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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 19 dicembre 2014


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2328 del 09 dicembre 2014

Approvazione delle modalità e dei criteri dell'endoprocedimento amministrativo relativo alla presentazione e all'istruttoria di competenza regionale delle domande di iscrizione delle varietà da conservazione al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. DLgs 29.10.2009, n. 149, DLgs 30.12.2010, n. 267. Legge 25.11.1971, n. 1096 - Disciplina dell'attività sementiera.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento delinea l'endoprocedimento amministrativo e i relativi aspetti procedurali per la presentazione e l'istruttoria, di competenza regionale, delle domande di iscrizione ai registri nazionali delle varietà, ai fini della salvaguardia della biodiversità delle risorse genetiche vegetali locali.

L'Assessore all'agricoltura Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Nel contesto più generale della salvaguardia della biodiversità afferente al Settore Primario, la legge 6 aprile 2004, n 101 concernente la "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001", in particolare all'art. 3, ha indicato in capo alle Regioni e Province autonome la competenza relativamente all'esecuzione del suddetto Trattato internazionale, ed in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) la competenza in ordine all'attuazione di specifiche azioni.

Al riguardo, risulta opportuno evidenziare che la conservazione delle risorse fitogenetiche per l'agricoltura è strettamente correlata alla produzione del materiale di moltiplicazione e di propagazione delle medesime. Pertanto, l'attività sementiera rappresenta uno strumento rilevante di garanzia della conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario, anche di origine autoctona e a rischio di erosione genetica.

A livello nazionale, quest'attività è disciplinata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 " Disciplina dell'attività sementiera", dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 08 ottobre 1973, n. 1065 "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi" e rispettive successive modifiche ed integrazioni, oltre che da complesso ed articolato quadro di riferimento normativo. Quest'ultimo è costituito, da una parte, da decisioni della Commissione europea che dettagliano alcune misure applicative delle direttive sementiere di base, dall'altro, da norme nazionali di recepimento ed attuazione di direttive comunitarie. Tra queste, alcune pongono in capo alle Regioni e alle Province autonome competenze autorizzatorie, mentre altre tracciano un intervento endoprocedimentale delle Amministrazioni periferiche in procedimenti amministrativi che prevedono l'adozione di un provvedimento espresso a livello centrale, da parte del MIPAAF.

A titolo di esempio, tra la prima tipologia, può essere ricordato il Decreto Legislativo (DLgs) n. 214 del 19 agosto 2005 che ha delineato le disposizioni di profilo fitosanitario afferenti l'"Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", stabilendo, tra l'altro, la competenza dei Servizi fitosanitari regionali per il rilascio di autorizzazione e per la registrazione dei produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo. Tra le seconde, per l'appunto, le normative che regolano le attività oggetto del presente provvedimento e che si ritiene opportuno ricordare nell'esposizione.

Innanzitutto, con il Decreto legge (DL) 15 febbraio 2007, n. 10 "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è stabilito, all'art. 2-bis, che per varietà da conservazione si intendono le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive - di seguito denominato "Registro nazionale", purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte a Registro nazionale, purché minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

Peraltro, relativamente a questi ultimi aspetti, risulta opportuno ricordare che, al fine di pianificare in modo organico le azioni di salvaguardia della biodiversità, il competente Ministero (MIPAAF), le Regioni e le Province Autonome, hanno concertato l'adozione del "Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo" (PNBA), approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 14 febbraio 2008.

Con successivo DLgs del 29 ottobre 2009, n. 149 è stata data attuazione alla Direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà, prevedendo tra l'altro, all'art. 22, l'emanazione di disposizioni applicative per stabilire le modalità per l'ammissione al Registro nazionale.

Pertanto, con il Decreto Ministeriale (DM - MIPAAF) del 17 dicembre 2010, sono state date disposizioni applicative del decreto legislativo 29 ottobre 2010, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie.

In particolare, all'Art. 5, è stato definito che l'esame della domanda d'iscrizione delle varietà da conservazione al Registro nazionale è effettuato dalle Regioni o Province autonome competenti per territorio e che il relativo parere deve essere formulato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. Inoltre, è previsto che l'ammissione delle varietà da conservazione al Registro nazionale sia effettuata con provvedimento amministrativo del competente Ministero (MIPAAF), da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento del parere espresso dalle Regioni o Province autonome competenti per territorio.

Successivamente, con il DLgs del 30 dicembre 2010, n. 267 è stata data Attuazione alla direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà. Al riguardo, si precisa che con DM (MIPAAF) del 18 settembre 2012, il competente Ministero ha definito le "Disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267".

Tutto ciò premesso, considerata la necessità di definire organicamente l'articolazione a livello regionale delle modalità per la presentazione delle domande di iscrizione in argomento, l'istruttoria e la successiva valutazione ai fini del rilascio del parere per l'iscrizione di dette "Varietà da Conservazione", si ritiene ora opportuno delineare le relative procedure e il connesso endoprocedimento amministrativo di competenza regionale, che vengono descritti ed articolati nel relativo Allegato A) "Procedura per la presentazione e l'istruttoria delle domande d'iscrizione delle varietà da conservazione nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. Modalità e criteri dell'endoprocedimento amministrativo di competenza regionale", nonché, nell'Allegato B) "Domanda di iscrizione delle varietà da conservazione nel Registro nazionale delle varietà delle specie agrarie e ortive", al presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

In particolare, per il rilascio del parere di competenza regionale si ritiene opportuno procedere per fasi come indicate nel citato Allegato A):

-     Pubblicazione delle procedura;
-     Presentazione della domanda;
-     Conclusione dell'istruttoria della Domanda;
-     Comunicazione dell'esito istruttorio al competente Ministero (MIPAAF) e conclusione dell'endoprocedimento di competenza regionale.

Al fine di garantire il buon funzionamento delle citate procedure per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione, ulteriori precisazioni tecnico-operative potranno essere dettagliate, se necessario, dalla Sezione Agroambiente, che viene individuata quale Struttura regionale competente .

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 02 novembre 1971, n. 1096 "Disciplina dell'attività sementiera" e successive modificazioni e integrazioni, che regola la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e in particolare all'art. l9:

•        consente l'istituzione di registri di varietà per ciascuna specie di coltura con lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;
•        indica i criteri da accertare per l'identificazione, vale a dire distinguibilità per uno o più caratteri dalle altre varietà iscritte, omogeneità e stabilità del caratteri essenziali, valore agronomico e di utilizzazione soddisfacenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 08 ottobre 1973, n. l065 "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971. n. 1096";

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";

VISTE la Direttiva 90/2003/CE "Modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole" e la Direttiva 91/2003/CE "Modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi";

VISTA la Direttiva 2008/62/CE "Deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione da sementi e tuberi di patata da semina di tali ecotipi e varietà";

VISTA la Direttiva 2009/145/CE "Deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati di erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale al fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà";

DATO ATTO che le sopraccitate Direttive, tra i "considerando", evidenziano che:

•        per tener conto degli sviluppi a livello comunitario e internazionale in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta ed utilizzazione delle risorse fitogenetiche in agricoltura è necessario stabilire condizioni specifiche, nel quadro della legislazione comunitaria che disciplina la commercializzazione delle sementi di ortaggi, specie agrarie e tuberi dl patata da seme;
•        per garantire la conservazione in situ e l'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche, le sementi ed i tuberi degli ecotipi e delle varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali (varietà da conservazione), devono poter essere commercializzate e coltivate anche se non conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia sementiera;
•        per garantire che la commercializzazione delle sementi di ortaggi, specie agrarie e tuberi di patata da semina, avvenga nell'ottica della conservazione delle risorse fitogenetiche, è necessario stabilire restrizioni riguardo alla regione di origine ed alle quantità massime commercializzate;

VISTO il Decreto Legislativo (DLgs) 29 ottobre 2009, n. 149 "Attuazione della Direttiva 2008/62/CE, concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate a condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà";

VISTO il DLgs 30 dicembre 2010, n. 267 "Attuazione della Direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà";

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DM (MIPAAF) del 17 dicembre 2010 "Disposizioni applicative del DLgs n. 149/2009 circa le "Modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie";

DATO ATTO che il citato DM (MIPAAF) 17 dicembre 2010, prevede tra 1'altro che:

•        l'iscrizione delle varietà da conservazione avvenga per iniziativa del Ministero e delle Regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole delle Regioni competenti per territorio;
•        la domanda di iscrizione sia inoltrata al Ministero per il tramite della Regione competente per territorio;
•        l'esame ed il parere sulla domanda d'iscrizione delle varietà da conservazione al Registro sono effettuati dalla Regione competente per territorio, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta;

DATO ATTO che lo stesso DM (MIPAAF) 17 dicembre 2010 dispone che l'ammissione della varietà da conservazione al Registro sia effettuata tramite un provvedimento amministrativo del Ministero, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento del parere stesso;

VISTO il DM (MIPAAF) del 18 settembre 2012 "Disposizioni applicative del DLgs n. 267/2010 per ciò che concerne le modalità per 1'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari";

DATO ATTO che il DM (MIPAAF) 18 settembre 2012 prevede, tra 1'altro, che per le varietà da conservazione di specie ortive si applicano le disposizioni adottate con il DM (MIPAAF) 17 dicembre 2010, per ciò che concerne le modalità di ammissione al Registro nazionale delle Varietà da Conservazione di specie agrarie;

DATO ATTO che la documentazione a corredo della domanda d'iscrizione è dettagliata dal DLgs 29 ottobre 2009, n. 149 e dal citato DM (MIPAAF) 17 dicembre 2010, che, inoltre, prevedono approfondimenti tecnico-scientifici rilevanti e definiscono i termini per la conclusione del procedimento amministrativo;

VISTO il Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse Agricolo (PNBA), approvata il 14 febbraio 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni con l'obiettivo di:

•        definire gli strumenti operativi minimi, comuni e condivisi per la ricerca e l'individuazione di varietà e razze locali, la loro caratterizzazione, la definizione del rischio di erosione/estinzione e infine per la loro corretta conservazione;
•        applicare a livello territoriale gli strumenti operativi citati in precedenza, anche con progetti interregionali, alla scopo di individuare, caratterizzare, valutare e conservare le varietà e razze locali;

VISTO il DM (MIPAAF) 06 luglio 2012 "Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario", in attuazione del citato PNBA;

DATO ATTO che le citate linee guida di attuazione del PNBA, evidenziano il ruolo degli Enti locali nella valorizzazione della biodiversità e conservazione dell'agrobiodiversità;

RITENUTO pertanto di definire una procedura per la presentazione e l'istruttoria delle domande d'iscrizione delle varietà da conservazione che:

•        tenga conto delle linee guida del PNBA;
•        preveda il coinvolgimento nella fase istruttoria delle strutture regionali competenti in materia, degli Enti locali competenti per territorio e delle Istituzioni tecnico scientifiche che operano nel settore delle produzioni vegetali e della produzione sementiera, attraverso lo strumento della pubblica audizione;

VISTO il proprio provvedimento (DGR) n. 742 del 07.06.2011 "Attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2011, n.1 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5: "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi. Criteri e modalità applicative";

VISTA la legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto", ed in particolare, l'articolo 58 - Principi dell'organizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2 co. 2 della legge regionale 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012 , n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il proprio provvedimento DGR n. 2139 del 25.11.2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTO il proprio provvedimento DGR n. 2140 del 25.11.2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTO il proprio provvedimento DGR n. 2611 del 30.12.2013 "Assegnazioni di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.";

VISTO il proprio provvedimento DGR n. 125 dell'11.02.2014 "Modifiche organizzative e conferimento incarichi interinali nell'ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste."

VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATE le disposizioni normative, i criteri ed i parametri tecnici richiamati dalla citata disciplina di comparto, afferenti alle Varietà da conservazione di interesse agrario ed ortive delineate nel contesto nazionale e comunitario, occorre a livello pubblico sviluppare appropriate attività finalizzate alla salvaguardia ed alla preservazione della biodiversità vegetale locale, in quanto le stesse, per motivi di natura biologica e tecnica, possono indurre gravi ripercussioni di erosione genetica, fino alle estreme conseguenze dell'abbandono e dell'estinzione di talune accessioni vegetali, depauperamento del patrimonio genetico locale, compromissione delle variabilità genetica e più in generale ricadute economiche negative sull'intero ambito vegetale;

CONSIDERATO opportuno evidenziare che le modalità e i criteri concernenti il procedimento amministrativo, delineati nell'Allegato A) del presente atto, relativi alla "Procedura per la presentazione e l'istruttoria delle domande d'iscrizione delle Varietà da Conservazione nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. Modalità e criteri dell'endoprocedimento amministrativo di competenza regionale", trovano applicazione per le domande presentate successivamente all'adozione del medesimo atto e per gli anni successivi, in conformità all'Allegato B) del presente atto, al fine di assicurare una maggiore coerenza con il nuovo assetto organizzativo regionale. Le eventuali domande già presentate alle strutture di questa Regione ed in fase di definizione istruttoria, ai fini dell'iscrizione delle relative accessioni vegetali delle Varietà da Conservazione nel Registro nazionale, dovranno essere integrate con i dati e la relativa documentazione eventualmente carenti;

CONSIDERATA la necessità di definire gli aspetti procedurali e le modalità dell'endoprocedimento amministrativo di competenza regionale, relativi alla domanda di iscrizione delle Varietà da Conservazione nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive, provvedendo all'approvazione rispettivamente dell'Allegato A e B, parti integranti del presente atto, demandando contestualmente al Direttore della Sezione Agroambiente, l'esecuzione tecnica ed amministrativa nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui trattasi;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'Allegato A "Procedura per la presentazione e l'istruttoria delle domande d'iscrizione delle varietà da conservazione nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. Modalità e criteri dell'endoprocedimento amministrativo di competenza regionale", parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare l'Allegato B "Domanda di iscrizione delle varietà da conservazione del Registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive", parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che la Sezione Agroambiente è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

5.      di demandare a successivi provvedimenti del Direttore della competente Sezione Agroambiente le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie all'armonizzazione del procedimento amministrativo e delle relativa modulistica, ai sensi delle disposizioni richiamate dal citato - Allegato A "Procedura per la presentazione e l'istruttoria delle domande d'iscrizione delle Varietà da Conservazione nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. Modalità e criteri dell'endoprocedimento amministrativo di competenza regionale", nei limiti delle competenze e delle attribuzioni recate dalla normative vigenti;

6.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.      di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2328_AllegatoA_288198.pdf
2328_AllegatoB_288198.pdf

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