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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 04 luglio 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1001 del 17 giugno 2014

Nuova disciplina di classificazione delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e degli accessori e pertinenze agli allestimenti mobili. Deliberazione N. 38/CR del 15 Aprile 2014.

Note per la trasparenza

Si approvano le superfici e le cubature delle unità abitative fisse e degli accessori e pertinenze degli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all'aperto.

L'Assessore Marino Finozzi di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato e con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013, ed entrata in vigore il 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (quinta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta, nonché per la cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue e che viene apprezzato dai numerosi turisti italiani e stranieri.

Nell'ambito delle differenti tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio regionale, un elemento di punta è sicuramente l'offerta ricettiva all'aperto. I dati consolidati per l'anno 2012 fotografano un segmento ricettivo che annovera 188 campeggi e villaggi turistici con le strutture a tre e quattro stelle che superano il 50% del totale. La ricettività "open air" in Veneto assicura in totale una disponibilità di oltre 226 mila posti letto, ma quello che è più significativo è il numero complessivo di presenze turistiche registrate presso campeggi e villaggi. Infatti il Veneto, nel solo anno 2012, ha registrato oltre 17 milioni e settecentomila pernottamenti 

Va peraltro considerato che le strutture ricettive all'aperto del Veneto hanno perseguito obiettivi comuni di: miglioramento della qualità, sviluppo ed integrazione dei servizi all'ospite, adeguamento della qualità dell'ambiente e della vacanza nella natura, per cui i campeggi e i villaggi turistici della regione sono il sistema di vacanza più strutturato d'Italia, molto apprezzato dai turisti tedeschi e del Nord Europa.

La classificazione delle strutture ricettive è un procedimento amministrativo, disciplinato dalla recente legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, agli articoli 31 e 32 ed è volto ad accertare e valutare i requisiti minimi obbligatori previsti dalla suddetta legge per ciascuna tipologia di struttura ricettiva, nonché a verificare la mancanza di omonimia tra strutture ricettive all'interno dello stesso comune.

La funzione amministrativa di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'articolo 32 della citata legge regionale, è attribuita alla Provincia competente per territorio e il provvedimento di classificazione ha una durata di cinque anni. Le informazioni sulle strutture ricettive raccolte dalle Province in sede di classificazione e trasmesse al Sistema Informativo Turistico Regionale soddisfano direttamente l'interesse pubblico regionale alla conoscenza dell'offerta turistica, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

L'individuazione di criteri uniformi di classificazione delle strutture ricettive all'aperto su scala regionale mira a soddisfare due importanti interessi pubblici:

  • la tutela del turista, in quanto il consumatore, tramite la classificazione della struttura ricettiva, basata su criteri certi e principi omogenei, può conoscere preventivamente le caratteristiche dei campeggi e dei villaggi turistici e così scegliere l'offerta ricettiva che meglio soddisfa le sue esigenze;
  • la tutela della leale concorrenza tra imprese turistiche, perché un efficace controllo pubblico sui requisiti dei campeggi e dei villaggi turistici tutela quegli operatori che sostengono costi economici per la classificazione assegnata, rispetto a quelli che, non avendoli sostenuti e con informazioni ingannevoli, possono fuorviare la clientela, prospettando servizi e qualità che le strutture non sono in grado di offrire.

La disciplina dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aperto era, sino ad oggi, contenuta negli articoli 28-29-30 e 31 della legge regionale n. 33/2002 e nei relativi allegati alla stessa legge regionale contrassegnati dalle seguenti lettere: L, M, N, O e P.

La nuova legge regionale n. 11/2013 prevede all'articolo 26 le seguenti due tipologie di strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici; la stessa legge regionale definisce tali tipologie ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

Nella definizione data dal legislatore regionale sono campeggi, o camping, le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare, mentre sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

In ordine alla nuova legge regionale di settore, va rilevata la delegificazione della normativa turistica, che attribuisce alla Giunta regionale la determinazione dei requisiti con provvedimento deliberativo, per cui, stabilite le sintetiche definizioni di strutture ricettive incentrate su alcuni requisiti principali, le stesse sono poi integrate da disposizioni attuative che individuano i requisiti di dettaglio delle strutture, relativi specialmente a dotazioni, attrezzature e servizi offerti ai turisti.

In relazione a ciò, l'articolo 31 della legge regionale, prevede che con provvedimento deliberativo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individui i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari.

Premesso quanto sopra, si ritiene di stabilire che la nuova disciplina di classificazione delle strutture ricettive all'aperto sia definita tenendo conto dei seguenti aspetti previsti dal comma 3 dell'articolo 31:

  • i livelli di classificazione, fino ad un massimo di cinque classi, contrassegnati da segni distintivi, rappresentati da una a cinque stelle;
  • le superfici e cubature minime dei locali di pernottamento in relazione ai posti letto;
  • le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e di servizi di interesse turistico;
  • i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
  • il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Con il presente provvedimento si intende proporre la disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e degli accessori e pertinenze agli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all'aperto, ai sensi dell'art. 31 della l.r. n. 11 del 2013, dopo aver sentito le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della ricettività all'aperto.

Il presente provvedimento si ispira alla tutela dei seguenti tre principi, previsti dall'art. 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese":

a) la libertà di iniziativa economica, quale principio riconosciuto dall'Unione europea;

b) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;

c) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea.

Il presente provvedimento persegue anche le finalità previste dall'art. 1 della l. r. n. 11/2013, di accrescimento della qualità dell'accoglienza dell'offerta turistica e di sostegno alle imprese turistiche.

In attuazione dei suddetti principi e finalità, il presente provvedimento propone nell'Allegato A alcune norme destinate alle strutture ricettive all'aperto, in materia di prevenzione ed igiene sui requisiti dimensionali e strutturali delle unità abitative fisse, nonché alcune norme edilizie per le installazioni mobili, con i seguenti contenuti principali:

a) approvazione di una nuova disciplina delle superfici e delle cubature delle unità abitative fisse, oggetto di nuova costruzione o di ristrutturazione, in conformità all'interesse di uno sviluppo della qualità dell'accoglienza dell'offerta turistica espresso dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della ricettività all'aperto, nel rispetto comunque delle norme in materia di igiene e prevenzione, a tutela della salute dell'ospite;

b) recepimento delle istanze, fortemente espresse da alcuni operatori turistici, di liberalizzazione dell'iniziativa economica anche nell'installazione di accessori e pertinenze agli allestimenti mobili; la suddetta liberalizzazione delle installazioni avviene comunque nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di edilizia, poiché sono installazioni di beni mobili provvisori e rimovibili che non comportano quindi una trasformazione permanente del territorio; per esigenze di tecnica giuridica è sembrato necessario precisare le dimensioni, la tipologia e la localizzazione delle suddette installazioni mobili anche per garantire il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo;

c) mantenimento di alcune norme edilizie, già previste nell'allegato L della l. r. n. 33/2002, disciplinanti le misure massime delle coperture supplementari accessorie alle unità abitative fisse ed agli allestimenti mobili di pernottamento, a tutela della qualità dell'accoglienza dell'offerta turistica, nonché per limitare la discrezionalità delle amministrazioni locali, in quanto possibile causa di equivoci interpretativi ed eventuali contenziosi con gli operatori turistici, in ordine alla regolamentazione edilizia di queste situazioni.

Si propone altresì di dare atto che dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento definitivo di disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e degli accessori e pertinenze agli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all'aperto, saranno abrogate, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 11/2013, le seguenti disposizioni della legge regionale n. 33/2002: l'allegato contraddistinto con la lettera L, comma 2, punti b) e c). 

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, il presente provvedimento è stato adottato dalla Giunta regionale ed è stata sentita la competente Commissione consiliare; pertanto in forza della suddetta norma la deliberazione n. 38/CR del 15 aprile 2014 è stata trasmessa al Consiglio regionale e nella seduta del 5 giugno 2014 la competente Commissione ha espresso parere favorevole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione CR n. 38 del 15 aprile 2014;

VISTO il parere N. 529 della sesta Commissione consiliare rilasciato il 5 giugno 2014 ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 11/2013;

delibera

1.   di approvare le "Disposizioni attuative di classificazione delle strutture ricettive all'aperto. Disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e degli accessori e pertinenze agli allestimenti mobili" riportate nell'Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.   di dare atto che dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento sono abrogate, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 11/2013, le seguenti disposizioni della legge regionale n. 33/2002: l'allegato contraddistinto con la lettera L, comma 2, punti b) e c).

3.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1001_AllegatoA_277097.pdf

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