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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 21 aprile 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 397 del 31 marzo 2015

Ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl con sede legale in Via Cefalonia, 70 in Brescia (BS) e stabilimento sito in Via della Tecnica, 11 in comune di Veronella (VR). Autorizzazione all'incremento della capacità di trattamento dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia. Presa d'atto del Parere della Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente n. 3961 del 27.11.2014 e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Note per la trasparenza

Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 ad un impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, con incremento della capacità di trattamento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Protocolli 204923, 204942, 204947, 204952, 204954 del 12.05.2014 - Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale
Protocollo 394952 del 22.09.2014 - Documentazione integrativa dalla Ditta, richiesta durante l'incontro tecnico del 12.09.2014

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" entrato in vigore in data 12.04.2014, apporta numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2016 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne il Titolo III-Bis, della Parte II in merito all'Autiorizzazione Integrata Ambientale;

Tra l'altro, il sopraccitato Decreto Legislativo n. 46/2014 introduce importanti elementi di novità che riguardano:

  • nuove installazioni (in precedenza definite tipologie progettuali) assoggettate ad AIA, inserite nell'Allegato VIII alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni:
  • nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni in essere alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014;
  • condizioni di applicazione delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) alle autorizzazioni integrate ambientali.

Alla luce delle modifiche apportate alla legislazione ed in attesa di una revisione della disciplina regionale in materia, con Delibera di Giunta n. 1298 del 22.07.2014 la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno adottare nuovi indirizzi applicativi, volti a precisare quale sia l'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Con determina n. 1170/11 del 22.03.2011 del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, la ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, nel rispetto di alcuni parametri;

Con successiva determina n. 5675/13 del 30.12.2013 del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, è stata valutata la richiesta di Kemin Nutrisurance Europe Srl di incremento dei quantitativi della capacità di trattamento dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia escludendo l'intervento, pur con prescrizioni, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

La ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl ha pertanto presentato a mezzo pec con protocolli regionali nn. 204923, 204942, 204947, 204952 e 204954 del 12.05.2014 la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Nella richiesta di A.I.A. la ditta stessa ha allegato copia del pagamento degli oneri istruttori, con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009. La Regione del Veneto, comunque, si riserva la possibilità di chiedere integrazioni dell'importo versato a seguito di verifica della documentazione presentata;

In data 12.09.2014 si è svolto presso gli uffici del Settore Tutela Atmosfera un incontro istruttorio che si è risolto con la richiesta di documentazione integrativa;

Tale documentazione integrativa è stata trasmessa con protocollo n. 394952 del 22.09.2014 e si è provveduto a sottoporre la richiesta della ditta alla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente, che si è espressa nel merito nella seduta del 27.11.2014;

In data 05.12.2014 Arpav ha inviato il parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla Ditta,nonché il parere sulla valutazione di impatto acustico presentata dalla Ditta. Tali pareri sono stati ricevuti con prot.n.529447 del 10.12.2014;

In data 26.01.2015 il Comune di Veronella ha inviato il proprio parere favorevole all'incremento della capacità di trattamento dell'impianto della Kemin Nutrisurance Europe Srl. Tale parere è stato ricevuto con prot.n.36896 del 28.01.2015.

In data 27.01.2015, presso gli uffici del Settore Tutela Atmosfera, si è tenuta la Conferenza di Servizi conclusiva, presenti i rappresentanti della Ditta, assenti la Provincia di Verona, il Comune di Verona e Arpav.. In sede di Conferenza è stata ricordato alla Ditta l'obbligo dell'invio della "Relazione di riferimento" ovvero della relazione di sussistenza dell'obbligo di presentazione della stessa, entro il termine di 6 mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento. Tali termini dovranno comunque adeguarsi a quelli indicati dagli emanandi decreti in materia

Durante la Conferenza è stato altresì chiarito che la prescrizione 12 del parere n.3961 della CTR è da intendersi applicabile agli inquinati emessi dal solo camino oggetto di modifica, ossia al camino E 4bis; si è altresì convenuto che essendo i camini E4 ed E4bis a servizio di attività tra loro equivalenti, i limiti dei due suddetti camini debbano essere gli stessi, a partire dalla data di messa in regime dell'impianto. La Ditta ha però evidenziato che in sede di progettazione per la determinazione dei valori emissivi ai camini non sono stati utilizzati i dati storici ma quelli derivati da un singolo campionamento; tali dati non sono quindi perfettamente rappresentativi della situazione reale. La Ditta si assume comunque l'impegno di rispettare i limiti stabiliti dalla CTR , ma chiede di poter effettuare, entro il tempo previsto per la messa a regime dell'impianto, i test necessari per verificare la reale possibilità di rispetto dei limiti stabiliti e di poter eventualmente presentare motivata istanza per la revisione degli stessi, prima della scadenza del termine previsto per la messa a regime.

Dalla data di messa a regime dell'impianto i limiti per gli inquinanti emessi dai camini sono quelli indicati in tabella:

Camino

Portata
(Nm3/h)

Inquinanti

Limiti
(mg/Nm3)

E1

3070

Polveri

5

Ossidi di azoto

120

E2

2070

Polveri

5

Ossidi di azoto

120

E4

30000

R-NH2,R-SH, H2S

0,6

NH3

1

Polveri

2,5

Ossidi di Azoto

10,5

COT

3

E4 bis

30000

R-NH2,R-SH, H2S

0,6

NH3

1

Polveri

2,5

Ossidi di Azoto

10,5

COT

3

 

Oltre ai limiti degli inquinanti sopra riportati, per i camini E4 ed E4bis è anche previsto un limite per le unità olfattometriche, stabilito in 300 OUE/m3.

Si intende ora prendere atto delle decisioni espresse dalla Commissione Tecnica Regionale Settore Ambiente con il parere n. 3961 del 27.11.2014, come da Allegato A, del parere espresso da Arpav con nota prot.n.529447 del 10.12.2014 e di quanto stabilito in Conferenza di servizi del 27.01.2015 e conseguentemente provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con validità di 10 anni a partire dalla data di registrazione del presente provvedimento;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2016 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010 /75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la Delibera di Giunta Regionele n. 1298 del 22.07.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.    di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.    di prendere atto del parere n. 3961 del 27.11.2014 espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente, come da Allegato A;

3.    di rilasciare alla ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl con sede legale in Via Cefalonia, 70 in Brescia (BS) e stabilimento sito in Via della Tecnica, 11 in comune di Veronella (VR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per un'attività individuata ai punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con validità di 10 anni a partire dalla data di registrazione del presente provvedimento;

4.    di prescrivere alla ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl quanto riportato nel parere C.T.R.A. n. 3961 del 27.11.2014;

5.    di dare attuazione alla prescrizione 12 del parere n. 3961 del 27.11.2014 espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente, prevedendo i seguenti obblighi per i camini:

  • I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera dalla data di messa a regime dell'impianto, non devono essere superiori al valore limite autorizzato

 

Camino

Portata
(Nm3/h)

Inquinanti

Limite autorizzato
(mg/Nm3)

E1

3070

Polveri

5

Ossidi di azoto

120

E2

2070

Polveri

5

Ossidi di azoto

120

E4

30000

R-NH2,R-SH, H2S

0,6

NH3

1

Polveri

2,5

Ossidi di Azoto

10,5

COT

3

E4 bis

30000

R-NH2,R-SH, H2S

0,6

NH3

1

Polveri

2,5

Ossidi di Azoto

10,5

COT

3

 

  • per i camini E4 ed E4bis è inoltre previsto un limite per le unità olfattometriche, stabilito in 300 OUE/m3.

6.    di approvare il PMC agli atti, rev 04 del 18.09.2014, ricevuto con prot. n. 394952 del 22.09.2014, sulla base del parere positivo espresso da Arpav;

7.    di prescrivere alla Ditta l'obbligo di inviare alla Regione Veneto, ad Arpav Dipartimento di Verona e al Comune di Veronella, ad opera finita ed impianti in funzione, una relazione di impatto acustico che dia certezza dei limiti assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM 14.11.1997, in periodo diurno e notturno;

8.    di prescrivere alla Ditta l'obbligo dell'invio alla Regione Veneto, della "Relazione di riferimento" ovvero della relazione di sussistenza dell'obbligo di presentazione della stessa, entro 6 mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento. Tali termini dovranno comunque adeguarsi a quelli indicati dagli emanandi decreti in materia;

9.    di prendere atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009. La Regione del Veneto, comunque, si riserva la possibilità di chiedere integrazioni dell'importo versato a seguito di verifica della documentazione presentata;

10.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11.  di incaricare la Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera della Regione del Veneto, dell'esecuzione del presente provvedimento;

12.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

13.  di provvedere alla pubblicazione, in forma integrale, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Kemin Nutrisurance Europe Srl, alla Provincia di Verona, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Verona, al Comune di Veronella (VR);

(seguono allegati)

397_AllegatoA_295636.pdf

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