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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 12 gennaio 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1891 del 23 dicembre 2015

Attività di vigilanza delle Aziende ULSS, nell'ambito del sistema regionale REACH (Registrazione, valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche), per la verifica, presso le imprese per la lavorazione del vetro, dell'utilizzo del "triossido di diarsenico", sostanza vietata dal 21.5.2015. Non impegno di spesa.

Note per la trasparenza

È approvato il documento "Intervento nel comparto delle vetrerie nel territorio della Regione del Veneto - Vigilanza REACH sull'utilizzo dei composti dell'arsenico", finalizzato all'effettuazione del controllo da parte delle Aziende ULSS per verificare l'effettivo non utilizzo del triossido di diarsenico, sostanza di cui è vietato l'impiego a partire dal 21 maggio 2015, come previsto dal Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 (Regolamento REACH). L'atto non determina oneri a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con il Decreto del Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 16 del 5.6.2015 è stato approvato il "Piano Regionale di controllo ufficiale REACH - Anno 2015", consistente in un'attività di verifica sul corretto impiego delle sostanze chimiche, come previsto, al fine di tutelare la salute della popolazione, dal Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907.

Nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) e dall'Autorità competente nazionale REACH (Ministero della Salute), l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale si è svolta, negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 - presso le imprese di lavorazione, di produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche - sulla base del Piano nazionale di controllo e sulla scorta degli indirizzi di cui all'Accordo Stato-Regioni-PP.AA del 29.10.2009 in materia di vigilanza REACH.

In riferimento agli adempimenti del sistema regionale REACH, oltre alle indicazioni del citato "Piano Nazionale delle attività di controllo 2015", gli elementi di carattere operativo e procedurale da considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono quelle previste dall'art. 125 del suddetto Reg. (CE) n. 1907/2006, dal D.M. della Salute 22.11.2007 e dal documento "Attività di vigilanza REACH", approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011.

Pertanto, il "Piano Regionale di Controllo ufficiale REACH" per l'anno 2015 è attuato, secondo le indicazioni del "Piano Nazionale delle attività di controllo su prodotti chimici Anno 2015", da parte delle Aziende ULSS e dell'ARPAV competenti per territorio, nell'ambito di un coordinamento tra le Aziende ULSS appartenenti allo stesso ambito provinciale ed in accordo con l'Autorità competente regionale REACH che, con la DGR n. 477 del 7.4.2015 è stata individuata - per il biennio 2015-2016 - nell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale".

Ciò posto, si evidenzia che, oltre all'attività di vigilanza da attuarsi secondo le indicazioni dell'ECHA e dell'Autorità Nazionale Competente REACH, il Piano regionale dei controlli REACH - come negli anni precedenti - prevede l'effettuazione di eventuali altri controlli, richiesti da esigenze e situazioni di particolare interesse e necessità, il cui svolgimento è garantito - attraverso il coordinamento dell'Autorità Competente Regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale"), con il coinvolgimento di tutte le Aziende ULSS interessate.

Su questi presupposti relativi alla programmazione dell'attività di vigilanza REACH nel territorio regionale, va segnalata l'iniziativa della Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia), del Comune di Venezia e dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana che, a partire dalla primavera del 2015, hanno evidenziato la necessità di considerare secondo i criteri previsti per l'applicazione del Reg. (CE)n. 1907/2006 in ambito regionale, la problematica dell'utilizzo del triossido di diarsenico nelle imprese di produzione del vetro artistico nell'isola di Murano.

In particolare, tenuto conto della specifica condizione ambientale dell'isola di Murano dove è diffusa la produzione del vetro artistico, le Amministrazioni suddette hanno chiesto un chiarimento circa la categorizzazione della sostanza "triossido di diarsenico" alla luce delle disposizioni REACH.

In tal senso, a seguito di formale richiesta da parte dell'Autorità competente regionale REACH, il Ministero, con nota n. 22288-P del 11.9.2015, ha chiarito che il "triossido di diarsenico" non è da considerare "un intermedio" ancora utilizzabile nella lavorazione del vetro, ma - al contrario - in assenza di una specifica autorizzazione, non può più essere impiegato a partire dal 21 maggio 2015, come prevede il Regolamento REACH n. 1907/2006.

Con la diffusione del citato pronunciamento ministeriale a tutte le Aziende ULSS ed alle imprese interessate, sono stati avviati i lavori - a cura della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica - di un Gruppo regionale con la partecipazione delle Amministrazioni locali, di ARPAV, dell'Autorità regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale") e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana, con l'intento di valutare le iniziative da intraprendere in riferimento alla problematica dell'utilizzo del "triossido di di arsenico" nella lavorazione del vetro artistico in particolare nell'isola di Murano ed in generale su tutto il territorio regionale, considerato il numero complessivo delle imprese di produzione del vetro, come distribuite nel territorio veneto.

Il Gruppo di lavoro regionale, dopo aver convenuto sull'opportunità di avviare una specifica attività di vigilanza presso le stesse imprese volta a verificare l'eventuale utilizzo del "triossido di diarsenico", nel corso degli incontri del 18.9.2015 e del 15.10.2015, ha elaborato e quindi condiviso il documento "Intervento nel comparto delle vetrerie nel territorio della Regione del Veneto - Vigilanza REACH sull'utilizzo dei composti dell'arsenico", articolato in due distinte parti:

•        "Il Progetto" circa le caratteristiche della specifica attività di vigilanza

•        "Il Manuale operativo", per la conduzione dell'attività di controllo.

Tale documento è stato presentato anche ai RIPE user del Veneto (operatori delle Aziende ULSS che sono abilitati all'accesso al Portale REACH dell'ECHA e rappresentano per questo il gruppo di ispettori REACH presenti sul territorio regionale) nel corso dell'incontro regionale del 1.10.2015. In tal modo è stata raccolta una serie di osservazioni al suddetto documento in elaborazione, mentre sono state preordinate le condizioni per realizzare sul territorio l'attività di vigilanza in questione.

Conseguentemente, l'Autorità competente regionale REACH, con nota n. 62464 del 7.10.2015 ha comunicato alle Associazioni di rappresentanza imprenditoriale di livello regionale l'imminente avvio di un programma di controllo sul rispetto del divieto di utilizzo del "triossido di di arsenico" presso le imprese per la lavorazione del vetro.

Inoltre, sulla base delle indicazioni operative evidenziate con la nota Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 431192 del 26.10.2015, a cura delle Aziende ULSS è stato inviato a tutte le imprese di lavorazione del vetro un questionario, predisposto al fine di raccogliere dalle stesse imprese elementi conoscitivi nella prospettiva di avviare la vigilanza presso le imprese produttrici di vetro.

Il questionario ha corrisposto anche all'esigenza di raccogliere informazioni sulle varie sostanze utilizzate nella produzione del vetro, sostanze che, come il "triossido di diarsenico", potrebbero essere soggette a divieti secondo tempi imposti dalla disciplina REACH.

Pertanto, al fine di consentire l'avvio dell'attività di vigilanza sull'effettivo utilizzo del "triossido di diarsenico" nelle imprese per la lavorazione del vetro nel territorio regionale, si propone in Allegato A - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - l'approvazione del suddetto documento "Intervento nel comparto delle vetrerie nel territorio della Regione del Veneto - Vigilanza REACH sull'utilizzo dei composti dell'arsenico".

Tale documento, in quanto contiene le indicazioni sulle caratteristiche del controllo e sulle modalità del suo svolgimento, rappresenta il riferimento a favore dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e dell'ARPAV ed in particolare degli operatori addetti alla vigilanza sull'utilizzo del "triossido di diarsenico".

Inoltre, si evidenzia che l'attività di vigilanza in questione dovrà essere realizzata, nel rispetto delle indicazioni contenute nel citato documento, tenendo conto dei seguenti criteri:

1.     Il controllo da effettuare dovrà essere essenzialmente condotto secondo le modalità di attuazione dei Protocolli dell'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) considerati nei precedenti anni di svolgimento dei "Piani regionali di controllo REACH";

2.     Individuazione dei controlli da effettuare su base provinciale, attraverso un accordo tra le Aziende ULSS appartenenti allo stesso ambito provinciale, in relazione alla presenza di imprese per la lavorazione del vetro nel contesto provinciale;

3.     Autonomia operativa dell'Azienda ULSS territoriale, con possibilità di estendere la verifica - laddove necessario - su altri aspetti di ordine sanitario, attraverso la valorizzazione delle diverse competenze esistenti all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e dell'ARPAV;

4.     Costante informazione ed interazione con l'Autorità competente regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale"), che svolgerà una funzione di coordinamento e di supporto a favore della complessiva attività di vigilanza sull'impiego del "triossido di diarsenico";

5.     Aggiornamento da parte dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" (Autorità competente regionale REACH) alla Sezione Prevenzione Sanità Pubblica sullo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche ed in particolare l'art. 125;

Visto Il Reg. (CE) n. 1272 del Parlamento e del Consiglio del 16.12.2008;

Visto il D.L. 15.2.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema REACH;

Visto il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attivitàprevisti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;

Visto l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006;

Visto il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 09.09.2011 e la DGR n. 2019 quali atti preliminari allo svolgimento dell'attivitàdi vigilanza regionale REACH, anno 2011;

Visto il Decreto Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 29 del 9.8.2012 di costituzione del nucleo di esperti;

Visto il "Piano Nazionale delle attivitàdi controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) - Anno 2014";

Vista la DGR n. 607 del 29.04.2014, con la quale èstato approvato il "Piano regionale controlli REACH anno 2014";

Vista la DGR n. 477 del 07.04.2015 di incarico per il biennio 2015-2016 all'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" di Autorità competente regionale REACH;

Considerata la nota n. 7645-P del 13.02.2015 proveniente dal Ministero della Salute con la quale èstato proposto il "Piano Nazionale delle attivitàdi controllo sui prodotti chimici -Anno 2015";

Visto il "Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009" stipulato nella seduta del 7 maggio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del 23.11.2015 protocollo n. 73163 dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", Autorità competente regionale REACH;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.      Di approvare l'Allegato A - parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione - in quanto evidenzia le caratteristiche dell'attività di vigilanza sul "triossido di diarsenico", nonché le indicazioni operative per l'effettuazione del controllo, che gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS dovranno seguire nel corso della stessa attività di vigilanza.

2.      Di demandare alle Aziende ULSS territoriali, attraverso un accordo su base provinciale tra le Aziende ULSS appartenenti allo stesso ambito provinciale, l'effettuazione della vigilanza REACH sull'impiego del "triossido di diarsenico" presso le imprese per la lavorazione del vetro del territorio regionale.

3.      Di stabilire che la stessa attività di vigilanza si svolgerà nel periodo dicembre 2015 - settembre 2016, come proposto dall'Autorità competente regionale REACH, attraverso una stretta interazione tra le Aziende ULSS e l'Autorità competente regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale") che svolgerà una funzione di coordinamento della complessiva attività di vigilanza sull'utilizzo del "triossido di di arsenico" presso le imprese per la lavorazione del vetro.

4.      Di stabilire che, entro il termine del 15.10.2016, ciascuna Azienda ULSS che ha effettuato la vigilanza sull'impiego del "triossido di diarsenico" invierà all'Autorità competente regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale") e per conoscenza alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica l'esito dei sopralluoghi effettuati, utilizzando, a riguardo, gli specifici modelli di cui all'Allegato A.

5.      di incaricare la Sezione Prevenzione e SanitàPubblica a comunicare eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio alle Aziende ULSS per il puntuale svolgimento dell'attività di controllo sull'utilizzo del "triossido di diarsenico".

6.      di dare atto che il presente provvedimento èsoggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7.      di pubblicare la presente Deliberazione nel BUR della Regione del Veneto.

8.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale.

(seguono allegati)

1891_AllegatoA_314210.pdf

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