il primo strato di impermeabilizzazione del fondo.

La stessa Provincia nella Diffida con cui richiedeva il progetto di cui sopra, richiamava quanto dichiarato da ARPAV circa il fatto che "(...) non sussistessero nella fattispecie i presupposti per l'attivazione delle procedure di bonifica previste dagli artt. 239 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 non essendovi evidenze di contaminazione delle matrici ambientali. (...)".

Il termine "messa in sicurezza" andava correttamente inquadrato rispetto agli eventuali interventi di ripristino oggetto della richiesta provinciale e, quindi, non nell'ambito delle procedure da avviarsi in presenza di contaminazione del sito.

Va dato peraltro conto fin da subito del fatto che, più recentemente, il procedimento penale di cui trattasi si è concluso (Sentenza del Tribunale di Verona n. 661/2015) senza pervenire ad alcuna decisione in ordine alla qualifica giuridica del "fluff" conferito, se rifiuto pericoloso o non pericoloso, determinando una responsabilità in capo ai principali imputati solo in ordine al conferimento di rifiuti non conformiin base alla qualifica di "tossico - nocivi" (determinata, in particolare, per la concentrazione rilevata di alcuni metalli).

In data 17/06/2010, il gruppo istruttorio al quale era stato affidato l'esame del progetto presentato, effettuava un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

La Ditta Rotamfer S.p.A., con nota pervenuta agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 08/08/2010 - prot. n. 425354/45/07 E. 410.01.1, chiedeva che dall'istanza presentata in data 09/10/2009 venisse stralciata la richiesta di attribuzione di sottocategoria di cui al D.M. 03/08/2005 per la discarica in oggetto.

La Commissione regionale V.I.A., svolta la propria attività istruttoria ed effettuati appositi sopralluoghi, considerato che si erano verificati nel III° Lotto i fenomeni di combustione/autocombustione del materiale depositato già in precedenza menzionati e che tali circostanze inducevano a ritenere che con l'introduzione di ulteriore fluff non si potessero escludere a priori ulteriori fenomeni di combustione/autocombustione, valutata in proposito anche la consulenza tecnica del CTU del P.M., Dott. Alessandro Iacucci, riteneva prioritario l'obiettivo della messa in sicurezza della discarica, in relazione alla possibile riattivazione di fenomeni che potessero dar luogo all'innesco di combustione di rifiuti caratterizzati dalla presenza di sostanze idonee ad alimentare l'evento (gomme, oli lubrificanti, gommapiuma, imbottiture, ecc.).

Nel settembre 2010, pertanto, rispetto al progetto presentato dalla Ditta, la Commissione regionale V.I.A. ritenne che la soluzione progettuale più idonea per raggiungere l'obiettivo di messa in sicurezza fosse l'apporto di rifiuto "ad alto peso specifico" al di sopra dell'attuale superficie della discarica.

Conclusa l'istruttoria tecnica, la Commissione regionale V.I.A. esprimeva, nella seduta del 21/09/2010, parere favorevole (n. 315) al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto, limitatamente alla messa in sicurezza operativa della discarica in oggetto, subordinatamente al rispetto di numerose prescrizioni.

In considerazione della tipologia di intervento autorizzato, della tipologia e natura dei rifiuti autorizzati, conferibili presso ed esclusivamente il 3° lotto e solo ai fini della messa in sicurezza operativa della discarica stessa (messa in sicurezza, lo si ripete, riferita solo alla discarica, non ricorrendo invece i presupposti di cui alle definizioni del Titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, che tratta della "Bonifica di Siti Contaminati"), la Commissione regionale V.I.A. non si esprimeva in merito all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La Commissione regionale V.I.A. che aveva espresso il suddetto parere decadeva però, stante la sua scadenza naturale, in data 22/09/2010, senza che il procedimento venisse completato, nelle more dell'insediamento della nuova Commissione VIA e dell'individuazione da parte della Giunta regionale della struttura competente per l'espletamento delle procedure di VIA.

Detto procedimento conosceva quindi, successivamente, una nuova fase istruttoria, dal momento che la Ditta Rotamfer S.p.A, acquisiti gli elementi di informazione contenuti nell'estratto del verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 21/09/2010, presentava una "(...) Istanza di revisione verbale Commissione V.I.A. del 21.09.2010 (trasmesso in data 04/05/2011 prot. 214895), prescrizione n. 1 e 13 della proposta di variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto della discarica (...)", acquisita dagli Uffici regionali in data 28/05/2011 - prot. n. 245154.

Si riporta per opportuna completezza il testo delle le prescrizioni n. 1 e n. 13, di cui al parere n. 315/2010, oggetto di richiesta di revisione:

1.      gli eventi relativi al III° lotto e le attuali forme di tutela ambientale non danno allo stato attuale ragionevole garanzia che con l'introduzione di ulteriore fluff non si possono sviluppare ulteriori fenomeni di combustione/autocombustione e pertanto presso ed esclusivamente nel 3° lotto e solo ai fini della messa in sicurezza operativa della discarica, potranno essere conferiti i rifiuti di cui ai seguenti codici CER (riportati alla voce "Rifiuti conto terzi", del Punto 4.1.1 "Conferimenti" - Paragrafo 4.1 "Sintesi delle basi progettuali di cui si chiede l'autorizzazione", dell'elaborato progettuale "Relazione tecnico descrittiva" (Settembre 2009), presentato dal proponente in data 09/10/2009, con prot. n. 556637):

  1. 17 01 07 Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli cui la voce 170106*;
  2. 17 05 04 Terre e rocce diverse da quelle a cui la voce 170503*;
  3. 17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507*;
  4. 17 09 04 Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 170901*, 170902* e 170903*;
  5. 19 12 09 Minerali (ad esempio sabbia, rocce);
  6. 19 13 02 Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301*;

nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 03/08/2005, relativamente ai limiti di accettabilità per le discariche di rifiuti inerti e compatibilmente con gli apprestamenti tecnologici presenti;

13.    l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al dissequestro dell'area da parte dei competenti Organi Giudiziari.

Le motivazioni addotte dalla ditta Rotamfer nella richiesta di revisione (riprese anche nel parere n. 441 del 23/10/2013, della Commissione regionale V.I.A., Allegato A alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013) possono essere così sintetizzate.

Per quanto attiene la Prescrizione n.1:

  • sotto il profilo tecnico/giuridico si evidenziava l'erronea interpretazione della normativa in materia di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolosità; invero tale questione è stata oggetto di un vivace e lungo dibattito da parte dei vari soggetti interessati, risolta dal legislatore italiano solo negli anni 2008 - 2009 e, comunque, oggetto di successivi aggiornamenti e precisazioni. Allo stato attuale tali criteri confermano il metodo dei markers per la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi di origine ignota, ritenendo eccessivamente conservativa l'applicazione del valore di 1000 ppm (0.1%) di idrocarburi come limite per la classificazione del rifiuto come cancerogeno (e quindi pericoloso).
  • sotto il profilo fattuale si rappresentava l'erronea individuazione della causa dei fenomeni di autocombustione in discarica atteso che - a parere della Ditta - era stata proprio l'interruzione della normale attività di gestione della discarica la causa scatenante dei fenomeni di ossidazione e combustione nei rifiuti.
  • sotto il profilo economico/finanziario: l'irragionevolezza insita nell'approvazione del progetto di ampliamento della discarica, con le esclusioni e limitazioni alle categorie di rifiuti di cui al punto in esame.

Diversamente, per la revisione della Prescrizione n. 13 non sono state addotte motivazioni da parte del proponente, né vi sono stati particolari approfondimenti istruttori da parte della Commissione regionale V.I.A. e, come si può leggere nel testo della D.G.R. n. 2814/2013, la stessa è stata necessariamente mantenuta, ponendo il dissequestro come presupposto per l'efficacia dell'autorizzazione.

La richiesta di revisione veniva esposta nei suoi contenuti nel corso della seduta della nuova Commissione regionale V.I.A. in data 20/06/2012.

In data 23/07/2012 il nuovo gruppo istruttorio al quale era stato affidato l'esame del progetto, effettuava un nuovo sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

Venivano svolti anche due sopralluoghi tecnici per approfondire le modalità di gestione e le condizioni di accettabilità del "fluff", presso la discarica della Ditta Faeco S.p.A. a Bedizzole (BS) (31 marzo 2013) e lo stabilimento della Ditta R.M.I. S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR) (28 maggio 2013).

Venivano approfonditi da parte del gruppo istruttorio:

  1. gli aspetti legati al controllo della filiera di produzione del fluff - autodemolitore, bonificatore, frantumatore;
  2. i controlli sulla massa in discarica - produzione di metano, temperatura;
  3. le modalità di gestione ed il peso specifico della massa abbancata;
  4. i presidi antincendio permanenti e d'emergenza;
  5. la protezione della falda.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si svolgevano numerose riunioni tecniche, alle quali prendevano parte le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Il proponente trasmetteva inoltre documentazione aggiuntiva:

  • in data 08/10/2012, prot. n. 450732, inerente:
    • l'analisi del rischio a supporto della richiesta di inserimento della discarica nella sottocategoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 05/08/2005 (D.M. 27/09/2010), con l'applicazione di alcune deroghe per il limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica (del 10/07/2012 - prot. n. 318202);
    • relazione tecnica per il conferimento di rifiuti con codice R5 dell'allegato C, alla parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • in data 31/01/2013, prot. n. 46148, relativa alla sussistenza di condizioni di rischio per la falda a valle della discarica;
  • in data 19/04/2013, prot. n. 170550 relativamente:
    • alle certificazioni di qualità, acquisite per gli impianti di produzione/frantumazione siti a Castelnuovo del Garda (VR) e Arese (MI), nel corso del 2012, ISO 14001;
    • alle variazioni messe in atto presso gli impianti di frantumazione successivamente alla presentazione nel 2009 del progetto di messa in sicurezza della discarica, oggetto di successivo adeguamento autorizzativo da parte delle Autorità competenti (provincia) ;
    • alla caratterizzazione dei rifiuti da conferire;
    • alle motivazione addotte per il conseguimento dell'attribuzione di sottocategoria della discarica;
    • alle proposte di modifica della gestione della discarica;
    • all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario;
  • in data 19/06/2013, prot. n. 261015, quanto alle caratteristiche dei rifiuti ai fini della collocazione nella discarica di Ca' di Capri, in relazione al loro contenuto di alluminio metallico;
  • in data 04/09/2013, prot. n. 368581, inerente la valutazione del rischio a supporto della richiesta di deroga ai limiti di accettabilità in discarica ai sensi del D.M. 27/09/2010, secondo le formulazioni ISPRA del documento del 31/10/2011;
  • in data 19/09/2013, prot. n. 392716, relativa alla revisione dell'analisi del rischio a supporto della richiesta di deroga ai limiti di accettabilità in discarica ai sensi del D.M. 27/09/2010, secondo le indicazioni della D.G.R. n. 1360 del 30/07/213;
  • in data 26/09/2013, prot. n. 407787, relativa ai parametri richiesti ed i valori delle deroghe ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità del rifiuto in discarica;
  • in data 21/10/2013, prot. n. 451953, relativa alla revisione dell'analisi del rischio a supporto della richiesta di deroga ai limiti di accettabilità in discarica ai sensi del D.M. 27/09/2010, in recepimento di quanto emerso in sede di incontro tecnico tenutosi in data 15/10/2013; relazione tecnica a supporto della richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità per le discariche di rifiuti non pericolosi.

A detta della Commissione regionale V.I.A. le integrazioni prodotte non comportavano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato; si trattava di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative, sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto, conseguenti ad una serie di modifiche gestionali, recepite in appositi provvedimenti autorizzativi provinciali, relative agli impianti di recupero di provenienza dei rifiuti, di cui la Commissione regionale V.I.A. aveva avuto diretta contezza.

Gli elementi valutati in sede di revisione possono essere ricondotti a quattro grandi classi, e precisamente:

  1. la qualità del rifiuto prodotto e conferito in discarica;
  2. gli aspetti gestionali, di sicurezza e di rischio della discarica;
  3. i criteri restrittivi adottati alla discarica;
  4. aggiornamenti normativi e interpretativi (D.M. 27/09/2010, ISS, Ministero, Cassazione).

In particolare, per quanto riguarda il primo punto, la Commissione regionale V.I.A. ha potuto constatare che dal 2011 sono state introdotte da RMI modalità di controllo e di produzione diverse rispetto al periodo precedente; modalità che hanno consentito alla Ditta di conseguire, nel corso degli ultimi anni, come affermato nella relazione integrativa aprile 2013, un notevole abbassamento del contenuto residuo dei metalli nei rifiuti, una volta variabile fra il 5 ed il 10% ed ora nell'ordine dell'1%.

Nella documentazione presentata nel periodo da aprile a luglio 2013, il proponente ha infatti illustrato:

  1. il controllo esterno della filiera (autodemolitore, bonificatore) di produzione della materia prima da sottoporre a frantumazione e recupero;
  2. i controlli di qualità interni precedenti i processi di frantumazione;
  3. i processi qualitativi per il conseguimento nel 2012 del Certificato di Qualità ISO 14001;
  4. i miglioramenti tecnologici introdotti dopo il 2009 nei processi di frantumazione, selezione e separazione;
  5. la composizione del fluff da conferire in discarica e le sue variazioni nel periodo 2009 - 2012;
  6. le analisi relative all'alluminio metallico che mostrano valori intorno allo 0,2 %.

Tali elementi rappresentavano, a parere del Gruppo Istruttorio, una positiva discontinuità gestionale rispetto al periodo precedente. L'applicazione rigorosa delle procedure proposte, e già in buona parte adottate, consentiva infatti di portare ad una composizione qualitativa del fluff tale da ridurre al minimo la possibilità dell'insorgenza dei fenomeni di innesco di incendio rilevati in passato.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, la Commissione regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 23/10/2013, la Commissione regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, a maggioranzadei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato Aalla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

La richiesta di revisione delle prescrizioni 1 e 13, presentata dalla Ditta Rotamfer S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l. nel maggio 2012, le risultanze della lunga istruttoria condotta dalla Commissione regionale V.I.A. e la necessità emersa di formulare prescrizioni diverse dal parere 315, espresso in data 21/09/2010, per assicurare condizioni e modalità di gestione che impediscano il ripetersi dei fenomeni di combustione/autocombustione rilevati in passato, fanno si che il parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, annulli e sostituisca integralmente il precedente citato n. 315 del 21/09/2010.

Nella seduta del 06/11/2013, la Commissione regionale V.I.A. - integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente - essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale n. 441 del 23/10/2013, con contestuale approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, e di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., ha espresso altresì a maggioranza dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 445 del 06/11/2013,Allegato Balla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013.

Relativamente al contenuto della D.G.R. n. 2814/2013 risulta utile evidenziare che per mero errore materiale è stato scambiato il testo della prescrizione n. 11 del parere n. 315/2010 con quello della prescrizione n. 13 del medesimo parere, facendo apparire erroneamente che la Ditta avesse richiesto e ottenuto la revisione della prescrizione che recita: "(...) il soggetto è tenuto ad effettuare la dismissione dell'impianto nelle condizioni di massima sicurezza (...)". Diversamente, nel testo del parere 441/2013 allegato alla medesima Delibera, sono riportati i corretti riferimenti.

Invero, la domanda di revisione presentata dal proponente riguardava il punto 13 del parere n. 315 del 2010 della Commissione regionale V.I.A. (13. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al dissequestro dell'area da parte dei competenti Organi Giudiziari) e non il punto 11 del medesimo parere (11. La dismissione dell'impianto dovrà avvenire nella condizione di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente).

Detta prescrizione ha più semplicemente cambiato di posto nell'ambito del parere n. 441 del 2013 in cui appare al n. 10 delle prescrizioni imposte ed è rimasta letteralmente identica a quella contenuta al punto 11 sopra richiamato.

Nell'ambito dell'istruttoria che ha portato al parere della Commissione regionale V.I.A. n. 441/2013, sono stati approfonditi i vari aspetti inerenti il rischio incendio e l'efficienza degli apprestamenti ambientali finalizzati a prevenire ulteriori eventi di combustione e proteggere le matrici ambientali. Le modalità del conferimento del fluff, oggetto di specifiche prescrizioni, possono essere così riassunte:

  • trasporto con mezzi telonati di fluff umido;
  • stesa con pala gommati in strati omogenei di spessore idoneo alla compressione sulla superficie della cella;
  • compressione con mezzo "compattatore dotato di ruote metalliche";
  • copertura giornaliera con teli in LDPE per limitare/evitare la dispersione eolica;
  • copertura con "inerti provenienti da cava autorizzata" una volta raggiunta l'altezza di circa tre metri nella cella;
  • caratteristiche della cella: superficie 300/330 mq, altezza 3 m e volume di circa 1000 mc.

Inoltre, sono state stabilite apposite prescrizioni sulla qualità del rifiuto conferibile e sui controlli del biogas.

In particolare, circa la qualità dei rifiuti, nel corso dell'istruttoria condotta dalla commissione VIA è emerso che, dal 2011, sono state introdotte da RMI modalità di controllo e di produzione riguardanti, tra l'altro il controllo esterno della filiera (autodemolitore, bonificatore) di produzione della materia prima da sottoporre a frantumazione e recupero e i controlli di qualità interni, precedenti i processi di frantumazione.

Corre l'obbligo di evidenziare che in ragione del richiamato provvedimento autorizzativo della Giunta regionale n. 2814 del 30/12/2013, facendo seguito all'istanza di dissequestro della discarica presentata in data 24/01/2012 dai legali della ditta Rotamfer, il Tribunale di Verona, sezione penale, con propria ordinanza del 26/02/2014, "(...) ritenuto che l'intervento (oggetto di autorizzazione con la richiamata deliberazione di Giunta regionale) finalizzato alla messa in sicurezza della discarica con le prescrizioni imposte (...) e l'avvenuta sostituzione della compagine amministrativa della società, (...), consentono di ritenere cessate le esigenze cautelari che avevano determinato l'applicazione del sequestro preventivo (...)", dava conseguentemente corso alla revoca di detto sequestro "(...) nel rispetto delle prescrizioni imposte dal provvedimento autorizzativo della Giunta regionale del Veneto n. 2814. (...)".

Successivamente, la Ditta Rotamfer con nota del 17/03/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 115975/2014), ha presentato la richiesta di modifica delle prescrizioni n. 7, 17 e 23 dell'allegato A alla DGR n. 2814/2013, inerenti aspetti tecnici di dettaglio sui monitoraggi dell'aria e sull'utilizzo di mezzi di cantiere.

Tale richiesta, adeguatamente motivata, è stata accolta con DGR n. 2252/2014.

Il provvedimento rilasciato con D.G.R. n. 2814/2013 veniva però impugnato da Legambiente avanti il TAR del Veneto che, con sentenza n. 1049 del 17/07/2014, ritenendolo non esauriente, lo annullava.

I motivi di annullamento evidenziati dal TAR del Veneto riguardano essenzialmente il fatto che il provvedimento non sarebbe stato "(...) idoneo a giustificare la modifica della scelta originariamente esposta e compendiata nel parere n. 315/2010 (...)", parere, lo si rammenta, rivisitato a seguito degli approfondimenti istruttori svolti dalla Commissione regionale V.I.A.

Gli argomenti principali posti alla base di tale sentenza, che comunque non è entrata nel merito del progetto, sono riconducibili ai seguenti (già trattati nei paragrafi precedenti):

  • la finalità di "messa in sicurezza" del progetto, che però, come detto, è da intendersi come verifica della funzionalità degli apprestamenti e non secondo la definizione inerente i siti contaminati;
  • l'obbligo di dismissione, che nel suo corretto significato tecnico consiste nel richiamo agli obblighi normativi in fase chiusura della discarica, una volta esaurita la volumetria disponibile;
  • il presunto ampliamento, che però non è stato oggetto di nuove valutazioni nel 2013, ma era già stato valutato positivamente nel 2010.

A fronte di tale pronuncia, la Ditta Rotamfer S.r.l., con nota in data 25/08/2014, acquisita al protocollo regionale n. 357477 in data 26/08/2014 chiedeva al Presidente della Commissione regionale V.I.A. di integrare l'attività istruttoria nel senso delineato dal TAR del Veneto nella sentenza n. 1049/2014.

In particolare, il proponente chiedeva che la Regione Veneto attivasse con urgenza, "(...) qualsiasi procedura amministrativa ritenuta idonea a superare le criticità esposte (...) anche eventualmente attraverso una migliore esplicitazione, da parte delle competente Commissione Regionale V.I.A., sugli aspetti che avrebbero indotto il TAR stesso a concludere erroneamente con l'annullamento della D.G.R. n. 2814/2013. (...)",

Nella medesima nota veniva sottolineato che:

  • emergeva in modo impellente il rischio del danneggiamento dell'attuale - esistente sistema di contenimento della discarica;
  • le conseguenze, derivanti dal verificarsi degli eventi meteorologici straordinari, solo correlate allo smaltimento del percolato prodotto, diventavano economicamente insostenibili dalla Ditta nella situazione di non gestione dell'impianto;
  • la situazione generatasi, a seguito dell'annullamento da parte del TAR del Veneto della D.G.R. n. 2814/2013, non poteva essere affrontata e risolta con la semplice gestione ordinaria o limitandosi all'asportazione del percolato.

Anche a seguito della presentazione della questione da parte dei rappresentanti della Ditta proponente durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. in data 08/10/2014, si decideva di sentire l'Avvocatura regionale, in ordine alla legittimità e procedibilità della richiesta della Rotamfer S.r.l., Avvocatura che si determinava favorevolmente in ordine alla richiesta.

Nel frattempo, a seguito del ricorso in appello avverso la sentenza del Tar Veneto n. 1049/2014, presentato dalla Regione Veneto e da Rotamfer S.r.l. e Rottami metallici Italia - R.M.I. S.p.A, con sentenza n. 1564/2015 del 23/03/2015 il Consiglio di Stato, pur respingendo l'impugnazione, evidenziava tuttavia che il provvedimento regionale impugnato era affetto da un mero vizio di illegittimità per carenza di motivazione per "(...) non avere evidenziato le ragioni che giustificavano il superamento dell'originario progetto e l'erroneità o l'inadeguatezza del parere-favorevole - n. 315 del 21 settembre 2010. (...)".

Si osservava, infatti, nella decisione che i primi giudici "(...) non avevano ricollegato l'illegittimità del provvedimento impugnato all'erroneità in sé della valutazione positiva di impatto ambientale (il che avrebbe implicato la sostituzione del giudice all'attività volitiva/valutativa propria ed esclusiva dell'Amministrazione) quanto piuttosto alla circostanza che la nuova valutazione non è stata adeguatamente supportata da idonea motivazione ed istruttoria in particolare in quanto è riferita ad una modifica della scelta progettuale contenuta nell'originario parere n. 315 del 2010. (...)".

Conseguentemente l'Amministrazione avrebbe dovuto riprovvedere, emendando il vizio e valutando se le integrazioni documentali, che erano state presentate dalla ditta, fossero di natura tale da comportare variazioni sostanziali al progetto inizialmente presentato.

Nell'ambito delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato ricorrono ancora i concetti inerenti la messa in sicurezza, la dismissione e l'ampliamento, su cui sono stati già forniti gli opportuni chiarimenti poco sopra. Inoltre, permangono le considerazioni indotte dall'erroneo scambio tra i testi della prescrizione n. 11 e 13 del parere n. 315/2010 effettuato nella stesura della D.G.R. n. 2814/2013.

Occorreva quindi, anche secondo l'Avvocatura regionale, chiarire, conformandosi alla decisione, quale fosse la portata degli "sviluppi documentali" e delle "soluzioni ulteriormente migliorative", presentate e, in ogni caso, ulteriormente specificare le ragioni della superabilità del primo parere della Commissione regionale V.I.A n. 315 del settembre 2010.

La sentenza 1564 del Consiglio di Stato, depositata in data 23/03/2015, precisava di fatto che il provvedimento regionale impugnato era affetto da un mero vizio di illegittimità per carenza di motivazione.

Nella sostanza si asseriva che onere dell'Amministrazione era adeguare motivatamente le scelte attraverso un'approfondita disamina da parte della Commissione regionale V.I.A. delle allegazioni istruttorie.

Tanto al fine di dare corretta esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, con modalità orientate a non eluderne lo spirito, effettuando cioè ogni valutazione e "(...) non mancando di tener conto che l'istanza di revisione (...)" avanzata dalla Rotamfer potrebbe "(...) configurarsi quale nuovo progetto (...)".

Non può essere sottaciuto che l'annullamento del provvedimento regionale in parola, correlato alla citata sentenza del Consiglio di Stato, rendeva oggettivamente il sito interessato dalla presenza della discarica privo di una qualunque disciplina, essendo venute meno le prescrizioni che erano state imposte dall'Amministrazione regionale (rectius, Commissione regionale V.I.A.) e che avrebbero dovuto garantire la necessaria ed indefettibile azione di messa in sicurezza.

Era (ed è tuttora), pertanto, palese la necessità di dar corso all'attuazione di quanto richiesto fin dal 2009 come "messa in sicurezza", da intendersi nell'accezione impiantistica. Quanto detto, a fronte del presupposto che l'istanza di revisione, presentata dalla ditta nel maggio 2012, in pendenza cioè della chiusura del procedimento amministrativo instaurato dalla stessa nel 2009, non presentava alcun carattere di novità e/o modifica sostanziale rispetto alla domanda iniziale.

In effetti, come risulta agli atti, non era stato prodotto né modificato alcun allegato della documentazione depositata originariamente, non potendo quindi configurarsi l'istanza di revisione alla stregua di un nuovo progetto.

Riattivata, pertanto, la procedura va detto che la Commissione regionale V.I.A., con parere n. 549 del 23/09/2015, sotto il profilo procedurale, ha innanzitutto esplicitato perché la documentazione aggiuntiva prodotta in sede di revisione, pur se contenente "soluzioni migliorative" non dovesse ragionevolmente essere considerata alla stregua della presentazione di un nuovo progetto, non rientrando, conseguentemente, nell'alveo della documentazione tipica prevista dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., né in quella di cui all'art. 26 del medesimo Testo Unico Ambientale quale modifica sostanziale.

Sotto il profilo strettamente tecnico la Commissione regionale V.I.A. ha ribadito, nel suddetto parere, che il precedente pronunciamento n. 315/2010, con riferimento alla prescrizione n. 1, oggetto dell'istanza di revisione presentata dalla Ditta, debba ritenersi superato, dal momento che l'eventualità di combustione/autocombustione dei rifiuti è diventata assai improbabile. Tale conclusione si basa sui seguenti aspetti, valutati in sede di revisione.

  1. la migliorata qualità del rifiuto prodotto e conferito in discarica;
  2. il miglioramento degli aspetti gestionali, di sicurezza e di rischio della discarica;
  3. i criteri restrittivi imposti alla discarica nel quadro prescrittivo ( controlli sul percolato, sulla temperatura del corpo rifiuti, sull'alluminio, ecc...);
  4. gli aggiornamenti normativi e interpretativi intervenuti (DM 27/09/2010, Istituto Superiore Sanità, Ministero Ambiente, Cassazione),.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 549 del 23/09/2015, Allegato A del presente provvedimento.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si è svolta in data 27/08/2015, presso la sede regionale del Dipartimento Ambiente, una riunione tecnica alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013).

Conclusa l'istruttoria tecnica, con voto n. 549 del 23/09/2015 - Allegato A del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti - tenuto conto che né il TAR del Veneto né il Consiglio di Stato avevano ricollegato l'illegittimità del richiamato provvedimento impugnato all'erroneità in sé della valutazione positiva di impatto ambientale, quanto piuttosto alla circostanza che la nuova valutazione non era stata adeguatamente supportata da idonea motivazione, in particolare in quanto riferita ad una modifica della scelta progettuale contenuta nell'originario parere n. 315 del 2010, ha espresso ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 -parere favorevole, riportandosi alle conclusioni e riapprovando in toto il parere n. 441 - sub Allegato A 2 al parere n. 549 del 23/09/2015, Allegato A del presente provvedimento - - espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23/10/2013, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in questione, presentato da Rotamfer S.r.l. in ATI con Rottami Metalli Italia S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19, Castelnuovo del Garda (VR) - unitamente agli approfondimenti e alle valutazioni riportate nella nuova istruttoria tecnica, nonché del parere n. 315 del 21/09/2010 - sub Allegato A 1 al parere n. 549 del 23/09/2015, Allegato A del presente provvedimento - per la parti non in contrasto con quest'ultimo parere.

Analogamente, nella medesima seduta del 23/09/2015, la Commissione regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/2006, dal delegato dal Sindaco del Comune di Sona e dal rappresentante del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente, visto e preso atto del parere ambientale precedentemente reso, si è espressa a maggioranza dei presenti, riapprovando il parere favorevole all'approvazione in toto del progetto reso all'epoca con voto favorevole n. 441 - sub Allegato A 2 al Parere n. 549 del 23/09/2015, Allegato A del presente provvedimento - espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23/10/2013, anche ai fini all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, presentato da Rotamfer S.r.l. con sede legale in Via Verona, 22, Bussolengo (VR) in ATI con Rottami Metalli Italia S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR), con l'integrazione degli approfondimenti e delle valutazioni riportate nella nuova istruttoria tecnica, nonché del Parere n. 315 del 21/09/2010 - sub Allegato A 1 al Parere n. 549 del 23/09/2015, Allegato A del presente provvedimento - per la parti non in contrasto con quest'ultimo parere.

La Commissione regionale V.I.A., nella seduta del 23/09/2015, è stata integrata dal delegato dal Direttore regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della D.G.R. n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e, tenuto conto del parere (n. 549 in data 23/09/2015, Allegato A del presente provvedimento), ha espresso a maggioranza dei presenti parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'intervento in questione, alla Ditta Rotamfer S.r.l. con sede legale in Via Verona, 22 - 37012 Bussolengo (VR) in ATI con Rottami Metalli Italia S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR), nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere.

Corre da ultimo l'obbligo di richiamare che l'Amministrazione regionale, nel corso del procedimento avanti il Consiglio di Stato, è venuta a conoscenza di un esposto presentato da Legambiente alla Procura della Repubblica di Verona, trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Venezia, in relazione all'approvazione del provvedimento poi annullato in sede giurisdizionale, esposto che non ha ad oggi avuto esiti ed in relazione al quale la Struttura regionale ha predisposto una nota informativa al fine di fornire alla Procura della Repubblica una corretta lettura dei provvedimenti adottati dalla Amministrazione regionale e della loro congruità rispetto alla necessità di mettere in sicurezza il sito di cui trattasi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.M. 27/09/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2814/2013;

VISTA la D.G.R. n. 16/2014;

VISTO il parere n. 315 del 21/10/2010, sub Allegato A 1 al parere n. 549 del 23/09/2015 - Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere n. 441 del 23/10/2013, sub Allegato A 2 al parere n. 549 del 23/09/2015 - Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 23/09/2015;

VISTO il parere n. 549 del 23/09/2015 Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 06/10/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 23/09/2015;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta al progetto in questione, a favore della Ditta Rotamfer S.r.l. (con sede legale in Via Verona, 22 - 37012 Bussolengo (VR) P.IVA e C.F. 01820300232) in ATI con Rottami Metalli Italia S.r.l. )con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 03714080235), è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che in data 25/09/2015 gli Uffici regionali hanno richiesto alla Prefettura di Verona la informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che in data 18/08/2015 è entrata in vigore la Legge n. 125 del 06/08/2015 la quale prevede, all'art. 11 bis, che le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 114/2014, continuino ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

PRESO ATTOdella scadenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la Ditta Rotamfer S.r.l. risulta aver presentato in data 15/09/2015 istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

PRESO ATTO che la Ditta Rottami Metalli Italia S.r.l. risulta aver presentato in data 16/09/2015 la istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di fornitura di ferro lavorato;

VISTA diffida della ditta Rotamfer, presentata a mezzo dell'avv. Luigi Biondaro in data 19 aprile 2016, in ragione del tempo trascorso dall'emanazione del parere favorevole della Commissione regionale V.I.A. del 23/09/2015;

delibera

1.   di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.   di stabilire che l'Allegato A, parere n. 549 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23/09/2015, costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3.   di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 549 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 23/09/2015, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, relativamente all'istanza di riesame, a seguito della Sentenza del TAR del Veneto n. 1049 in data 17/07/2014, di annullamento della D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013 - pervenuta al protocollo generale n. 357477 del 26/08/2014 - alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1564 del 23/03/2015, sentita, a più riprese, ed acquisita la condivisione dell'Avvocatura regionale circa la corretta esecuzione della medesima sentenza del C.d.S. da parte della Amministrazione regionale, presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l. con sede legale in Via Verona, 22 - 37012 Bussolengo (VR) P.IVA e C.F. 01820300232, in ATI con Rottami Metalli Italia S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 03714080235;

4.   di ri-approvare in toto il parere favorevole n. 441 - sub Allegato A 2 al parere n. 549 del 23/09/2015, Allegato A del presente provvedimento - così come espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23/10/2013, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in questione, con l'integrazione degli approfondimenti e delle valutazioni riportate nella nuova istruttoria tecnica, nonché del parere n. 315 del 21/09/2010 - sub Allegato A 1 al parere n. 549 del 23/09/2015, Allegato A del presente provvedimento - per la parti non in contrasto con quest'ultimo parere;

5.   di ri-approvare in toto il parere favorevole n. 441 - sub Allegato A 2 al parere n. 549 del 23/09/2015, Allegato A del presente provvedimento - così come espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23/10/2013, ai fini all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, con l'integrazione degli approfondimenti e delle valutazioni riportate nella nuova istruttoria tecnica, nonché del parere n. 315 del 21/09/2010 - sub Allegato A 1 al parere n. 549 del 23/09/2015, Allegato A del presente provvedimento - per la parti non in contrasto con quest'ultimo parere;

6.   di far salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nulla osta, assensi, visti ed autorizzazioni di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

7.   di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Ditta Rotamfer S.r.l. con sede legale in Via Verona, 22 - 37012 Bussolengo (VR) P.IVA e C.F. 01820300232, in ATI con Rottami Metalli Italia S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 03714080235, nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 549 del 23/09/2015 - Allegato A del presente provvedimento;

8.   di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

9.   di trasmettere il presente provvedimento alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Verona e Venezia, alla Ditta Rotamfer S.r.l. con sede legale in Via Verona, 22 - 37012 Bussolengo (VR) P.IVA e C.F. 01820300232 e alla Ditta Rottami Metalli Italia S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 03714080235 (PEC: rotamfer@cert.unonet.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, Comune di Sona (VR), al Comune di Verona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, all'Unità Organizzativa Urbanistica, all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, all'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona;

10.   di aver provveduto in data 25/09/2015 a richiedere alla Prefettura di Verona la informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

11.   di dare atto della scadenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;

12.   di prendere atto che la Ditta Rotamfer S.r.l. risulta aver presentato in data 15/09/2015 la istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

13.   di prendere atto che la Ditta Rottami Metalli Italia S.r.l. risulta aver presentato in data 16/09/2015 la istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di fornitura di ferro lavorato;

14.   di stabilire che, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

15.   di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

16.   di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

17.   di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale dell'esecuzione del presente atto;

18.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

19.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

20.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1148_AllegatoA_327342.pdf

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