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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 110 del 20 novembre 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 03 novembre 2015

Recepimento dell'Accordo sul documento concernente "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali" approvato dalla Conferenza Unificata - Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si recepisce il documento concernente "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti, implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali" approvato dalla Conferenza Unificata - Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con il DPCM emanato in data 01/04/08 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria", pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, sono state disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite.

Nell'ambito degli Accordi nazionali attuativi del DPCM 1° aprile 2008, la Conferenza Unificato ha approvato l'Accordo sul documento recante "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano" (Rep. N. 81-CU del 26 novembre 2009) che descrive le tipologie delle strutture sanitarie all'interno degli Istituti necessarie a garantire una adeguata assistenza ai detenuti.

La Regione del Veneto con provvedimento DGR n. 2337 del 29 dicembre 2011 ha approvato le Linee di indirizzo sull'organizzazione della Sanità Penitenziariacon le quali sono stati precisati i requisiti organizzativi delle UU.OO sanitarie operanti negli istituti penitenziari della Regione, le prestazioni dovute ai detenuti e al personale della Polizia Penitenziaria, la dotazione del personale e la classificazione degli Istituti.

L'art. 7 del Nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016, su cui è stata sancita Intesa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Rep. Atti n. 82/CSR, prevede che le Regioni e le province autonome si impegnano ad approvare in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281/1997, l'Accordo avente ad oggetto: "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari"; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali".

La Conferenza Unificata del 22 gennaio 2015 ha approvato l'Accordo sul documento recante "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti, implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", che aggiorna il precedente Accordo del 26 novembre 2009 sul documento recante "Strutture sanitarie nell'ambito del Sistema penitenziario italiano".

L'Accordo in oggetto prevede che entro 180 giorni le Regioni e P.A. definiscano la composizione e le modalità di funzionamento della Rete dei servizi sanitari penitenziari, il sistema articolato di servizi sanitari con caratteristiche di complessità organizzativa e funzionale crescenti attraverso la quale assicurano l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penitenziari e nei servizi della giustizia minorile del proprio territorio regionale.

Le tipologie di servizi sanitari penitenziari cui ogni Regione e P.A. deve fare riferimento per la programmazione dei servizi sanitari necessari negli II.PP. del proprio territorio sono:

  • Servizio medico di base: per popolazione detenuta riconosciuta in buone condizioni di salute, offre in via continuativa, per fasce orarie, prestazioni di medicina di base e assistenza infermieristica, nonché ordinariamente prestazioni di medicina specialistica (odontoiatria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive), la presa in carico di pazienti con problematiche inerenti alle patologie da dipendenza o altre che presuppongano una presa in carico a lungo termine;
  • Servizio medico multi-professionale integrato: questa tipologia di servizio si differenzia dalla precedente per la presenza del personale sanitario, medico e infermieristico sulle 24 ore;
  • Servizio medico multi-professionale integrato con sezione specializzata: alle caratteristiche della precedente tipologia di servizio aggiunge la presenza di una sezione detentiva sanitaria specializzata, dedicata a fornire assistenza sanitaria a detenuti affetti da specifici stati patologici, quali:
    • Sezioni per detenuti con malattie infettive;
    • Sezioni per soggetti affetti da disturbi mentali;
    • Sezioni per detenuti tossicodipendenti;
  • Servizio medico multi-professionale integrato con sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva (ex Centri Diagnostico-Terapeutici o Centri clinici);
  • Ospedale Hub/Spoke con stanze dedicate o Reparto ospedaliero per detenuti destinati a degenze prolungate in caso di patologie complesse.

Nel caso della Regione del Veneto, buona parte di quanto previsto dall'Accordo in oggetto è già stato anticipato con l'approvazione delle Linee di indirizzo sull'organizzazione della Sanità Penitenziaria, di cui alla DGR n. 2337 del 29 dicembre 2011, nonché con una serie di altre azioni già completate (ad esempio, la Sezione di Osservazione psichiatrica attivata dall'Azienda ULSS 20 presso la Casa Circondariale di Verona, di cui alla DGR n. 3585 del 30 dicembre 2010, e la Sezione a Custodia Attenuata per detenuti tossico-alcoldipendenti attivata dall'Azienda ULSS 16 presso la Casa Circondariale di Padova, di cui alla DGR n. 436 del 4 aprile 2014) o in programmazione (ad esempio, la Sezione per gli internati della Casa di Lavoro presso la Casa di Reclusione di Padova la Sezione Semi-infermi di mente presso l'Istituto Penitenziario di Belluno e la unità di degenza da riservare al ricovero di soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale).

Con riferimento all'unità di degenza per i soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale, si richiama l'allegato A della DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 che recita "presso l'Azienda Ospedaliera di Padova viene organizzata una unità di degenza da riservare al ricovero di soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale in Veneto, per un totale di n.6 posti letto che sono da intendersi ricompresi nel numero complessivo dei posti letto assegnati con la relativa scheda di dotazione".

Si richiama la legge regionale n. 43 del 23 novembre 2012 art. 7 comma 1 che ha modificato l'articolo della legge regionale 23/2012 con la seguente indicazione: "Va, inoltre, promossa una gestione unitaria di tutte le attività socio-sanitarie a favore dei detenuti, integrando l'assistenza alla tossico/alcoldipendenza con le altre forme di assistenza sanitaria in carcere. A tal fine le attività assistenziali a favore dei detenuti tossico/alcoldipendenti rientrano tra le competenze delle unità operative (UO) di sanità penitenziaria delle aziende ULSS".

Sulla base di tali premesse, si ritiene opportuno procedere al recepimento dell''Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata lo scorso 22 gennaio 2015 sul documento concernente "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti, implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", in Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

L'articolazione della Rete dei servizi sanitari penitenziari della Regione del Veneto, attraverso la quale assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penitenziari e nei servizi della giustizia minorile del territorio regionale, è illustrata in dettaglio nell'Allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il coordinamento della Rete regionale dei servizi sanitari penitenziari compete al Settore Salute mentale e sanità penitenziaria - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, mentre il monitoraggio del funzionamento della Rete compete all'Osservatorio permanente interistituzionale per la Salute in Carcere istituito con Decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 114 del 6 ottobre 2011.

Si richiama quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 9 dell'Accordo "l'attuazione dell'Accordo deve avvenire senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica; per la sua graduale attuazione le regioni e le province autonome si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziario disponibili a legislazione vigente".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-      Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-      Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

-      Visto l'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata - Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015;

-      Vista la legge regionale n. 43 del 23 novembre 2012;

-      Vista la DGR n. 2337 del 29 dicembre 2011;

-      Vista la DGR n. 3585 del 30 dicembre 2010;

-      Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

-      Vista la DGR n. 436 del 4 aprile 2014,

delibera

1.   di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di recepire l'Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata lo scorso 22 gennaio 2015 sul documento concernente "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti, implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", di cui all'Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3.   di approvare l'articolazione della Rete regionale dei servizi sanitari penitenziari attraverso la quale assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penitenziari e nei servizi della giustizia minorile del territorio regionale, così come illustrata nell'Allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.   di stabilire che il coordinamento della Rete regionale dei servizi sanitari penitenziari compete al Settore Salute mentale e sanità penitenziaria - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, mentre il monitoraggio del funzionamento della Rete compete all'Osservatorio permanente interistituzionale per la Salute in Carcere;

5.   di stabilire che l'attuazione dell'Accordo dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che per la sua graduale applicazione ci si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2, art. 9 dell'Accordo);

6.   di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Penitenziaria e all'Autorità Giudiziaria per le determinazioni di rispettiva competenza (comma 2, art. 1 dell'Accordo);

7.   di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Ulss sede di Istituto Penitenziario e all'Osservatorio permanente interistituzionale per la Salute in carcere;

8.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1529_AllegatoA_310621.pdf
1529_AllegatoB_310621.pdf

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