Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 12 aprile 2016


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 24 marzo 2016

Adozione delle Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione. (Articolo. 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE).

Note per la trasparenza

Vengono adottate le Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione, come previsto all'art. 4, co. 4, della Direttiva 92/43/CEE.
Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM n. 184 del 17 ottobre 2007 e si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all'atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Direttiva Uccelli 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare l'art. 3, prevede che gli Stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS) quali aree idonee per numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato 1 alla citata Direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

La Direttiva Habitat n. 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

In particolare l'art. 4, co. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE prevede espressamente che lo Stato membro designi come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) entro un termine massimo di sei anni;

Il recepimento della Direttiva "Habitat" è avvenuto in Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, il quale prevede:

  • l'approvazione da parte delle Regioni di opportune Misure di Conservazione necessarie, che prevedano all'occorrenza appropriati Piani di Gestione, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del citato Decreto, presenti nei siti, sulla base di linee guida ministeriali per la gestione delle aree della rete "Natura 2000" (art.4);
  • che la designazione delle ZSC avvenga con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato d'intesa con ciascuna Regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti (art. 3, comma 2);

Successivamente attraverso il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
n. 184 del 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione speciale (ZPS)" si è provveduto a:

  • integrare la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la Rete Natura 2000, in attuazione delle già citate Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE, dettando i criteri minimi uniformi, sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome approvano le Misure di Conservazione o, all'occorrenza, i Piani di Gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, co. 1226, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
  • prevedere che le Regioni e le Province autonome approvino le opportune Misure di Conservazione per le ZPS, entro tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto stesso, sulla base anche degli indirizzi espressi nel già citato Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (art. 3);
  • prevedere che le Misure di Conservazione per le ZSC siano stabilite, così come avvenuto per le ZPS, anche sulla base di criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC, al fine di assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati;
  • prevedere che i Decreti Ministeriali di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata, indichino il riferimento all'atto con cui le Regioni e le Province stesse approvano le Misure di Conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per le quali i siti sono stati individuati, conformemente agli indirizzi ministeriali ed assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto (art. 2);

Con lettera del 22 aprile 2013 (nel quadro dell'indagine EU-PILOT 4999/13/ENVI) la Commissione europea chiedeva alle Autorità italiane di fornire informazioni sulle misure adottate per conformarsi all'art. 4, paragrafo 4 e art. 6 paragrafo 1, della Direttiva Habitat, in particolare in riferimento alla procedura di designazione come ZSC dei SIC e in relazione allo stato di preparazione delle Misure di Conservazione dei siti, informando che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'avvio di una procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nei confronti dello Stato Italiano;

Con Decreti n. 306 del 10 dicembre 2014 e n. 309 del 23 dicembre 2014, la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha attivato un rapporto di assistenza tecnico-scientifica nella predisposizione delle Misure di Conservazione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) di Rete Natura 2000 rispettivamente con l'Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali per l'ambito biogeografico alpino e con l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po per l'ambito biogeografico continentale. Nella definizione di tale misure si prevedeva l'integrazione sia con quanto disposto dal D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007, sia con quanto definito nella D.G.R. n. 2371 del 27 luglio 2006.

Successivamente, in data 23 ottobre 2015, la Commissione europea ha inviato una nota alle Autorità italiane, inoltrata alle Regioni e Provincie Autonome con nota prot. n. 0020714 del 23 ottobre 2015, comunicando la violazione della Direttiva Habitat n. 92/43/CEE (procedura di infrazione 2015/2163) a causa sia della mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione, sia della mancata approvazione delle Misure di Conservazione per tutto il territorio nazionale;

Come risulta infatti anche dalla causa C-508/04, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva, l'obbligo per gli Stati Membri di stabilire misure di conservazione necessarie per i siti Natura 2000 è assoluto;

Il compimento di tali atti obbligatori al fine del consolidamento della Rete Natura 2000 sul territorio regionale, così come richiesto dalle Direttive Comunitarie, risulta perciò necessario e non più procrastinabile e deve essere individuato un idoneo procedimento per l'adozione, la consultazione degli attori economici e sociali ed infine l'approvazione di tali atti, per l'emanazione di apposito Decreto Ministeriale di designazione delle ZSC, d'intesa con la Regione del Veneto;

La D.G.R. n. 1761 del 1 dicembre 2015 ha disciplinato il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000 al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione, come previsto all'art. 4, co. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

L'iter prevede la predisposizione delle Misure di Conservazione per l'ambito biogeografico alpino e continentale, la consultazione delle strutture regionali competenti e la successiva adozione di tali Misure con Delibera di Giunta Regionale;

In data 10.02.2016 è stata espletata la fase di consultazione con le strutture regionali competenti;

Si propone quindi, di adottare le Misure di Conservazione così come predisposto e contenuto nell'Allegato A - Misure di conservazione per le Zone Speciali di conservazione (ZSC) ambito biogeografico alpino - e nell'Allegato B - Misure di conservazione per le Zone Speciali di conservazione (ZSC) ambito biogeografico continentale che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Successivamente le Misure di Conservazione saranno presentate e verrà avviata la fase di consultazione tramite il Portale Integrato per l'Agricoltura Veneta (PIAVe) con gli attori economici e sociali, seguendo le metodologie già utilizzate nell'ambito della nuova Programmazione PSR FEASR 2014-2020;

Si evidenzia che il procedimento disciplinato dalla D.G.R. n. 1761 del 1 dicembre 2015 per l'approvazione della Misure di Conservazione con emanazione del Decreto Ministeriale d'intesa con la Regione del Veneto, al fine della chiusura della procedura di infrazione comunitaria in corso, dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31 maggio 2016;

Nella fase di consultazione verrà coinvolto il Tavolo di Partenariato, definito con D.G.R. n. 1383 del 30 luglio 2013, che individua quali attori economici e sociali importanti gli operatori nel settore agricolo e forestale, direttamente ed indirettamente coinvolti nella gestione dei siti Rete Natura 2000. La consultazione tramite il Portale Integrato per l'Agricoltura Veneta (PIAVe) permette una diffusione dei documenti prodotti, senza alcuna restrizione sul territorio;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

VISTI il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, il D.P.R. n. 120 del 20 marzo 2003 e il D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007;

CONSIDERATA la procedura di infrazione 2015/2163, con cui la Commissione europea dichiara la violazione della Direttiva Habitat, in quanto non sono stati ottemperati gli obblighi imposti all'art. 4, paragrafo 4;

CONSIDERATO quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-508/04), ovvero che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva, l'obbligo per gli Stati Membri di stabilire Misure di Conservazione necessarie per i siti Natura 2000 è assoluto;

CONSIDERATO che l'approvazione delle Misure di Conservazione per gli ambiti biogeografici alpino e continentale, al fine del consolidamento della Rete Natura 2000 sul territorio regionale, così come richiesto dalle Direttive Comunitarie, risulta perciò necessaria e non più procrastinabile;

VISTA la D.G.R. n. 1761 del 1 dicembre 2015, che ha disciplinato il procedimento di adozione ed approvazione delle Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione;

VISTE le Misure di Conservazione predisposte contenute nell'Allegato A - Misure di Conservazione per le Zone Speciali di conservazione (ZSC) ambito biogeografico alpino - e nell'Allegato B - Misure di Conservazione per le Zone Speciali di conservazione (ZSC) ambito biogeografico continentale;

CONSIDERATO che dovrà essere effettuata la consultazione degli attori economici e sociali, al fine dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Veneto;

RITENUTO di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto, in particolare della fissazione delle modalità di pubblicizzazione e di informazione delle iniziative, di convocazione e di consultazione del partenariato, nonché di monitoraggio, classificazione e archiviazione delle proposte e osservazioni pervenute;

VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.      di adottare le Misure di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione, contenute nell'Allegato A e nell'Allegato B alla presente deliberazione, parti integranti e sostanziali della stessa;

3.      di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto e della definizione delle modalità di pubblicizzazione e informazione delle iniziative, di convocazione e di consultazione, nonché di monitoraggio, classificazione e archiviazione delle proposte e osservazioni pervenute da parte del partenariato;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche-e-biodiversita.

(seguono allegati)

364_AllegatoA_319579.pdf
364_AllegatoB_319579.pdf

Torna indietro