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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 29 del 29 marzo 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 24 marzo 2016

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per esercente l'attività di tatuaggio e piercing. (Art. 19, L.R. 10/1990).

Note per la trasparenza

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per esercente l’attività di tatuaggi e piercing.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha regolamentato l’attività di tatuaggi e piercing attraverso provvedimenti che si sono susseguiti negli anni a partire dal 2001, facendo proprie le Linee guida emanate dal Ministero della Salute in data 05/02/1998 e 16/07/1998. Con tali provvedimenti la Giunta ha avviato un sistema regionale di tutela sanitaria, stabilendo procedure finalizzate a determinare comportamenti utili alla prevenzione di malattie infettive e ad impedire l’insorgere di patologie sistemiche non infettive collegate all’applicazione dei trattamenti estetici.

Coloro che intendono esercitare l’attività di tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età, aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di 2° grado oppure una qualifica professionale almeno triennale ed essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali acquisite attraverso la frequenza, ed il superamento del relativo esame finale, di un percorso formativo il cui programma didattico è stato approvato con DGR 693 del 23/03/2001.

Con provvedimento n. 11 del 9 gennaio 2013 la Giunta regionale ha individuato gli Organismi di Formazione professionale oltre alle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (AULSS) quali soggetti formatori incaricati del servizio formativo.

D’intesa tra le strutture regionali Sezione Formazione e Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica è stata elaborata la direttiva in esame che approva un modello di progetto formativo relativo alla figura professionale proposta, cui possono seguire un numero non preventivamente definito di percorsi formativi attivabili, sulla base del fabbisogno formativo rilevato su base territoriale, senza necessità di presentazione di ulteriori progetti.

La normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentare all’esame della Giunta regionale progetti formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale. Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e pertanto pienamente soggette al controllo regionale.

L’approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta regionale l’Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.

L’Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990.” detta le regole per la gestione delle attività formative a riconoscimento; pertanto anche per la gestione degli interventi formativi dell’attività di tatuaggio e piercing si deve far riferimento alle indicazioni stabilite con tale Testo unico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 845/1978 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;

VISTA la L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati”;

VISTA la DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione”;

VISTA la DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;

VISTA la DGR 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 s.m.i.”;

VISTA la DGR 693 del 23 marzo 2001 “Realizzazione di un’iniziativa formativa in ambito regionale rivolta agli operatori che svolgono attività di tatuaggio, piercing ed altri trattamenti similari;

VISTA la DGR 11 del 9 gennaio 2013 “ Revisione della DGR n. 2401 del 14/10/2010 in materia di tatuaggio e piercing. Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing”;

VISTE le Linee Guida del Ministero della Sanità. Note n. 2.8/156 del 05/02/1998 e n. 2.8/633 del 16/07/1998 “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing”;

VISTA la DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990.”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. 54/2012;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per esercente l’attività di tatuaggio e piercing, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare la Direttiva per la presentazione dei percorsi formativi per esercente l’attività di tatuaggio e piercing, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di stabilire che per la gestione degli interventi formativi dell’attività di tatuaggio e piercing si deve far riferimento alle indicazioni stabilite con il “Testo unico beneficiari” approvato con DGR n. 251 del 08/03/2016;
  5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva (Allegato B) alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto,
    formazione@pec.regione.veneto.it pena l’esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
  6. di incaricare la Sezione Formazione dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

355_AllegatoA_319555.pdf
355_AllegatoB_319555.pdf

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