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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 32 del 03 aprile 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 31 marzo 2015

Definizione delle tempistiche per la presentazione della "Relazione di riferimento" di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento stabilisce le tempistiche che le imprese devono rispettare per la presentazione alle Autorità competenti Regione - Province, della documentazione denominata "Relazione di riferimento", per le attività assoggettate ad Autorizzazione integrata ambientale.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il 12 aprile 2014 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ( prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2014 - Serie generale, che ha apportato numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. (Norme in materia ambientale), in particolare per quanto concerne il Titolo III-Bis, della Parte II (L'Autorizzazione integrata ambientale).

A seguito dell'entrata in vigore del provvedimento è stato istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo di coordinamento per l'uniforme applicazione della disciplina in materia di A.I.A. di cui all'art. 29-quinquies, del d.lgs. n. 152/2006, che ha avviato le attività prendendo in esame le numerose problematiche di natura applicativa ed interpretativa di alcune disposizioni del d.lgs. n. 46/2014.

Sulla base degli indirizzi condivisi nell'ambito del Tavolo di coordinamento, la Regione del Veneto ha emanato quali provvedimenti di indirizzo, la D.G.R. 22 luglio 2014, n. 1298 (pubblicata sul B.U.R.V. n. 75 del 1 agosto 2014) e la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1633 (pubblicata sul B.U.R.V. n. 89 del 12 settembre 2014), con i quali sono stati forniti chiarimenti ed indirizzi di natura operativa per dare attuazione, in maniera uniforme sull'intero territorio regionale, alle modifiche introdotte in materia dal d.lgs. n. 46/2014.

Successivamente all'emanazione della D.G.R. n. 1633/2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato la circolare di coordinamento n. 22295 del 27 ottobre 2014 - Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, nella quale trovano conferma le indicazioni contenute nelle deliberazioni regionali sopra richiamate, in linea con le risultanze dei lavori fino ad allora condotti dal Tavolo di coordinamento.

Il 13 novembre 2014 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato il decreto n. 272, recante "le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" che, in attuazione alle previsioni dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce le modalità con le quali assolvere all'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento, quale documento riportante "informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività".

Il decreto, entrato in vigore il 7 gennaio 2015 (data di pubblicazione del relativo comunicato sulla G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015), individua, inoltre, le tempistiche di presentazione della relazione per le sole attività di competenza statale, individuate nell'allegato XII, alla parte II, del d.lgs. n. 152/2006.

A seguito dell'approvazione del D.M. n. 272/2014, in considerazione dell'assenza di indicazioni relative alle tempistiche da applicare alle attività di competenza non statale, i rappresentanti delle regioni hanno, nell'ambito del Tavolo di coordinamento, sottoposto la questione al Ministero, chiedendo indicazioni su quali termini adottare.

In tale contesto il Tavolo di cui all'art. 29-quinques del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Ministero ha ribadito che le tempistiche indicate dal decreto sono valide esclusivamente per gli impianti di competenza statale convenendo che ciascuna Autorità competente abbia facoltà di individuare termini diversi sulla base delle proprie specifiche esigenze, anche in considerazione dei propri carichi di lavoro.

Sulla base di tale chiarimento, formalizzato nel verbale della seduta del Tavolo di coordinamento del 19 dicembre 2014 e in considerazione della necessità di dare indicazioni alle imprese e alle Autorità competenti che sono, oltre alla Regione, le Province del Veneto, su quali siano in Veneto le tempistiche per assolvere a tale obbligo, sentita la rappresentanza delle imprese, si ritiene opportuno fissare i termini di presentazione all'Autorità competente della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. n. 272/2014 e della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del d.lgs. n. 152/2006 nei modi che seguono:

- per le nuove domande di A.I.A. e in caso di modifiche sostanziali, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento e l'eventuale relazione di riferimento deve essere presentata contestualmente all'istanza;

- per le installazioni per le quali, alla data di pubblicazione della presente delibera, è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'A.I.A. la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento deve essere presentata entro 90 giorni dalla data rilascio dell'A.I.A. e l'eventuale relazione di riferimento entro un anno dalla data di rilascio dell'A.I.A.;

- in tutti gli altri casi la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento deve essere presentata entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'A.I.A. e l'eventuale relazione di riferimento entro un anno dalla data di avvio del procedimento.

La scelta delle tempistiche indicate risulta conforme alle previsioni dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 e della direttiva 2010/75/UE, nonché ai contenuti del punto 5 della circolare ministeriale di coordinamento n. 22295 del 27 ottobre 2014, secondo cui la validazione della relazione di riferimento "...non costituisce parte integrante dell'A.I.A., né costituisce elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'A.I.A., poiché essa può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto..."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la direttiva 2010/75/UE;

VISTO il d.lgs. 4.3.2014, n. 46;

VISTO il d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la c.m. 27.10.2014, n. 22295;

VISTO il d.m. 13.11.2014, n. 272;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54;

VISTA la D.G.R. 9.9.2014, n. 1633;

VISTO il verbale della riunione del 19.12.2014, del tavolo di coordinamento per l'uniforme applica zione della disciplina in materia di AIA, istituito ai sensi dell'art. 29-quinques del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

delibera

1.    di stabilire per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti tempistiche per la presentazione all'Autorità competente (Regione e Province del Veneto) della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. n. 272/2014 e della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del d.lgs. n. 152/2006:

-   per le nuove domande di A.I.A. e in caso di modifiche sostanziali, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento e l'eventuale relazione di riferimento devono essere presentate contestualmente all'istanza;
-   per le installazioni per le quali, alla data di pubblicazione della presente delibera, è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'A.I.A. la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento deve essere presentata entro 90 giorni dalla data rilascio dell'A.I.A. e l'eventuale relazione di riferimento va presentata entro un anno dalla data di rilascio dell'A.I.A.;
-   in tutti gli altri casi la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento deve essere presentata entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'A.I.A. e l'eventuale relazione di riferimento entro un anno dalla data di avvio del procedimento;

2.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.   di trasmettere il presente provvedimento alle province del Veneto, al Presidente della Regione Piemonte, quale amministrazione coordinatrice in materia ambientale, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

4.   di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

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