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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 22 del 08 marzo 2016


Materia: Consulenze e incarichi professionali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 174 del 23 febbraio 2016

Conferma per il periodo transitorio previsto dall'art. 22 della Legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 dell'incarico di supporto alle attività della Commissione regionale affidato ai consulenti esperti esterni individuati con D.G.R. 3491 del 30/12/2010.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene confermato, nell'ambito del periodo transitorio disciplinato dall'art. 22 della Legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 fino alla nomina del Comitato tecnico regionale VIA e comunque non oltre 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione della legge, l'incarico di supporto alle attività della Commissione regionale VIA affidato ai consulenti esperti esterni già individuati con D.G.R. 3491 del 30/12/2010.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale è stata recentemente novellata con la pubblicazione della legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale", che ha previsto, tra le altre, la riforma dell'organo tecnico incaricato dell'istruttoria dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, che nella nuova norma viene identificato nel Comitato tecnico VIA che dovrà essere istituito presso ciascuna autorità competente.

La medesima legge, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente nel periodo transitorio fino alla completa attuazione della norma, ha previsto all'art. 22 che le commissioni regionali e provinciali in materia di VIA di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" e successive modificazioni, continuino ad espletare le proprie funzioni fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21 della L. 4/2016, tra le quali è prevista la nomina del Comitato tecnico regionale VIA e comunque non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Il comma 2 del citato art. 22 prevede inoltre che alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applichino le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015".

Per quanto sopra, i componenti esperti della Commissione regionale VIA nominati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011 e con D.G.R. n. 861 del 04/06/2013 (sostituzione di un componente esperto della Commissione regionale VIA) continueranno ad espletare le proprie funzioni nel periodo transitorio fino alla completa attuazione della nuova norma regionale e comunque non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge.

Si ricorda che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 10/99, che riservava alla Commissione regionale VIA la possibilità di avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della consulenza di esperti esterni con competenze specifiche nelle problematiche in esame (comma 6), la Giunta regionale ha provveduto ad individuare con D.G.R. n. 3491 del 30/12/2010 gli esperti esterni ai quali affidare, ai sensi del richiamato comma 6 dell'art. 5, l'incarico di supporto alla Commissione regionale VIA per una durata di cinque anni, previa verifica dell'operato svolto da parte della Giunta regionale allo scadere del primo biennio (verifica espletata dalla Giunta regionale, che con D.G.R. n. 2329 del 20/11/2012 ha quindi espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'incarico).

Con D.G.R. n. 35 del 19/01/2016 la Giunta regionale ha provveduto alla conferma dell'incarico ai medesimi esperti esterni in considerazione di quanto previsto dalla L.R. n. 23/2015, che aveva fissato quale termine ultimo per l'espletamento delle funzioni delle Commissioni in carica il 29 febbraio 2016.

Ciò premesso, considerato che Commissione regionale VIA, ai sensi dell'art. 22 della L. 4/2016, continuerà ad espletare le proprie attività per tutto il periodo transitorio, appare necessario che la medesima Commissione possa continuare a disporre per tale periodo del supporto tecnico fornito dagli esperti esterni in virtù di quanto stabilito dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 3491 del 30/12/2010.

Ciò al fine di completare l'attività istruttoria relativa a progetti di particolare complessità, ad oggi tuttora in corso, assicurando alla Commissione regionale VIA la possibilità di disporre di quelle specifiche competenze tecniche di settore, indispensabili per le approfondite ed esaustive valutazioni del caso, che gli esperti in questione hanno in passato dimostrato di poter garantire.

A tal fine si ravvisa l'opportunità di confermare, nell'ambito del periodo transitorio disciplinato dall'art. 22 della L.R. 4/2016, l'incarico di supporto alle attività della Commissione regionale VIA ai consulenti esperti esterni già individuati con D.G.R. 3491 del 30/12/2010.

L'incarico di supporto avrà termine con l'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 21 della L.R. 4/2016 ed in particolare con la nomina del Comitato tecnico regionale VIA di cui dall'art. 7 della legge, comunque non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge.

Viene fatto salvo quanto altro disposto con la D.G.R. 3491 del 30/12/2010 in merito alle modalità di espletamento dell'incarico in oggetto.

Per il tutto periodo di durata dell'incarico gli esperti esterni non potranno esercitare attività professionale nel territorio della Regione Veneto, limitatamente alla elaborazione di progetti sottoposti alla procedura di VIA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la L.R. n. 23/2015;

VISTA la L.R. n. 4/2016;

VISTE le D.G.R. n. 274/2011 e 861/2013;

VISTE le D.G.R. n. 3491/2010 e 2329/2012;

VISTA la D.G.R. n. 35/2016;

delibera

1.   di confermare nell'ambito del periodo transitorio disciplinato dall'art. 22 della L.R. 4/2016, l'incarico di supporto alle attività della Commissione regionale VIA affidato ai consulenti esperti esterni già individuati con D.G.R. 3491/2010;

2.   di dare atto che l'incarico di cui al punto 1, ai sensi di quanto previsto all'art. 22 lella L.R. 4/2016, avrà termine con l'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 21 della L.R. 4/2016 ed in particolare della nomina del Comitato tecnico regionale VIA, comunque non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge;

3.   di far salvo quanto disposto dalla D.G.R. 3491/2010 relativamente alle modalità di espletamento dell'incarico di cui sopra;

4.   di stabilire che per tutto il periodo di durata dell'incarico gli esperti esterni non potranno esercitare attività professionale nel territorio della Regione Veneto, limitatamente alla elaborazione di progetti sottoposti alla procedura di VIA;

5.   di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ed alla Sezione Ragioneria;

6.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

7.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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