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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 13 del 31 gennaio 2014


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2872 del 30 dicembre 2013

Istruzioni operative per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, art. 5, lettere b) e c).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si ritiene di approvare le istruzioni operative per l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti relativamente a quanto previsto all’art. 5,  lettere b) e c) della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

L'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti è disciplinata dall'art. 5 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo".

Il D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 del Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito le modalità attuative per l'iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 5 della L.r. n. 27/2009 istituisce il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti subordinandola al possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti:

-       lettera b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

-       lettera c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche.

E' certamente necessario utilizzare una pluralità di indicatori di valutazione di rappresentatività e tener conto del complesso dei requisiti prescritti a tal fine dalla normativa vigente, ma appare evidente che il numero delle adesioni resta il criterio principale e più oggettivo di valutazione dell'effettiva rappresentatività di un'associazione e che una scarsa verificabilità e trasparenza di tale requisito vanificherebbe la necessaria selezione di rappresentatività o rischierebbe di indirizzarla in maniera eccessiva su parametri meno oggettivi.

In tale ambito, senza alcuna compressione della piena libertà associativa ed organizzativa ad altri fini - considerato che l'iscrizione nell'elenco non costituisce naturalmente requisito di svolgimento dell'attività associativa e di tutela dei consumatori, bensì solo il presupposto per il formale riconoscimento di rappresentatività delle associazioni da parte delle pubblica amministrazione e per il conseguente utilizzo delle particolari prerogative previste dal Codice del consumo per le associazioni iscritte nell'elenco - si intende richiamare i requisiti minimi che tali adesioni devono possedere per essere utilmente considerate e verificate, per evitare che vengano prese in considerazione iscrizioni troppo risalenti nel tempo e per le quali l'attualità dell'adesione non possa essere concretamente verificata.

Inoltre per precisare quali iscritti all'associazione siano da considerare validi ai fini dell'iscrizione al Registro, si ritiene di introdurre il riferimento alle iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico, ma effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione. In tale modo si fa riferimento alle adesioni concretamente verificabili, pur lasciando alternative sufficienti a non limitare le diverse scelte organizzative delle singole associazioni.

Tale scelta è giustificata dall'opportunità di mantenere flessibilità a tale prescrizione, in modo da poter conciliare nel tempo l'esigenza di contrastare comportamenti volti ad eludere le possibilità di controllo e ogni effettivo impegno associativo in fase di adesione con quella di mantenere libertà alle singole scelte organizzative delle associazioni, anche quando le stesse decidano di chiedere l'iscrizione nell'elenco.

Per i controlli delle dichiarazioni sostitutiveprodotte dalle associazioni in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco regionale, si prevede che la Regione possa effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione dell'ultimo biennio.

Quanto alla presenza di sportelli sul territorio, si ritiene di precisare quali siano i requisiti necessari ai fini del riconoscimento delle sedi per l'iscrizione al Registro.

Tale indicazione è motivata dalla necessità di stabilire degli standard minimi a cui devono attenersi le Associazioni al fine di poter consentire agli utenti l'identificazione chiara ed evidente degli uffici a cui si rivolgono. Infatti a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati dall'Ufficio regionale competente per la materia, sono state rilevate criticità in ordine al riconoscimento di sedi spesso prive di segni distintivi dell'Associazione quali targhe, campanelli, recapiti telefonici o in situazioni di promiscuità con abitazioni private.

Per quanto sopra esposto e anche al fine di allineare la normativa regionale e nazionale, si propone di approvare le "Istruzioni operative" per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, art. 5, lettere b) e c), come da Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

VISTO in particolare l'art. 5, lettere b) e c) della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;

VISTO il D.M. del Ministero dello Sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo";

delibera

1.       di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;

2.       di approvare le "Istruzioni operative" per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, art. 5, lettere b) e c), come da Allegato A al presente provvedimento;

3.       di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente provvedimento;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

2872_AllegatoA_266719.pdf

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