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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 08 maggio 2015


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 662 del 28 aprile 2015

Deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 18 marzo 2005 recante "Criteri regionali in materia di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburanti". Abrogazione degli articoli 3 e 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone l'abrogazione degli articoli 3 e 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 18 marzo 2005, concernenti l'obbligo della turnazione dell'apertura infrasettimanale, festiva e notturna degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" stabilisce all'art. 4, comma 2, lett. b), che la Giunta regionale adotti i criteri relativi all'articolazione degli orari e delle fasce orarie di apertura degli impianti di carburanti secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 18 marzo 2005, recante "Criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti" venivano disciplinati gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti, assistiti da personale, fissando l'orario minimo settimanale di cinquantadue ore rapportate su cinque giorni e mezzo (articolo 2).

In particolare, l'articolo 3 della citata deliberazione stabilisce che nei giorni festivi sia prevista l'apertura di un numero di impianti non inferiore al dieci per cento degli impianti esistenti e funzionanti in ciascun territorio provinciale, con il rispetto dell'orario fissato dall'articolo 2.

Il medesimo articolo 3 stabilisce altresì che la provincia, nella predisposizione del piano della turnazione degli impianti, possa prevedere ulteriori articolazioni degli orari di apertura al fine di assicurare il servizio di distribuzione.

Da ultimo, la suddetta deliberazione, nell'ottica di fornire un servizio continuativo all'automobilista, ha previsto, al successivo articolo 4, la turnazione notturna che viene concessa dal comune sulla base di un piano predisposto dalla provincia con alcuni criteri fissati dallo stesso articolo 4.

Successivamente alla citata disciplina regionale, interveniva il legislatore nazionale con l'articolo 28, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", e successive modificazioni, con il quale si stabiliva che, si cita testualmente, ".....nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati quali definiti ai sensi del codice della strada o dagli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato".

Recentemente con la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2013 - bis" il legislatore nazionale modificava il citato articolo 28, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, sostituendo le parole "posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali" con le parole "ovunque siano ubicati" estendendo così a tutto il territorio la possibilità di utilizzo dei suddetti impianti, definiti comunemente "ghost".

Il recente intervento del legislatore nazionale, operando una completa liberalizzazione degli impianti senza assistenza del gestore, ha di fatto creato una nuova categoria di operatori commerciali che si trovano in diretta concorrenza con gli operatori che erogano il prodotto cd "servito" ossia con la presenza del gestore.

Questi ultimi risultano essere, infatti, particolarmente penalizzati in quanto gli effetti delle normative regionali preesistenti al suddetto intervento statale in materia di orari, ricadono esclusivamente sugli operatori che forniscono il prodotto in modalità servito, imponendo ai medesimi operatori maggiori costi che non sono viceversa sostenuti dai loro concorrenti operanti solo in modalità self-service.

Sul punto interveniva l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, prendendo spunto da una segnalazione presentata dal Gruppo Impianti Stradali carburanti (GISC) di Treviso - che lamentava, in particolare la sussistenza di vincoli in materia di orari e turni di apertura festiva degli impianti serviti - auspicava una revisione della disciplina della predetta materia da parte delle Regioni.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti ritenuto che, si cita testualmente "... non appare più ammissibile giustificare una qualunque prescrizione in materia di orari degli impianti di distribuzione carburanti adducendo come motivazione la tutela del semplice interesse pubblico a che sia garantita la possibilità di fare rifornimento per la generalità dei consumatori, atteso che, come detto, tale possibilità risulta ormai ampiamente assicurata dalle norme relative allo svolgimento del servizio in modalità self-service".

Ciò premesso, al fine di evitare che il citato articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni, possa determinare, per l'effetto, una discriminazione tra gli operatori del settore con particolare riferimento al profilo della turnazione, si propone, in conformità con le indicazioni contenute nel citato intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'abrogazione degli articoli 3 "Turni di apertura infrasettimanale e festiva" e 4 "Turni notturni" della citata deliberazione giuntale n. 977 del 2005.

La proposta di abrogazione di cui trattasi è stata sottoposta, nella seduta del 9 aprile 2015, all'esame del Gruppo di lavoro in materia di distribuzione e vendita di carburanti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4480 del 28 dicembre 2007, il quale ha espresso all'unanimità parere favorevole.

La medesima proposta, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2003, è stata altresì inviata a ciascuno dei componenti della Commissione regionale carburanti che non si fossero già espressi nell'ambito della citata seduta del Gruppo di lavoro, al fine dell'acquisizione, entro la data del 22 aprile 2015, del relativo parere che, tuttavia, riveste carattere meramente consultivo. Alla suddetta data sono pervenuti ulteriori cinque pareri, tutti favorevoli.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 28, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" come modificato dall'art. 18 comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente, dall'art. 23, comma 1, legge 30 ottobre 2014, n. 161;

VISTA la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" e in particolare gli articoli 4, comma 2, lett. b) e 12;

VISTA la segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pervenuta in data 19 marzo 2015, prot. n. 118722;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 18 marzo 2005 recante "Criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti" e in particolare gli articoli 3 e 4;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4480 del 28 dicembre 2007 "Costituzione gruppo di lavoro in materia di distribuzione e vendita di carburanti";

VISTO il parere favorevole del Gruppo di lavoro in materia di distribuzione e vendita di carburanti e della Commissione consultiva regionale carburanti;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1.      di approvare le premesse del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2.      di disporre conseguentemente l'abrogazione degli articoli 3 "Turni di apertura infrasettimanale e festiva" e 4 "Turni notturni" della deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 18 marzo 2005, recante "Criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti";

3.      di incaricare il Direttore della Sezione Commercio dell'esecuzione della presente deliberazione;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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