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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 12 maggio 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 21 aprile 2015

Classificazione delle strutture ricettive e costituzione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni. Iniziative di semplificazione delle procedure, dei procedimenti amministrativi e delle attività in materia di turismo. Deliberazione n. 21/CR del 3 marzo 2015.

Note per la trasparenza

Si introducono degli elementi di semplificazione delle procedure di classificazione delle strutture ricettive e si fissano taluni nuovi parametri minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di gestione delle destinazioni.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 18 giugno 2013, ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il quadro normativo di riferimento per le attività, i procedimenti e le iniziative in materia di turismo.

Successivamente alla sua entrata in vigore, sono stati adottati dalla Giunta regionale una serie articolata di provvedimenti deliberativi finalizzati alla applicazione puntuale dei singoli dettami della legge, dando così concreta applicazione alla disposizioni della nuova norma regionale. Oltre venticinque sono i provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta regionale e vanno dalla definizione dei Sistemi Turistici Tematici, alle procedure per la costituzione e il riconoscimento delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni, dalla definizione dei requisiti per l'attivazione del servizio di informazione ed accoglienza turistica, alla fissazione dei requisiti per la classificazione delle strutture ricettive.

In particolare preme qui richiamare alcuni dei provvedimenti relativi alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere - deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014- delle strutture ricettive all'aria aperta - deliberazione n. 1000 del 17 giugno 2014- dell'albergo diffuso - deliberazione n. 1521 del 12 agosto 2014- nonché della delibera n. 2286 del 10 dicembre 2013 avente ad oggetto "Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica. Deliberazione n. 138/CR del 28 ottobre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9.

Per quanto concerne le delibere relative alla classificazione delle strutture ricettive, si rileva che la citata legge regionale n. 11/2013, all'articolo 2 fornisce le definizioni di struttura ricettiva e di titolare di struttura ricettiva, mentre agli articoli 23 e seguenti disciplina le singole tipologie di strutture ricettive, quali l'albergo, la residenza turistico alberghiera, il villaggio albergo, il campeggio, l'albergo diffuso, ecc.

Nel corso dell'anno 2014, la Regione ha dato attuazione all'articolo 31 della citata legge regionale che prevede, appunto, un provvedimento della Giunta regionale, per individuare i requisiti di classificazione delle strutture ricettive.

Nell'ordine, infatti, sono state pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione le seguenti deliberazioni:

  • in data 13 giugno 2014 la delibera n. 807 del 27 maggio 2014, avente ad oggetto: "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
  • in data 4 luglio 2014 la delibera n. 1000 del 17 giugno 2014: "Classificazione delle strutture ricettive all'aperto. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
  • in data 29 agosto 2014 la delibera n. 1521 del 12 agosto 2014: "Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione della struttura ricettiva "Albergo diffuso". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, articoli 24 e 25".

Nei citati provvedimenti, si individuano anche i documenti tecnici, che i titolari di strutture ricettive devono presentare alla Provincia, necessari per descrivere i requisiti strutturali idonei ad attribuire la classificazione richiesta. In particolare, il comma 3 dell'articolo 8 dell'Allegato A) della deliberazione n. 807/2014, nel caso di classificazione alberghiera come 3 stelle superior e 4 stelle superior, richiede l'asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva, la relazione tecnico descrittiva, nonché planimetrie, prospetti e sezioni, per descrivere i requisiti strutturali fungibili previsti nell'Allegato B) della citata DGR.

Analogamente, il comma 3 dell'articolo 8 dell'Allegato A) della DGR n. 1000/2014, nel caso di classificazione di campeggi e villaggi turistici a 4 e 5 stelle, richiede anche in questo caso l'asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva, la relazione tecnico descrittiva, nonché planimetrie, prospetti e sezioni, per descrivere i requisiti strutturali fungibili previsti nell'Allegato B) della citata DGR.

Così pure la stessa documentazione tecnica è richiesta nel comma 1 dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione n. 1521/2014, per la classificazione di albergo diffuso con tre stelle superior, per descrivere i requisiti strutturali fungibili previsti nella Sezione seconda dell'Allegato B) della citata DGR.

Ora, va considerato che in sede di prima applicazione delle suddette deliberazioni sono emerse delle difficoltà e delle "gravosità" da parte degli operatori turistici di fornire alla Provincia la citata documentazione tecnica per le proprie strutture ricettive, per cui si ritiene opportuno proporre che, in sede di domanda di classificazione per i livelli basati su requisiti strutturali fungibili, il titolare presenti solo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'esistenza dei suddetti requisiti.

Il titolare è quindi esonerato dalla produzione della seguente documentazione tecnica: asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva, relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento, planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso.

La presente proposta di semplificazione procedurale presenta dei vantaggi tecnico-amministrativi in primo luogo per il titolare della struttura ricettiva, in quanto lo stesso non è più tenuto ad allegare alla domanda di classificazione tutta la documentazione tecnica relativa ai requisiti strutturali fungibili. La suddetta documentazione potrebbe infatti essere consistente, nel caso di impianti o locali alquanto grandi e complessi, con il concreto rischio per il titolare di dimenticare la presentazione di qualche documento. Nel caso di specie l'incompletezza della documentazione prodotta alla Provincia, impedirebbe la formazione del silenzio assenso decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, come previsto al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 11/2013.

Così pure, il titolare della struttura, probabilmente, non riuscirebbe ad ottenere la classificazione decorsi i citati 60 giorni, nemmeno nel caso in cui la Provincia richieda di accertare, d'ufficio, la documentazione tecnica dei requisiti strutturali fungibili presso il Comune, ove è depositata, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 241/1990. Infatti qualora il titolare della struttura invocasse l'accertamento d'ufficio, presumibilmente il procedimento provinciale di classificazione resterebbe sospeso per un tempo non prevedibile, in attesa della documentazione tecnica da parte del Comune.

Con la presente proposta di semplificazione, invece, il titolare della struttura evita i suddetti rischi presentando alla Provincia, al posto della citata documentazione tecnica, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'esistenza dei requisiti strutturali fungibili in sede di domanda.

Va altresì rilevato che la presente proposta di semplificazione riduce gli oneri istruttori a carico del responsabile del procedimento di classificazione presso la Provincia, perché lo stesso deve procedere alla verifica della completezza formale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla presenza dei requisiti strutturali fungibili, evitando così l'onere di esaminare subito tutta la documentazione tecnica relativa.

In questo modo si semplificano le modalità richieste per rispettare il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 11/2013 per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di classificazione. La Provincia accerterà, nella fase di controllo successiva alla classificazione, la veridicità della citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'esistenza dei requisiti strutturali fungibili, avendo maggior tempo a disposizione e potendo quindi disporre anche l'accertamento d'ufficio presso il Comune della documentazione tecnica ivi depositata, comprovante i suddetti requisiti.

Si ricorda infatti, che, ai sensi dell'articolo 32 della citata legge regionale la classificazione ottenuta è successivamente confermata o modificata con provvedimento dalla Provincia sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante e con sopralluoghi a campione.

Per coerenza normativa, e per ampliare i casi di semplificazione procedurale, la presente proposta si applica sia alle strutture ricettive alberghiere, disciplinate dalla delibera n. 807/2014, sia alle strutture ricettive all'aperto, disciplinate dalla delibera n. 1000/2014, sia agli alberghi diffusi, disciplinati dalla delibera n. 1521 del 12 agosto 2014.

La presente proposta di semplificazione si applica, inoltre, sia in sede di rilascio, sia di modifica, sia di rinnovo di classificazione delle suddette strutture ricettive, sempre al fine di estendere l'ambito della semplificazione procedimentale.

Per le considerazioni sopra esposte, si propongono, quindi, le seguenti modifiche alle deliberazioni precedentemente approvate: per le strutture ricettive alberghiere, il comma 3 dell'articolo 8 dell'Allegato A) della deliberazione n. 807/2014: è così sostituito: "3. Nel caso di classificazione come 3 stelle superior e 4 stelle superior, i requisiti strutturali fungibili, individuati con i numeri da n. 1 a n. 10, da n. 12 a n. 20, n. 22, da n. 28 a n. 35, n. 42 e n. 43, di cui alla Sezione seconda dell'Allegato B), sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sede di domanda di classificazione, senza necessità di allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c) e d)".

Per quanto concerne invece l'albergo diffuso si propone di inserire, dopo il comma 1 dell'articolo 8 dell'Allegato A) della deliberazione n. 1521/2014, il seguente comma: "1.bis. Nel caso di classificazione come 3 stelle superior, i requisiti strutturali fungibili individuati con i numeri da n. 1 a n. 9, da n. 11 a n. 19, n. 21, da n. 27 a n. 34, n. 41 e n. 42, di cui alla Sezione seconda dell'Allegato B), sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di domanda di classificazione, senza necessità di allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) c) d)".

Per quanto riguarda infine le strutture ricettive all'aperto e per superare dubbi interpretativi, si propone altresì, con riferimento all'Allegato A della delibera n. 1000/2014:

  • di precisare, all'articolo 3, comma 1, lettera g), primo allinea, che, oltre alle unità abitative, vanno considerati anche gli allestimenti mobili predisposti dal gestore; conseguentemente si propone di inserire dopo le parole "unità abitative" dell'alinea sopra indicato le parole "e negli allestimenti mobili predisposti dal gestore";
  • di sostituire integralmente l'articolo 8 documenti da allegare alla domanda di classificazione con il testo seguente:

"1. Il titolare della struttura ricettiva presenta alla Provincia la domanda di rilascio di prima classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, con almeno i seguenti documenti allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o asseverazione di un tecnico abilitato) indicante il possesso dei requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
b) asseverazione di un tecnico abilitato indicante che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie, con l'indicazione del numero dei posti letto per ciascuna unità abitativa fissa e allestimento mobile predisposto dal gestore;
c) relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni dei locali e delle aree comuni, nonché del numero e dimensioni delle unità abitative fisse e del numero degli allestimenti mobili predisposti dal gestore;
d) planimetria generale del complesso in scala adeguata, corrispondente agli elaborati grafici approvati dal Comune;
e) denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella struttura ricettiva;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, di accessibilità, per le persone disabili ai sensi del D.M. n. 236 del 14/06/1989, in conformità alla deliberazione n. 1428 del 2011, con indicazione del numero di unità abitative e servizi igienici accessibili ai disabili, per la pubblicazione dei citati dati nel portale regionale del turismo: www.veneto.eu;

2. Il titolare della struttura ricettiva presenta alla Provincia la domanda di modifica o di rinnovo della precedente classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, allegando la denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella struttura ricettiva;

3. Nel caso di classificazione come 4 stelle e 5 stelle, i requisiti strutturali fungibili individuati con i numeri da n. 1 a n. 17 e n. 26, dell'Allegato B) sia per i campeggi nella Sezione A, sia per i villaggi turistici nella Sezione B, sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sede di domanda di classificazione, senza necessità di allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c) e d)"

Conseguentemente alle determinazioni assunte con il presente provvedimento il Direttore della Sezione regionale competente in materia di turismo, è incaricato di modificare o adottare (ove non ancora predisposti) i modelli regionali di domanda di classificazione, secondo le tipologie ed i criteri stabiliti con il presente atto.

In aggiunta alle semplificazioni procedurali sopra indicate, si ritiene altresì importante intervenire anche con alcune modifiche, finalizzate a semplificare le attività degli enti locali e degli operatori del territorio, afferenti la deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 relativa alle Organizzazioni di Gestione della Destinazione -OGD- che, nella volontà del legislatore, sono associazioni fra pubblico e privato costituite mediante un approccio di filiera in grado di organizzare funzionalmente le attività turistiche delle singole destinazioni.

L'obiettivo delle OGD è quindi quello di creare sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di rafforzare il sistema dell'offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica promozione e commercializzazione dei prodotti della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.

In particolare, in sede di prima applicazione della normativa, così come peraltro prospettato dalla Giunta regionale nella stessa deliberazione n. 2286/2013, si sono riscontrate delle difficoltà applicative che suggeriscono la necessità di rivedere alcuni aspetti operativi della deliberazione in parola, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto relativo alla contiguità territoriale, al numero minimo di presenze turistiche e alla possibilità di collaborazione fra comuni appartenenti a OGD diverse.

Per quanto riguarda il primo aspetto, pur considerando che la contiguità è elemento di qualificazione e di strategia complessiva di un territorio o di una destinazione, nella pratica operatività, in particolar modo per i Sistemi Turistici Tematici nei quali è possibile attivare una sola OGD, la contiguità comunale può determinare delle difficoltà nella loro costituzione, e ciò sia per il fatto che non tutti i comuni sono interessati a far parte della OGD, sia perché taluni, pur facendo parte dello stesso STT, non hanno una valenza turistica tale da essere interessati a far parte della costituenda Organizzazione di Gestione della Destinazione.

Pertanto l'elemento previsto al punto 3, terzo allinea della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013: "i Comuni aderenti ad una organizzazione di gestione devono essere territorialmente contigui", è derogabile per la costituzione di Organizzazione di Gestione della Destinazione del Sistema Turistico Tematico "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana e colli", "Po e suo delta", STT per i quali è prevista una sola Organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale. Non si considera il STT Venezia e laguna in quanto l'ambito territoriale (ossia il primo tematismo) coincide con l'ambito del Comune di Venezia.

Per queste situazioni andrà monitorato l'evolversi organizzativo ed operativo delle OGD anche in relazione alle eventuali richieste di adesione da parte degli Enti locali ubicati nei Sistemi Turistici Tematici di riferimento e sopra indicati.

La contiguità territoriale rimane invece condizione fondamentale per i Sistemi Turistici Tematici "Mare e spiagge", "Terme Euganee e termalismo veneto" e "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete" per i quali per la costituzione delle Organizzazione di Gestione della Destinazione è fondamentale la presenza di comuni, singoli o associati, con almeno un milione di presenze/anno.

Riguardo al secondo aspetto relativo proprio al limite minimo di presenze annue, si ritiene altresì di prevedere che per il Sistema Turistico Tematico "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete", trattandosi di un tematismo particolarmente ampio ed eterogeneo nel quale si sono registrati più che in altri difficoltà organizzative territoriali, il limite minimo previsto al punto 2 lettera A "Dimensione turistica" possa essere ridefinita in almeno 700.000 presenze/anno.

Infine, va considerato che:

  • alcuni Comuni con forti connotazioni di carattere storico, culturale ed artistico, pur se ubicati in altri Sistemi Turistici Tematici e facenti parte di OGD del tematismo di riferimento, intendono valorizzare la propria propensione in particolare verso le attività culturali e conseguentemente collaborare con le costituite OGD del STT "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete", per condividere eventuali strategie programmatiche e di azione (anche in aderenza a quanto stabilito dalla deliberazione n. 1870 del 15 ottobre 2013 che indica per ciascun STT i Comuni ad esso appartenenti e prende altresì atto che l'indicazione tematica "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete" va però attribuita a tutti i Comuni del Veneto, in considerazione del fatto che il Veneto ha espressioni culturali, storiche, architettoniche e artistiche sparse in tutto il territorio regionale);
  • la collaborazione è tuttavia cosa diversa dalla formale adesione.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 e dell'articolo 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2013, sul presente provvedimento la competente Commissione consiliare ha espresso il parere favorevole in data 16 aprile 2015 apportando la seguente precisazione:

  • un Comune può partecipare ad una sola OGD;
  • un Comune può, ovviamente, sempre collaborare con una OGD costituita in qualunque Sistema Turistico Tematico senza aderire ad essa, ma, in assenza di formale adesione, le presenze del Comune che collabora con l'OGD non si sommano a quelle degli altri Comuni che compongono tale Organizzazione di Gestione della Destinazione, né sono conteggiabili agli effetti del raggiungimento delle soglie minime di presenze per la costituzione di una OGD, ove tali soglie siano previste.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 807/2013; n. 1000/2014 e n. 1521/2014;

VISTA la deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 relativa a Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica. Legge regionale14 giugno 2013, n. 11, articolo 9;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Deliberazione n. 21/CR del 3 marzo 2015;

VISTO il parere n. 677 della sesta Commissione consiliare rilasciato il 16 aprile 2015 ai sensi dell'articolo 31, comma 1 e dell'articolo 9, comma 3, della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11

delibera

1.   di approvare, per le considerazioni e valutazioni indicate in premessa,le iniziative di semplificazione delle procedure, dei procedimenti amministrativi e delle attività in materia di turismo richieste dalle deliberazioni relative al procedimento di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, ivi compresi gli alberghi diffusi, e delle strutture ricettive all'aperto nonché di semplificazione e chiarimento delle regole per lacostituzione dell'Organizzazione di Gestione delle Destinazione, di cuiai punti successivi;

2.   di approvare per le strutture ricettive alberghiere, che il comma 3 dell'articolo 8 dell'Allegato A) della deliberazione n. 807/2014, sia sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di classificazione come 3 stelle superior e 4 stelle superior, i requisiti strutturali fungibili, individuati con i numeri da n. 1 a n. 10, da n. 12 a n. 20, n. 22, da n. 28 a n. 35, n. 42 e n. 43, di cui alla Sezione seconda dell'Allegato B), sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sede di domanda di classificazione, senza necessità di allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c) e d)";

3.   di modificare, per le strutture ricettive all'aperto, l'Allegato A) della delibera n. 1000/2014 nel modo seguente:

a)  all'articolo 3, comma 1, lettera g), primo allinea, dopo le parole "unità abitative" sono inserite le parole "e negli allestimenti mobili predisposti dal gestore";
b)  l'articolo 8 "Documenti da allegare alla domanda di classificazione" dello stesso Allegato A è integralmente sostituito con il testo composto dai seguenti tre commi:

"1. Il titolare della struttura ricettiva presenta alla Provincia la domanda di rilascio di prima classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, con almeno i seguenti documenti allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o asseverazione di un tecnico abilitato) indicante il possesso dei requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
b) asseverazione di un tecnico abilitato indicante che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie, con l'indicazione del numero dei posti letto per ciascuna unità abitativa fissa e allestimento mobile predisposto dal gestore;
c) relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni dei locali e delle aree comuni, nonché del numero e dimensioni delle unità abitative fisse e del numero degli allestimenti mobili predisposti dal gestore;
d) planimetria generale del complesso in scala adeguata, corrispondente agli elaborati grafici approvati dal Comune;
e) denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella strutturaricettiva;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, di accessibilità, per le persone disabili ai sensi del D.M. n. 236 del 14/06/1989, in conformità alla deliberazione n. 1428 del 2011, con indicazione del numero di unità abitative e servizi igienici accessibili ai disabili, per la pubblicazione dei citati dati nel portale regionale del turismo: www.veneto.eu;

2. Il titolare della struttura ricettiva presenta alla Provincia la domanda di modifica o di rinnovo della precedente classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, allegando la denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella struttura ricettiva;

3. Nel caso di classificazione come 4 stelle e 5 stelle, i requisiti strutturali fungibili individuati con i numeri da n. 1 a n. 17 e n. 26, dell'Allegato B) sia per i campeggi nella Sezione A, sia per i villaggi turistici nella Sezione B, sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sede di domanda di classificazione, senza necessità di allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c) e d)."

4.   di disporre, per l'albergo diffuso, l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 8 dell'Allegato A) della delibera n. 1521/2014, del seguente comma:

"1.bis. Nel caso di classificazione come 3 stelle superior, i requisiti strutturali fungibili individuati con i numeri da n. 1 a n. 9, da n. 11 a n. 19, n. 21, da n. 27 a n. 34, n. 41 e n. 42, di cui alla Sezione seconda dell'Allegato B), sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di domanda di classificazione, senza necessità di allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) c) d)";

5.   di stabilire che la contiguità territoriale, di cui al punto 3 della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013, non è obbligatoria per la costituzione di Organizzazione di Gestione della Destinazione del Sistema Turistico Tematico "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana e colli", "Po e suo delta";

6.   di modificare la deliberazione n. 2286/2013, lettera A punto 2, dimensione turistica, fissando per il Sistema Turistico Tematico "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete" un limite minimo per il riconoscimento di almeno 700.000 presenze/anno calcolate sulla media del triennio 2010/2012;

7.   di precisare che un Comune può partecipare ad una sola OGD e un Comune può, ovviamente, sempre collaborare con una OGD costituita in qualunque Sistema Turistico Tematico senza aderire ad essa; in tal caso, però, le presenze del Comune che collabora con l'OGD senza aderire formalmente ad essa non si sommano a quelle degli altri Comuni che compongono l'OGD, né sono conteggiabili agli effetti del raggiungimento delle soglie minime di presenze per la costituzione di una OGD, ove tali soglie siano previste;

8.   di incaricare il direttore della Sezione Turismo a modificare od adottare i modelli regionali di domanda di classificazione, secondo le tipologie ed i criteri definiti con il presente provvedimento;

9.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

10.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale
        http://www.regione.veneto.it/web/turismo.

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