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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 19 dicembre 2014


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2332 del 09 dicembre 2014

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8. Procedura d'informazione alla Commissione europea (Notifica n. 2014/0368/I). Approvazione del testo definitivo delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001 (secondo provvedimento). DGR n. 1072 del 24 giugno 2014. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il testo definitivo delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001 riguardanti 18 nuovi disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali, di cui alla deliberazione n. 1072 del 24/06/2014, a conclusione della procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE (Notifica n. 2014/0368/I).
Si tratta del secondo provvedimento di approvazione delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell'ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità "Qualità Verificata" (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dall'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

Questa Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, "il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica" (articolo 8, paragrafo 1).

L'articolo 9 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con la deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013 la Giunta regionale ha approvato il testo definitivo delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001 (primo provvedimento), a conclusione della procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE (Notifica n. 2013/0037/I).

Con la deliberazione n. 1072 del 24 giugno 2014 la Giunta regionale ha approvato i seguenti progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001 (secondo provvedimento):

a)      progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (norme tecniche agronomiche) di basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), finocchio, pisello, prezzemolo, ravanello, scalogno, castagno da frutto, melograno, olivo (produzione di olive da olio), piccoli frutti, vite, barbabietola da zucchero, riso, tabacco, erba medica da foraggio e rosmarino (Allegato A);

b)     progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (linee tecniche di difesa integrata) di basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), finocchio, pisello, prezzemolo, ravanello, scalogno, castagno da frutto, olivo (produzione di olive da olio), piccoli frutti, vite, barbabietola da zucchero, riso, tabacco, erba medica da foraggio e rosmarino (Allegato B).

Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha incaricato la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, struttura regionale competente, di eseguirele attività relative alla procedura d'informazione di cui all'articolo 8 della Direttiva, descritte nella premessa della deliberazione.

Con nota prot. n. 301364 del 15 luglio 2014 la struttura regionale competente ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico la deliberazione n. 1072/2014, chiedendone la notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva. Alla notifica è stato assegnato il numero 2014/0368/I.

Durante il periodo di differimento della messa in vigore delle regole tecniche, la Commissione ha presentato alcune osservazioni alla deliberazione n. 1072/2014 notificata, ai sensi dell'articolo 8.2 della medesima Direttiva, che non hanno determinato l'allungamento a sei mesi di tale periodo di differimento. La struttura regionale competente ha ricevuto tali osservazioni con nota prot. n. 0184052 del 20 ottobre 2014 dell'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La struttura regionale competente ha ritenuto di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e, con nota prot. n. 492873 del 19 novembre 2014, ha inviato la risposta all'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione.

Tali osservazioni non hanno determinato la necessità di modificare i progetti di regole tecniche notificati.

Per chiudere la procedura d'informazione dei progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001, prevista dall'articolo 8 della Direttiva, si rende necessario approvare il testo definitivo delle seguenti regole tecniche della L.R. n. 12/2001, costituito dagli Allegati A e B della deliberazione n. 1072/2014 (secondo provvedimento):

a)      disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (norme tecniche agronomiche) di basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), finocchio, pisello, prezzemolo, ravanello, scalogno, castagno da frutto, melograno, olivo (produzione di olive da olio), piccoli frutti, vite, barbabietola da zucchero, riso, tabacco, erba medica da foraggio e rosmarino, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

b)     disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (linee tecniche di difesa integrata) di basilico (uso industriale), cicoria, cipolla (tipologie Borettana e Maggiolina), finocchio, pisello, prezzemolo, ravanello, scalogno, castagno da frutto, olivo (produzione di olive da olio), piccoli frutti, vite, barbabietola da zucchero, riso, tabacco, erba medica da foraggio e rosmarino, di cui all'Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La struttura regionale competente è incaricata di comunicare all'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, per il successivo inoltro alla Commissione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e n. 1072 del 24 giugno 2014;

VISTE le note della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari:

prot. n. 301364 del 15 luglio 2014;

prot. n. 492873 del 19 novembre 2014;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0184052 del 20 ottobre 2014 dell'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1.      di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di approvare il testo definitivo delle seguenti regole tecniche della L.R. n. 12/2001:

a)      disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (norme tecniche agronomiche), Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

b)     disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali (linee tecniche di difesa integrata), Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3.      di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2332_AllegatoA_288200.pdf
2332_AllegatoB_288200.pdf

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