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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 13 giugno 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 807 del 27 maggio 2014

Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.

Note per la trasparenza

Si provvede a definire il quadro complessivo dei requisiti strutturali e di servizio per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere in seguito a quanto stabilito dalla nuova legge regionale n. 11/2013, in materia di turismo.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (quinta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta, nonché per la cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto che viene apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Infatti le grandi potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno consentito di registrare nello scorso anno un totale di quasi 62 milioni di presenze nel territorio regionale.

Nell'ambito delle differenti tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio regionale, un elemento di punta è sicuramente l'offerta ricettiva alberghiera che annovera, 3.092 strutture alberghiere, e assicura una disponibilità di oltre 214.000 posti letto. Gli alberghi a tre stelle costituiscono quasi il 46 % dell'offerta ricettiva alberghiera, e di notevole entità appare anche il numero di alberghi a quattro e cinque stelle, che sommati rappresentano quasi il 18 % del numero complessivo delle strutture alberghiere.

La classificazione delle strutture ricettive è un procedimento amministrativo provinciale, disciplinato dalla recente legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, agli articoli 31 e 32 ed è volto ad accertare e valutare i requisiti minimi obbligatori previsti dalla suddetta legge per ciascuna tipologia di struttura ricettiva, nonché a verificare la mancanza di omonimia tra strutture ricettive all'interno dello stesso comune.

La funzione amministrativa di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'articolo 32 della citata legge regionale, è attribuita alla Provincia competente per territorio e il provvedimento di classificazione ha una durata di cinque anni. Le informazioni sulle strutture ricettive raccolte dalle Province in sede di classificazione e trasmesse al Sistema Informativo Turistico Regionale soddisfano direttamente l'interesse pubblico regionale alla conoscenza dell'offerta turistica.

La conoscenza delle strutture ricettive ovviamente non è fine a sé stessa, ma è utile per la successiva valorizzazione delle suddette risorse turistiche. Infatti, la Regione ha la necessità di conoscere il numero e le principali caratteristiche delle strutture ricettive per predisporre provvedimenti regionali fondati su dati significativi, aggiornati e completi, sia nell'ambito della programmazione regionale in materia di promozione turistica, sia nell'ambito dei provvedimenti regionali di finanziamento dei soggetti privati, ai fini della riqualificazione dell'offerta turistica.

L'individuazione di criteri uniformi di classificazione degli alberghi e delle altre strutture ricettive, su scala regionale mira a soddisfare altri due importanti interessi pubblici:

•      la tutela del turista, in quanto il consumatore, tramite la classificazione della struttura ricettiva, basata su criteri certi e principi omogenei, può conoscere preventivamente le caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture ricettive e può quindi scegliere l'offerta ricettiva che meglio soddisfa le sue esigenze;

•      la tutela della leale concorrenza tra imprese turistiche, perché un efficace controllo pubblico sui requisiti degli alberghi e delle altre strutture ricettive, tutela quegli operatori che sostengono costi economici per la classificazione assegnata, rispetto a quelli che, non avendoli sostenuti e con informazioni ingannevoli, possono fuorviare la clientela, prospettando servizi e qualità che le strutture non sono in grado di offrire.

La disciplina dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere era sino ad oggi contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge regionale n. 33/2002 e nei relativi allegati B, C, C bis, C ter, D, E. La nuova legge regionale n. 11/2013 prevede all'articolo 24 le seguenti quattro tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi. La stessa legge regionale, all'articolo 25, definisce le tipologie di strutture ricettive alberghiere, in modo molto sintetico, distinguendo le stesse secondo il criterio degli spazi offerti ai turisti, con particolare riferimento alle diverse tipologie di locali di pernottamento ed alla diversa capacità ricettiva.

Inoltre, non è più prevista, per le strutture ricettive in parola, la classificazione aggiuntiva facoltativa nella tipologia residenza d'epoca, anche se sono comunque fatte salve le residenze d'epoca già classificate in vigenza della legge regionale n. 33/2002; con l'attuale provvedimento inoltre la residenza d'epoca diventa una denominazione aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 11/2013.

In ordine alla nuova legge regionale di settore, va rilevata la delegificazione della normativa turistica, che attribuisce alla Giunta regionale la determinazione dei requisiti con provvedimento deliberativo, per cui, stabilite le sintetiche definizioni di strutture ricettive incentrate su alcuni requisiti principali, le stesse sono poi integrate da disposizioni attuative che individuano i requisiti di dettaglio delle strutture, relativi specialmente a dotazioni, attrezzature e servizi offerti ai turisti.

In relazione a ciò, l'articolo 31 della legge regionale, prevede che con provvedimento deliberativo, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individui i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari.

Per ragioni di semplificazione, di organizzazione operativa e di gestione delle specifiche problematiche, si ritiene di dare attuazione all'articolo 31 escludendo la formulazione di un unico provvedimento per tutte le tipologie di strutture ricettive (alberghiere, all'aperto e complementari) in quanto appunto, il testo che ne risulterebbe, sarebbe eccessivamente lungo, dispersivo e di difficile consultazione.

Pertanto, per le considerazioni sopra esposte e per motivi di omogeneità normativa e di maggiore chiarezza e comprensibilità del testo, con il presente provvedimento si provvede a disciplinare la classificazione delle seguenti strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.

Si propone, inoltre, di rinviare ad un successivo autonomo provvedimento la disciplina per la classificazione dell'albergo diffuso, poiché si tratta di una tipologia di struttura ricettiva alberghiera di nuova istituzione e con caratteristiche peculiari sia di tipo strutturale, sia di localizzazione territoriale, che richiedono ulteriori approfondimenti con gli operatori del settore.

In relazione a quanto sopra, quindi, successivamente a questo primo provvedimento di classificazione, ai sensi del citato articolo 31, si procederà con altri due separati provvedimenti che andranno ad individuare i requisiti, le procedure e la modulistica di classificazione per gli altri due gruppi di strutture ricettive: strutture ricettive all'aperto (articolo 26) e strutture ricettive complementari (articolo 27).

Premesso quanto sopra, si ritiene di stabilire che la nuova disciplina di classificazione delle strutture ricettive alberghiere sia definita tenendo conto dei seguenti aspetti previsti dal comma 3 dell'articolo 31:

•      i livelli di classificazione, contrassegnati da segni distintivi, rappresentati dal minimo di una stella fino ad un massimo di cinque stelle;

•      le superfici e cubature minime dei locali di pernottamento in relazione ai posti letto nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;

•      le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e di servizi di interesse turistico;

•      i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

•      il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Si propone, pertanto, di approvare nell'Allegato A al presente provvedimento le "Disposizioni attuative comuni per la classificazione, la denominazione e l'identificazione delle strutture ricettive alberghiere", esclusi gli alberghi diffusi, relative a:

a)      le denominazioni aggiuntive e sostitutive delle strutture ricettive;

b)      le altezze minime dei locali di pernottamento in relazione ai posti letto nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;

c)      i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

d)      i requisiti principali del modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Si propone inoltre di individuare i seguenti livelli di classificazione degli alberghi: 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 3 stelle superior, 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle, 5 stelle lusso, provvedendo a stabilire i relativi requisiti minimi di classificazione, sia strutturali, sia dotazionali sia di servizio, rubricati per ciascun livello nell'Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nell'Allegato C del presente provvedimento si provvede, invece, a individuare i requisiti minimi di classificazione relativi ai seguenti livelli di classificazione dei villaggi-albergo e delle residenze turistico-alberghiere: 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle.

Sempre in attuazione della legge regionale n. 11/2013, si rileva che l'articolo 29, prevede che la Giunta regionale possa adottare, per tenere conto dei vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale, un provvedimento che definisca la facoltà di utilizzare denominazioni aggiuntive o sostitutive delle strutture ricettive, rispetto a quelle definite nella citata legge. Conseguentemente, si ritiene utile ed opportuno conglobare nel presente provvedimento di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, anche quello che disciplina la facoltà di definire tali strutture con altre denominazioni.

Infine, necessita precisare che la legge regionale n. 11/2013, agli articoli 32, 33 e 34, prevede, altresì, l'elaborazione e l'adozione dei modelli regionali per la domanda di classificazione, per la segnalazione certificata di inizio attività e per la esposizione dei prezzi delle strutture ricettive. Si ritiene che l'individuazione del contenuto di tali atti, come pure l'individuazione grafica del modello del simbolo per esporre i segni distintivi della classificazione, possa rientrare tra gli atti di gestione tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di omogeneità e semplificazione, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 11/2013, delle disposizioni del presente provvedimento, nonché della legislazione vigente sia in materia di sportello unico delle attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.

Conseguentemente si propone di incaricare il Direttore della Sezione regionale Turismo, quale competente organo tecnico, ad individuare, per le strutture ricettive alberghiere, con propri decreti, in attuazione delle disposizioni ivi contenute nonché delle leggi vigenti in materia, i modelli regionali relativi al:

a)      simbolo grafico per esporre i segni distintivi della classificazione;

b)      modulo di domanda di classificazione e relativi allegati;

c)      modulo di segnalazione certificata di inizio attività;

d)      modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento;

e)      modulo del cartellino prezzi esposto in ogni camera, suite, unità abitativa.

f)       modulo per la comunicazione di variazione del periodo di apertura della struttura ricettiva.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, il presente provvedimento è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare; pertanto in forza della suddetta norma la deliberazione n. 10/CR dell'11 febbraio 2014 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del previsto parere.

La sesta Commissione consiliare nella seduta del 24 aprile 2014 ha espresso all'unanimità il parere favorevole in ordine alla deliberazione n. 10/CR citata, indicando delle prescrizioni modificative degli Allegati A e B della citata CR, che si ritengono sostanzialmente tutte accoglibili nel merito.

Si propone quindi di approvare le modifiche agli Allegati A e B della Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014, in adesione alle prescrizioni contenute nel parere della sesta Commissione consiliare rilasciato il 28 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r.n.11/2013.

Si propone di dare atto che dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento saranno abrogate - ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 11/2013 - le seguenti disposizioni della legge regionale n. 33/2002 limitatamente alle strutture ricettive alberghiere:

-      l'articolo 4, comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41;

-      gli articoli 22, 23, 24, nonché gli articoli da 32 a 43;

-      gli allegati contraddistinti con le lettere da B a E;

-      gli allegati H, I e Q.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare gli articoli 29, 31 e 32;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione CR n.10 dell'11 febbraio 2014;

VISTO il parere n. 508 della sesta Commissione consiliare rilasciato il 28 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 11/2013.

delibera

1.    di approvare i criteri, i requisiti e le procedure per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere), ai sensi degli articoli 29, 31 e 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, rinviando, per i motivi citati in premessa, ad un successivo provvedimento la disciplina per la classificazione dell'albergo diffuso;

2.    di approvare, recependo le prescrizioni contenute nel parere della sesta Commissione consiliare, n. 508 del 28 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. n.11/2013, i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a)     le "Disposizioni attuative comuni per la classificazione, la denominazione e l'identificazione delle strutture ricettive alberghiere", riportate nell'Allegato A);

b)     i livelli di classificazione degli alberghi: 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 3 stelle superior, 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle, 5 stelle lusso, approvando i relativi requisiti minimi strutturali, di dotazione e di servizio per la classificazione, contenuti nell'Allegato B);

c)     i livelli di classificazione dei villaggi-albergo e delle residenze turistico -alberghiere: 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, approvando i relativi requisiti minimi strutturali, di dotazione e di servizi per la classificazione contenuti nell'Allegato C);

3.    di incaricare il competente Direttore della Sezione regionale Turismo di individuare, per le strutture ricettive alberghiere, con propri decreti, in attuazione delle disposizioni del presente provvedimento nonché delle leggi vigenti in materia, i modelli regionali relativi al:

-     simbolo grafico per esporre i segni distintivi della classificazione;

-     modulo di domanda di classificazione e relativi allegati;

-     modulo di segnalazione certificata di inizio attività;

-     modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento;

-     modulo del cartellino prezzi esposto in ogni camera, suite, unità abitativa.

-     modulo per la comunicazione di variazione del periodo di apertura della struttura ricettiva;

4.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.    di dare atto che, dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, sono abrogate - ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 11/2013 - le seguenti disposizioni della legge regionale n. 33/2002 limitatamente alle strutture ricettive alberghiere:

-      l'articolo 4, comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41;

-      gli articoli 22, 23, 24, nonché gli articoli da 32 a 43;

-      gli allegati contraddistinti con le lettere da B a E;

-      gli allegati H, I e Q .

6.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale http://www.regione.veneto.it/web/turismo.

(seguono allegati)

807_AllegatoA_275807.pdf
807_AllegatoB_275807.pdf
807_AllegatoC_275807.pdf

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