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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 27 novembre 2015


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1619 del 19 novembre 2015

Deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013 "Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" Articolo 25 "Disciplina delle vendite straordinarie". Aggiornamento.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie, limitatamente alla durata massima del periodo delle vendite di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 1105 del 28 giugno 2013 la Giunta regionale, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", approvava la disciplina delle vendite straordinarie, ossia delle vendite di liquidazione, delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione.

In particolare la citata disciplina regionale, nel dettare le disposizioni concernenti le modalità e la tempistica delle vendite di liquidazione, ne stabiliva la durata massima in sei settimane.

Ciò premesso, stante il perdurare degli effetti negativi connessi alla crisi economica e che interessano tuttora il settore del commercio, al fine di consentire agli operatori interessati da una vendita di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività, di poter esitare le merci secondo una congrua tempistica e in analogia, altresì, con le discipline vigenti in altre regioni quali, ad esempio, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte, si ritiene opportuno proporre, limitatamente alla fattispecie riferita alla cessazione definitiva dell'attività, il prolungamento della durata massima del periodo di vendita di liquidazione dalle attuali sei settimane a tredici settimane; rimane confermato quant'altro previsto dalla citata disciplina regionale.

In relazione alla presente proposta, con nota del Dipartimento Sviluppo Economico n. 463944 del 13 novembre 2015 inviata ai sensi del citato articolo 25 della legge regionale n. 50 del 2012, sono state interpellate le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale.

In riscontro alla predetta nota dipartimentale non sono pervenute posizioni contrarie da parte delle rappresentanze degli enti locali e delle associazioni dei consumatori.

Per quanto concerne le organizzazioni delle imprese del commercio Confcommercio e Confesercenti, rispettivamente con note n. 489/15 del 17 novembre 2015 e n. 205.10.15 del 16 novembre 2015, hanno formulato il parere favorevole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" e, in particolare, l'articolo 25;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1105 del 28 giugno 2013 in materia di disciplina delle vendite straordinarie;

SENTITE le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 l'aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie di cui alla deliberazione n. 1105 del 28 giugno 2013 prevedendo che le vendite di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività abbiano una durata massima di tredici settimane;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

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