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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1820 del 06 ottobre 2014
Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2014. Deliberazione/CR n. 74 del 17.06.2014 (L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3).
Il presente provvedimento individua criteri e modalità di attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna ammettendo a finanziamento spese di gestione e funzionamento in settori specifici per il miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti in 24 Comuni in situazione di elevato svantaggio individuati, tra i 171 Comuni destinatari, quali assegnatari dei contributi così determinati.
L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
Ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale" e sue successive modificazioni e/o integrazioni la Regione del Veneto intende promuovere, tra l'altro, interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna dando mandato alla Giunta Regionale di determinare con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione Consiliare procedure termini e modalità per l'attuazione dei medesimi.
Ai fini dell'applicazione della legge, nel Bilancio 2007 e nel Bilancio Pluriennale 2007-2009 è stato previsto all'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" per ciascuno degli esercizi 2007 - 2008 - 2009 uno stanziamento di complessivi Euro 11.000.000,00 per spese di investimento, di cui € 9.000.000,00 a favore dei Comuni delle aree svantaggiate di montagna. In seguito, per le stesse finalità e con riferimento a ciascun esercizio finanziario, i fondi per spese di investimento sono stati stanziati con leggi regionali di bilancio. Solo a partire dall'esercizio 2008 ed in presenza di apposito stanziamento in sede di bilancio, gli interventi regionali in oggetto hanno finanziato, allo stesso scopo, anche spese di gestione e di funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007).
Con riguardo ai Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e con riferimento al periodo 2007 - 2013 la Giunta Regionale ha pertanto individuato, con propri atti, le modalità operative per l'assegnazione dei contributi a favore di tali enti provvedendo a:
Relativamente agli interventi a sostegno delle spese di investimento (2007 - 2010), con successivi provvedimenti e previa trasmissione da parte degli Enti destinatari di apposite istanze di contributo corredate della documentazione prevista dai rispettivi provvedimenti che ne hanno determinato i criteri per l'assegnazione e di cui sopra, la Giunta Regionale ha quindi provveduto ad assegnare, fino all'esaurimento delle somme a tal fine stanziate per gli esercizi di riferimento e con riguardo ad un limite massimo contributivo assegnabile di volta in volta individuato, i contributi economici spettanti a ciascun Comune assegnatario demandandone la relativa liquidazione al Dirigente responsabile della competente struttura regionale (l'attuale Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi) previa specifica rendicontazione, da parte di ciascun Comune assegnatario, delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti/interventi oggetto dei finanziamenti regionali.
Diversamente e con riguardo agli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento (2008 - 2013), in ciascuna delle medesime deliberazioni la Giunta Regionale ha altresì individuato sia il numero dei Comuni assegnatari sia gli importi dei contributi economici a ciascuno spettanti (fino all'esaurimento delle somme a tal fine stanziate per gli esercizi di riferimento e con riguardo ad un limite massimo contributivo assegnabile ad ognuno rimasto invariato negli anni e pari ad euro 20.000,00) demandandone la relativa liquidazione al Direttore della medesima Sezione Enti Locali di cui sopra previa apposita richiesta di erogazione del contributo assegnato, con le modalità e la tempistica previste dagli stessi atti, da parte di ciascun assegnatario.
Complessivamente, nei sette anni di attuazione della legge regionale in oggetto (2007 - 2013), la Giunta Regionale ha realizzato quanto indicato nella tabella sottostante:
A spese di investimento (cap. 101023)
B spese di gestione e funzionamento (cap. 101064)
fondi stan- ziati (euro)
contri- buto mas- simo asse- gnabile (euro)
Co- muni desti- natari
Co- muni che hanno presen- tato doman- da di contri- buto
doman- de di contri- buto presen- tate
pro- getti / inter- venti presen- tati
Co- muni finan- z.ti
pro- getti / inter- venti finan- ziati
2007
9.000.000
200.000
171
127
143
207
47
94
0
2008
8.352.500
135.000
128
134
160
65
79
237.500
20.000
14
2009
123
135
157
71
91
2010
5.000.000
90.000
142
170
56
68
2011
2012
2013
300.000
24
31.352.500
513
554
694
239
332
1.375.000
I dati sopra indicati evidenziano una rilevante e progressiva riduzione delle risorse destinate agli interventi in questione sia per spese in conto capitale che per spese correnti (fatta eccezione per l'annualità 2009 per spese di investimento e per l'annualità 2013 per spese correnti) conseguente, anche, al significativo peggioramento dei conti pubblici ed alla crisi economica internazionale che hanno richiesto un processo generalizzato di razionalizzazione e contenimento della spesa ed un inasprimento tra le altre cose anche dei tetti di spesa previsti dal Patto di Stabilità Interno.
Ciononostante, la Regione del Veneto è comunque riuscita a garantire, a partire dall'anno 2011 e con riguardo ai Comuni montani, il rifinanziamento della L.R. 30/2007 in oggetto anche se limitatamente alle sole spese di gestione e funzionamento.
Per l'esercizio 2013 in particolare e in assenza di modifiche alla legge regionale in oggetto, la Giunta Regionale ha dato attuazione agli interventi in questione con la deliberazione n. 1739 del 3.10.2013 confermando i criteri e le priorità già adottati nel precedente periodo 2007 - 2012 per l'individuazione dello svantaggio ai fini dell'assegnazione (i tre indici sopra richiamati) ma aggiornando, in conseguenza della disponibilità dei dati statistici ufficiali degli ultimi censimenti ("Censimento Agricoltura 2010" ed il "Censimento popolazione e abitazioni 2011") la graduatoria "dello svantaggio" utilizzata nel periodo medesimo (2007 - 2012). Infatti, con il predetto provvedimento n. 1739/2013 la Giunta Regionale ha riconfermato quali destinatari degli interventi i 171 Comuni appartenenti alle 19 Comunità Montane del Veneto elencati in ordine decrescente di una graduatoria di "svantaggio socio-economico" (allegato A allo stesso atto) rideterminata sulla base degli aggiornamenti citati e dei valori ripresi dal Sistema Statistico regionale per la definizione delle fasce di svantaggio "lieve" - "medio" - "elevato" già utilizzati a partire dal primo anno di attuazione della legge (D.G.R. n. 4565/28.12.2007) nonchè individuato, quali assegnatari degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento per l'esercizio 2013 medesimo, i 24 Comuni elencati nell'ordine di graduatoria di cui all'allegato B al provvedimento stesso, in situazione di "elevato svantaggio" derivante dalla compresenza di tutti e tre gli indici di svantaggio previsti dall'art. 3 c. 2 della L.R. 30/2007 e con un punteggio totale di "svantaggio" compreso tra "53 e 28" (anziché compreso tra "53 e 38" come nel quinquennio suddetto, grazie al maggior importo disponibile).
Con Deliberazione/CR n. 74 del 17 giugno 2014 è stato chiesto il parere alla Prima Commissione Consiliare, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta del 9 settembre 2014, ha espresso parere favorevole.
ATTUAZIONE L.R. 30/2007 - ANNO 2014
Anche per il corrente anno 2014 ed in linea con la tendenza suddetta, la Regione del Veneto ha confermato la capacità di sostenere i Comuni delle aree svantaggiate di montagna. Infatti, con la Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 (BUR n. 36/2014) "Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2014 e Pluriennale 2014-2016", ha rifinanziato la L.R. 30/07 in oggetto con riferimento ai Comuni delle aree svantaggiate di montagna ed a sostegno di spese di gestione e funzionamento stanziando però un importo inferiore rispetto allo stanziamento del 2013 (€ 300.000,00) e riallineando il medesimo ai fondi stanziati per gli esercizi 2011 e 2012 (pari per ciascun anno ad € 200.000,00):
STANZIAMENTO ESERCIZIO 2014:
- spese di gestione e funzionamento: € 200.000,00 - capitolo 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30)
1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento.
Conformemente alla finalità della legge regionale di sostenere i Comuni svantaggiati di minore dimensione ed in conseguenza di tutto quanto sopra esposto si propongono all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti criteri di attuazione della medesima - anno 2014 che riconfermano quali destinatari degli interventi, come per il periodo precedente, i n. 171 Comuni di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, elencati in ordine decrescente nella graduatoria di "svantaggio socio-economico" come sopra rideterminata per l'annualità 2013 e come sotto dettagliatamente specificato.
2. SOGGETTI ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento.
Con riferimento alle sole spese di gestione e funzionamento in argomento, in analogia e continuità con quanto stabilito dai provvedimenti di approvazione dei criteri e modalità di attuazione della normativa regionale in oggetto relativamente al periodo 2008 - 2013 (rispettivamente D.G.R. n. 3230/28.10.2008, D.G.R. n. 2914/29.09.2009, D.G.R. n. 2858/30.11.2010, D.G.R. n. 1720/26.10.2011, D.G.R. n. 1744/14.08.2012 e D.G.R. n. 1739 del 03.10.2013) e richiamata l'esiguità delle risorse finanziarie (€ 200.000,00) disponibili per il corrente esercizio 2014 (nuovamente decurtate rispetto all'assegnazione 2013 e come sopra descritto), si propongono per il corrente anno 2014, quali assegnatari degli interventi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento, i 24 Comuni elencati nell'ordine di graduatoria di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione, in situazione di "elevato svantaggio" derivante dalla compresenza di tutti e tre gli indici di svantaggio previsti dall'art. 3 c. 2 della L.R. 30/2007 e con un punteggio totale di "svantaggio" compreso tra "53 e 28" (come avvenuto per la sola annualità 2013 conseguentemente al maggior importo disponibile) anziché tra "53 e 38" come per il precedente periodo 2008 - 2012.
3. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento
Si conferma anche per l'anno 2014 quanto stabilito dagli analoghi provvedimenti sopra specificati e cioè che il contributo regionale sia finalizzato a sostenere le spese di gestione e di funzionamento nei seguenti settori:
4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento
In considerazione dell'esiguità più volte richiamata dei fondi a disposizione anche per il corrente esercizio 2014, si propone di ritenere congruo, come per il passato, un limite massimo di assegnabilità per Comune non superiore ad € 20.000,00.
5. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento
Si propone altresì, per le stesse motivazioni già addotte, che l'assegnazione dei fondi venga effettuata dalla Giunta Regionale proporzionalmente al punteggio di svantaggio e per le quote a fianco di ciascun Comune indicate (allegato B parte integrante della presente deliberazione).
6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento
Analogamente a quanto già stabilito per il triennio precedente si propone, anche per il corrente esercizio 2014, di incaricare il Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi della liquidazione delle quote spettanti a ciascun Comune e come sopra assegnate (allegato B).
Ai fini pertanto dell'erogazione degli importi a ciascun Comune assegnati, i Comuni medesimi (allegato B) sono tenuti a presentare entro il 28/02/2015 apposita richiesta di erogazione dell'importo spettante e di cui al medesimo allegato B, al seguente indirizzo:
Regione del Veneto - Giunta Regionale
Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23
30121 Venezia.
La richiesta di erogazione del contributo dovrà obbligatoriamente essere corredata dei documenti sotto elencati e sottoscritti (ciascuno di essi) dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario:
In base all'istruttoria conseguente alla presentazione (termine al 28/02/2015) delle richieste di erogazione di cui sopra, il Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi provvederà con proprio atto, come sopra indicato, alla liquidazione delle somme spettanti ai Comuni assegnatari e per gli importi a fianco di ciascuno indicati e di cui al citato allegato B al presente atto, in relazione alle spese documentate dai medesimi e fino alla concorrenza del fondo a tal fine assegnato.
7. GESTIONE ECONOMIE
Eventuali economie derivanti da contributi liquidabili in misura minore rispetto agli importi assegnati saranno eventualmente utilizzate, tramite il medesimo provvedimento di erogazione dei contributi del Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi di cui al precedente punto 6., per incrementare la quota attribuita ai Comuni assegnatari e collocati nella graduatoria dell'allegato B.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30;
VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 4565/07, 3230/08, 2914/09, 2858/10, 1720/11; 1744/12 e 1739/13;
VISTO l'articolo 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'articolo 3 comma 3 della legge regionale del 26.10.2007 n. 30 che prevede l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;
VISTA la propria deliberazione/Cr n. 74 del 17/06/2014;
VISTO il parere della Prima Commissione consiliare rilasciato in data 9 settembre 2014;
VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
delibera
1. di approvare per il corrente esercizio 2014, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale del 26/10/2007 n. 30) in premessa indicate;
2. di confermare quali destinatari ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a della legge regionale medesima, per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate ed esclusivamente ai fini dell'assegnazione per l'anno 2014 dei contributi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento, i n. 171 Comuni ubicati nelle aree svantaggiate di montagna elencati secondo la graduatoria di "svantaggio socio-economico" di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
3. di individuare, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, quali assegnatari degli interventi di cui al precedente punto 1. i 24 Comuni in situazione di elevato "svantaggio socio-economico" elencati nella graduatoria di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione;
4. di assegnare, per le motivazioni in premessa specificate e parti integranti del presente deliberato, ai 24 Comuni in situazione di elevato "svantaggio socio-economico" di cui al precedente punto 3. i contributi negli importi a fianco di ciascuno indicati nell'allegato B;
5. di impegnare a favore dei Comuni elencati nell'allegato B parte integrante della presente deliberazione e di cui ai precedenti punti 3. e 4. la somma di € 200.000,00 sul Cap. 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (CODICI SIOPE: - codice di bilancio 1.05.03; codice gestionale: 1535);
6. di incaricare, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, il Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'erogazione con proprio atto dei contributi economici ai Comuni aventi diritto e collocati nella graduatoria di assegnazione dei precedenti punti 3. e 4. (allegato B) che presentino, con riferimento all'anno 2014, apposita domanda di erogazione del contributo nell'importo assegnato col presente provvedimento entro la data del 28/02/2015 e con le modalità ed i criteri in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportati;
7. di incaricare altresì il medesimo Direttore di cui al capoverso precedente dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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