Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 110 del 18 novembre 2014


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2021 del 28 ottobre 2014

Definizione dei criteri di assegnazione agli Enti Locali del Fondo, per l'anno 2014, di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002 per il finanziamento delle funzioni conferite dalla Regione in base alla L.R. n. 11/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Note per la trasparenza

Si determinano i criteri per l'Esercizio Finanziario 2014 di riparto del Fondo denominato "Finanziamento delle funzioni conferite per il decentramento amministrativo" previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. 17.01.2002, n. 2, ai fini di assicurare il finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli Enti Locali in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, della L.R. 13.04.2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112.
 

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

La legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" ha previsto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 9, della L.R. n. 11/2001, che il finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli Enti Locali, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge regionale, fosse assicurato mediante apposito Fondo denominato "Finanziamento delle funzioni conferite per il decentramento amministrativo", da collocarsi nella F.O. F0002" "Relazioni istituzionali", u.p.b.U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli Enti Locali".

La consistenza del Fondo per l'anno 2014 è determinata in complessivi Euro 3.408.000,00 derivanti dalla somma degli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa del bilancio regionale per l'Esercizio finanziario 2014, nn. 100172-100174-100175 della F.O. F0002 - u.p.b. U0006.

Occorre definire quindi, in attuazione della succitata normativa, i criteri di riparto del Fondo in oggetto, al fine di finanziare gli Enti Locali per le funzioni svolte nel corso dell'anno 2014, limitatamente a quelle conferite dalla Regione in attuazione della L.R. n. 11/2001 e che non trovano copertura in altri capitoli di bilancio, in relazione a specifiche leggi regionali. Tali funzioni, individuabili nell'ambito di molteplici settori di attività sono esercitate da Province, Comuni, Comunità Montane, U.L.S.S. e Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Come sancito nella precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 1806 del 03.10.2013 relativa alla determinazione dei criteri per l'anno 2013, si evidenzia opportunamente che per alcune funzioni o attività sono risultate assorbite le corrispondenti risorse finanziarie correlate alle funzioni già esercitate nelle stesse materie dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi del D.P.R. 616/77 e dalle successive norme intervenute ante L.R. 11/01.

Come ricordato, per l'anno 2013, i criteri di riparto del Fondo di cui all'oggetto, sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1806 del 03 ottobre 2013. In tale provvedimento è stato stabilito che la quantificazione specifica delle risorse da destinare a ciascun Ente fosse determinata nel modo seguente:

1) per quanto riguarda i Comuni, che venisse assegnata per una quota del 50% in base alla popolazione (dati ISTAT 2011) e per una quota del 50% legata al territorio (come superficie territoriale);

2) per quanto riguarda le Province, per una quota del 50% in base alla popolazione (dati ISTAT 2011), per una quota del 50% legata al territorio (come superficie territoriale);

3) per quanto riguarda le Comunità Montane, secondo i criteri indicati all'articolo 17, comma 2, lett. a)-b)-c)-d)-e) della L.R. n. 19 del 03.07.1992.

Considerato che, in attesa dell'attuazione, da parte della Regione, delle disposizioni della legge 56/2014 in tema di riordino delle funzioni delle Province diverse da quelle fondamentali, le stesse funzioni continuano a permanere in capo alle Province che ne devono assicurare l'esercizio fino alla data dell'effettivo subentro da parte dell'ente che verrà in futuro individuato (comma 89 art. 1 legge 56/2014).

Ciò premesso, si propone, innanzitutto, che il Fondo di cui all'oggetto, quantificato per l'anno 2014 nell'importo complessivo di Euro 3.408.000,00, venga ripartito secondo i seguenti criteri e con i dati ISTAT 2012 relativamente alla popolazione, e pertanto:

  1. per quanto riguarda le Province, per una quota del 50% in base alla popolazione (dati ISTAT 2012), per una quota del 50% legata al territorio (come superficie territoriale);
  1. per quanto riguarda i Comuni, per una quota del 50% in base alla popolazione (dati ISTAT 2012), per una quota del 50% legata al territorio (come superficie territoriale);
  1. per quanto riguarda le Comunità Montane e/o Unioni Montane, secondo i criteri di cui all'articolo 17, comma 2, lett. a)-b)-c)-d)-e) della L.R. 19 del 3.7.1992.

Si propone, inoltre, di demandare ad appositi decreti del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi: a) la determinazione specifica degli importi da destinare a ciascun Ente, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti sopracitati; b) l'impegno della spesa nei corrispondenti capitoli di competenza del bilancio 2014; c) la liquidazione degli importi medesimi, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) alle Province, per l'80%, in relazione alle funzioni trasferite dalla Regione, e per il restante 20% per le funzioni delegate dalla Regione, anche antecedenti alla L.R. 11/2001, dopo aver acquisito per queste ultime la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute nel 2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 39/2001; entrambe le quote verranno contestualmente liquidate nel 2015 e la quota del 20% nei limiti di quanto verrà rendicontato per l'esercizio delle funzioni delegate relative all'anno 2014;

b) alle Comunità Montane e/o Unioni Montane, per l'80%, in relazione alle funzioni trasferite dalla Regione, e per il restante 20%, per le funzioni delegate dalla Regione, dopo aver acquisito per queste ultime la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute nel 2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 39/2001; entrambe le quote verranno contestualmente liquidate nel 2015 e la quota del 20% nei limiti di quanto verrà rendicontato per l'esercizio delle funzioni delegate relative all'anno 2014;

c) ai Comuni, per l'80%, in relazione alle funzioni trasferite dalla Regione , e per il restante 20%, per le funzioni delegate dalla Regione, dopo aver acquisito per queste ultime la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute nel 2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 39/2001; entrambe le quote verranno contestualmente liquidate nel 2015 e la quota del 20% nei limiti di quanto verrà rendicontato per l'esercizio delle funzioni delegate relative all'anno 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-     VISTO l'articolo 2 c. 2 della L.R. n. 54/2012;

-    VISTO l'articolo 11, comma 9, della L.R. n. 11/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

-    VISTO l'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002;

-    VISTIgli articoli 42, 44 e 56, comma 2, della L.R. n. 39/2001;

-    VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 6 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), della L.R. n. 20/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

-    VISTA la L.R. n. 12 del 02.04.2014;

-    VISTA la L.R. n. 40 del 28.09.2012 art. 5, c. 4 - art. 7, c. 6;

-    VISTA la Legge n. 56 del 07.04.2014;

-    VISTA la D.G.R. n. 1806 del 03.10.2013;

-    VISTA la D.G.R. n. 2611 del 30.12.2013;

-    VISTA la D.G.R. n. 516 del 15.04.2014;

delibera

1.   di approvare i criteri e le modalità, come specificato in premessa, per il riparto per l'anno 2014 del Fondo per il finanziamento delle funzioni conferite agli Enti Locali, di cui all'oggetto, nell'importo complessivo di Euro 3.408.000,00 e così suddiviso secondo la specifica imputazione a bilancio per l'Esercizio finanziario in corso:

Anno 2014

  • Entità complessiva del Fondo: Euro 3.408.000,00
  • Quota da destinare alle Province Euro 2.658.000,00
  • Quota da destinare ai Comuni Euro 600.000,00
  • Quota da destinare alle Comunità Montane e/o Unioni Montane Euro 150.000,00

2.    di incaricare il Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, sia l'assunzione dell'impegno della spesa nei corrispondenti capitoli del Bilancio 2014, sia la quantificazione specifica degli importi da assegnare alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane e/o Unioni Montane, e sia la liquidazione degli importi medesimi, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nei punti 1. - 2. e 3. delle premesse della presente deliberazione, precisando che l'oggetto e la tipologia dell'obbligazione è di natura non commerciale;

3.   di determinare in Euro 3.408.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel Bilancio 2014 sui capitoli n. 100172 denominato "Trasferimento alle Amministrazioni comunali di finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite"; n. 100174 denominato "Trasferimento alle Comunità Montane di finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite"; n. 100175 denominato "Trasferimento alle Amministrazioni Provinciali di finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite";

4.   di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6.   di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro