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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 13 novembre 2015


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 29 ottobre 2015

Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione: interventi regionali a favore dell'edilizia per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro. Sospensione dei termini di presentazione delle istanze alla Regione. (L.R. n. 44/87, art. 3; L.R. n. 20/91, art. 7).

Note per la trasparenza

In relazione alle problematiche relative alla carenza di risorse finanziarie da destinare a nuovi investimenti, si sospendono i termini per la presentazione alla Regione  delle istanze di finanziamento per la realizzazione di interventi su edifici di culto ai sensi dell’art. 3 della L.R. 44/87 e dell’art. 7 della L.R. n. 20/91.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Legge regionale 20 agosto 1987 n. 44 - “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”, stabilisce che una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria sia annualmente riservata dai Comuni per finanziare interventi relativi ad edifici per il culto e ad edifici per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto, a favore delle confessioni religiose organizzate di cui agli artt. 7 e 8 della Costituzione, sulla base di istanze da presentarsi al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.

All’articolo 3, stabilisce inoltre la possibilità di concedere contributi regionali anche per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo da eseguirsi sui medesimi immobili, nonché su edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto e su beni mobili vincolati o vincolabili.

Con l’art. 7 della L.R. 06.09.1991, n. 20 è stata poi introdotta la possibilità, nell’ambito delle finalità di cui alla L.R. 44/87, di concedere finanziamenti regionali anche per la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto negli edifici adibiti al culto.

Con deliberazione n. 2438 dell’1/08/2006, la Giunta regionale ha approvato le procedure di attuazione della L.R. n. 44/1987, successivamente modificate con deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 02.03.2010, riguardanti tra l’altro:

- le modalità e i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali;
- le modalità di erogazione dell’acconto e saldo dei contributi;
- le modalità di revoca dei contributi.

Le procedure approvate stabiliscono, in particolare, che le richieste per accedere ai contributi regionali previsti dalla Legge in argomento siano trasmesse alla Regione, da parte del Comune, entro il 30 aprile successivo alla data di presentazione al Comune stesso. In caso di inerzia del Comune, i richiedenti possono presentare direttamente l’istanza alla Regione entro il successivo 31 maggio.

Entro il medesimo termine del 31 maggio possono inoltre essere trasmesse direttamente alla Regione da parte dei richiedenti le istanze relative ad interventi su beni mobili e per la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto.

Con il presente provvedimento, preso atto delle problematiche relative alla carenza di risorse finanziarie da destinare a nuovi investimenti e della conseguente difficoltà a dare riscontro alle richieste di contributo inoltrate alla Regione in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della L.R. n. 44/87 ed all’art. 7 della L.R. n. 20/91, si ritiene ora opportuno sospendere i termini del 30 aprile e del 31 maggio di ogni anno sopra indicati, a partire dall’anno 2016, per la presentazione alla Regione  delle relative istanze di finanziamento per la realizzazione di interventi su edifici di culto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n 27.

VISTA la L.R. 20.08.1987, n. 44.

delibera

1. Sono sospesi, a partire dall’anno 2016, per le motivazioni di cui in premessa, i termini del 30 aprile e del 31 maggio stabiliti, con DGR  2438 dell’1/08/2006,  per la presentazione alla Regione delle istanze di finanziamento ai sensi dell’art. 3 della L.R. 44/87 e dell’art. 7 della L.R. 06.09.1991, n. 20; 

2. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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