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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 07 aprile 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2847 del 29 dicembre 2014

Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, art. 26: utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati. Disposizioni attuative ed impegno di spesa.

Note per la trasparenza

Dando attuazione alle disposizioni dell'art. 26 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 (finanziaria 2014), vengono approvate le disposizioni attuative per disciplinare le modalità, i tempi ed i criteri per la diffusione dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE), le strutture che devono dotarsene e la disciplina della formazione degli addetti, impegnando a favore delle Aziende ULSS ed Ospedaliere sede di Centrale Operativa del SUEM 118 il finanziamento per il contributo alle società sportive per l'acquisto dei DEA.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'articolo 26 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 (finanziaria 2014), stabilisce che la Regione del Veneto promuove la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori automatici esterni (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati dove si praticano attività motorie, quali palestre, piscine, circoli sportivi e ambienti similari, ed incarica la Giunta Regionale di predisporre un apposito regolamento in cui stabilire:

  • modalità, tempi e criteri di diffusione dei DAE

  • tipologie di strutture che devono obbligatoriamente dotarsi del DAE

  • formazione ed aggiornamento degli addetti

  • modalità di certificazione e criteri di accreditamento dei formatori

  • individuazione del soggetto regionale preposto per la sorveglianza del rispetto della normativa

Il citato articolo prevede inoltre che la Giunta Regionale possa erogare alle strutture che debbono obbligatoriamente dotarsi dei DAE contributi per l'acquisto degli stessi, secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 sono quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, a cui si fa fronte mediante utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2014.

Va premesso che con la Deliberazione n. 4282 del 29 dicembre 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per la gestione dei DAE in ambito extraospedaliero, identificando le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all'impiego dei DAE in sede extraospedaliera, il percorso formativo per gli istruttori che svolgono i corsi BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) ed i corsi di retraining ed ha definito in dettaglio l'attribuzione degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla formazione del personale addetto per i DAE presenti sul territorio, sulla base della loro destinazione d'uso.

Successivamente il Decreto interministeriale 18 marzo 2011 ad oggetto "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della Legge n. 191/2009" ha stabilito l'erogazione alle Regioni di importi finalizzati all'attuazione di un programma per la diffusione sul territorio dei DAE, che per la Regione del Veneto ammontano a complessivi euro 645.141,00.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2090 del 7 dicembre 2011 è stato quindi approvato il "Programma Regionale per la diffusione e l'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni", della cui attuazione sono state incaricate le Aziende ULSS sede di Centrale Operativa SUEM 118, che hanno provveduto a definire per ciascuna provincia un piano di diffusione dei Defibrillatori Automatici e a curare l'assegnazione dei Defibrillatori già acquisiti dalla Regione e la formazione del personale addetto. Il piano di diffusione prevede la fornitura di DAE acquisiti con i fondi regionali agli impianti sportivi delle società sportive dilettantistiche, non aventi scopo di lucro, dando la precedenza a quelle presso le quali si svolgono attività sportive amatoriali in fasce d'età a rischio per arresto cardiaco improvviso.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del 19 novembre 2013 sono stati impegnati a favore dell'Azienda ULSS 1 di Belluno l'importo di euro 298.917,00 per l'espletamento della gara per l'acquisto e la fornitura di n. 200 defibrillatori e l'importo di euro 189.271,00 a favore di ciascuna delle Aziende ULSS sede di Centrale Operativa SUEM 118, da ripartire in quote uguali, da destinare all'attuazione della campagna informativa, alla formazione del personale sull'utilizzo dei DAE e alla gestione e manutenzione degli stessi.

Il Decreto Legge 24 aprile 2013, art. 5, ha stabilito che le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano dotarsi di DAE rispettivamente entro 30 e 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, sulla base delle linee guida contenute nell'Allegato E allo stesso. In particolare l'Allegato E stabilisce che "fermo restando l'obbligo della dotazione di DAE da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia l'opportunità di dotare, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l'attività cardiovascolare".

Con la Circolare 13917 del 20 maggio 2014 il Ministero della Salute ha fornito indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE, ai sensi del DM 18 marzo 2011. In particolare la Circolare ha stabilito:

  • che il riconoscimento/accreditamento di un soggetto da parte di una Regione da diritto ad essere inserito, su richiesta, nell'elenco degli enti riconosciuti/accreditati da altre regioni
  • che la Regione può delegare ai soggetti formatori accreditati il rilascio delle autorizzazioni alle persone formate
  • che, ferma restando l'esigenza di in retraining periodico, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario ha durata illimitata.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 ed alla luce delle innovazioni introdotte dalle normative nazionali, il Responsabile del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza ha provveduto ad elaborare un documento tecnico che aggiorna il Regolamento per la gestione dei DAE in ambito extraospedaliero di cui alla Deliberazione n. 4282/2009, armonizzandolo con le vigenti normative nazionali.

Per quanto sopra esposto e condividendo quanto contenuto nel citato documento tecnico, si propone di approvare le disposizioni attuative di cui all' Allegato A parte integrante del presente atto che si intendono sostitutive del Regolamento di cui alla Deliberazione n. 4282/2009.

In particolare nelle disposizioni attuative si stabilisce che debbano essere obbligatoriamente dotati di un DAE stabilmente presente nella struttura tutti gli impianti sportivi pubblici e privati presso cui si praticano attività sportive agonistiche ed amatoriali ed attività ludico-motorie, con l'esclusione dei seguenti:

  • strutture presso cui si praticano attività sportive con basso impegno circolatorio e muscolare (bocce, biliardo, golf, giochi da tavolo, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ballo ed attività assimilabili)
  • palestre presso cui si svolge esclusivamente attività di fisioterapia e ginnastica posturale
  • impianti al servizio esclusivo delle strutture scolastiche, non aperti al pubblico esterno
  • impianti a libero accesso pubblico non vigilato
  • impianti in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, all'arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, non aperti al pubblico esterno.

In coerenza con il Decreto Legge 24 aprile 2013, n. 5, si propone di stabilire che gli impianti sportivi debbano dotarsi del DAE entro il 31 dicembre 2015.

Per quanto concerne l'individuazione del soggetto regionale preposto per la sorveglianza del rispetto della normativa, si conferma il ruolo già assegnato al CREU, con il concorso delle Centrali Operative del SUEM 118, dalla Deliberazione n. 4282/2009.

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi per l'acquisto di DAE da parte dei soggetti che devono obbligatoriamente dotarsene, si propone di affidare la stessa alle Aziende ULSS ed Ospedaliere sede di Centrale Operativa del SUEM 118, atteso che queste ultime da anni gestiscono la rete di defibrillazione regionale, ripartendo l'importo totale di euro 100.000,00, di cui al capitolo di spesa 102129, con il seguente criterio:

  • Aziende ULSS 1 e ULSS 18: euro 12.500,00 ciascuna
  • Aziende ULSS 6, ULSS 9, ULSS 12, Azienda Ospedaliera di Padova e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: euro 15.000,00 ciascuna

Le Aziende Sanitarie sopra citate provvederanno ad emettere un bando per la selezione dei soggetti destinatari dei contributi, secondo le modalità ed i criteri di cui all'Allegato B, di cui si propone l'approvazione; si evidenzia in particolare che, al fine di massimizzare il numero di soggetti destinatari, l'importo del contributo erogabile a ciascun soggetto è pari ad euro 300,00.

Si propone, quindi, di impegnare l'importo complessivo massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo di spesa 102129 ad oggetto "TRASFERIMENTI PER L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI Finanziamento regionale autonomo Legge Finanziaria Art. 26 " del bilancio di previsione corrente che presenta sufficiente disponibilità, di cui euro:

  • 12.500,00 a favore dell'Azienda ULSS 1 (Codice SIOPE 1.05.03-1538 - natura non commerciale)
  • 12.500,00 a favore dell'Azienda ULSS 18 (Codice SIOPE 1.05.03-1538 - natura non commerciale)
  • 15.000,00 a favore dell'Azienda ULSS 6 (Codice SIOPE 1.05.03-1538 - natura non commerciale)
  • 15.000,00 a favore dell'Azienda ULSS 9 (Codice SIOPE 1.05.03-1538 - natura non commerciale)
  • 15.000,00 a favore dell'Azienda ULSS 12 (Codice SIOPE 1.05.03-1538 - natura non commerciale)
  • 15.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova (Codice SIOPE 1.05.03-1539 - natura non commerciale)
  • 15.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Codice SIOPE 1.05.03-1539 - natura non commerciale).

Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Si incarica il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione del presente atto, ivi compresi gli atti di liquidazione della spesa previa acquisizione di una relazione sull'attività da parte delle Aziende sanitarie interessate.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 26 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11

VISTO il Decreto Interministeriale 18/3/2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della Legge n. 191/2009";

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2013, n. 5;

VISTA la Circolare 13917 del 20 maggio 2014 del Ministero della Salute;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 4282 del 29 dicembre 2009, n. 2090 del 7 dicembre 2011 e n. 2068 del 19 novembre 2013;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di approvare, ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, le disposizioni attuative per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni, di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, che si intendono sostitutive del Regolamento di cui alla Deliberazione n. 4282/2009;

2.      di stabilire che gli impianti sportivi di cui al punto 1.1 dell'Allegato A alla presente deliberazione debbano obbligatoriamente dotarsi di un Defibrillatore Automatico esterno ((DAE) entro il 31 dicembre 2015;

3.      di impegnare l'importo complessivo massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo di spesa 102129 ad oggetto "TRASFERIMENTI PER L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI Finanziamento regionale autonomo Legge Finanziaria Art. 26 " del bilancio di previsione corrente che presenta sufficiente disponibilità, di cui euro:

  • 12.500,00 a favore dell'Azienda ULSS 1 (Codice SIOPE 1.05.03-1538 - natura non commerciale)
  • 12.500,00 a favore dell'Azienda ULSS 18 (Codice SIOPE 1.05.03-1538 - natura non commerciale)
  • 15.000,00 a favore dell'Azienda ULSS 6 (Codice SIOPE 1.05.03-1538 - natura non commerciale)
  • 15.000,00 a favore dell'Azienda ULSS 9 (Codice SIOPE 1.05.03-1538 - natura non commerciale)
  • 15.000,00 a favore dell'Azienda ULSS 12 (Codice SIOPE 1.05.03-1538 - natura non commerciale)
  • 15.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova (Codice SIOPE 1.05.03-1539 - natura non commerciale)
  • 15.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Codice SIOPE 1.05.03-1539 - natura non commerciale);

4.      di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5.      di incaricare il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione del presente atto, ivi compresi gli atti di liquidazione della spesa previa acquisizione di una relazione sull'attività da parte delle Aziende sanitarie di cui al punto 3.;

6.      di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

7.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2847_AllegatoA_294516.pdf
2847_AllegatoB_294516.pdf

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