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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 17 gennaio 2014


Materia: Statistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2433 del 20 dicembre 2013

Approvazione delle Linee guida per il processo di standardizzazione delle banche dati regionali.

Note per la trasparenza:

La presente delibera prevede l'approvazione del documento contenente le Linee guida per il processo di standardizzazione delle banche dati in possesso dell'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire l'integrazione e l'omogeneità dei flussi informativi di competenza regionale.

 

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La nostra società è sempre più basata sulla produzione e sulla circolazione di conoscenze e nella quale le idee costituiscono a buon diritto una nuova tipologia di bene capitale.

In particolare, si registra le crescente consapevolezza che le informazioni - e in particolare tutte quelle promananti da atti formali e ufficiali di una Pubblica Amministrazione - costituiscano un nuovo tipo di patrimonio, di valore significativo anche sotto il profilo economico, che può essere gestito e utilizzato a beneficio non solo di chi le detiene, ma dell'intera collettività di riferimento.

Muovendo da questo presupposto, la Giunta regionale - nell'ambito del processo di semplificazione avviato con la DGR n. 1599 dell'11.10.2011 e proseguito con la DGR n. 1419 del 31.7.2012 - ha dato vita ad un apposito Gruppo tecnico di semplificazione, costituito da Dirigenti e funzionari di diversi settori dell'Amministrazione, per affrontare il tema della standardizzazione delle banche dati.

E' osservazione comune che l'Amministrazione regionale, come ogni altra Pubblica Amministrazione, dispone di una considerevole mole di dati in archivi formati e gestiti, con vario livello di informatizzazione, per finalità amministrative, ovvero per la gestione dei processi di propria competenza.

A questo proposito, va osservato che ogni archivio amministrativo, per quanto generato da esigenze di carattere gestionale, è una potenziale e preziosa fonte di informazioni. In specie, esso può diventare uno strumento conoscitivo nella misura in cui le informazioni registrate siano strutturate e collegate tra loro secondo un modello logico che ne consenta l'utilizzo a fini conoscitivi: un archivio amministrativo così strutturato ha il rango di banca dati e diventa uno strumento potente di consultazione e indagine nella mani della Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, i dati gestionali o amministrativi spesso non sono in sé idonei ad essere elaborati o riutilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti, e in particolare a scopi conoscitivi e di supporto all'attività programmatoria.

Come evidenziato da un'indagine sulle banche dati regionali recentemente condotta dalla Direzione Sistema Statistico Regionale, spesso il patrimonio informativo regionale è frammentato, poiché è detenuto dall'ufficio competente senza essere opportunamente condiviso e "messo in rete" con altri sottosistemi informativi regionali, ed eterogeneo sotto il profilo dei contenuti e del grado di strutturazione, anche informatica.

In questo senso occorre intervenire su un ganglio vitale del sistema di funzionamento dell'Amministrazione, quello che presiede alla creazione alla circolazione di dati informativi, allo scopo di liberare le potenzialità inespresse delle banche dati regionali, attraverso lo strumento della standardizzazione intesa come processo dinamico di valorizzazione, omogeneizzazione, interscambiabilità e integrazione dell'ingente patrimonio informativo a vario titolo nella disponibilità della Giunta regionale.

Pertanto, la standardizzazione delle banche dati appare trasversale alle competenze e alle funzioni regionali e al tempo stesso funzionale all'obiettivo generale della semplificazione dell'azione amministrativa, dal momento che una sua efficiente implementazione consentirebbe di incrementare il valore informativo dei dati già in possesso dell'Amministrazione (sia al suo interno che nei rapporti con le altre Amministrazioni e con i cittadini), diminuendo la ridondanza, le duplicazioni e la frammentarietà delle informazioni.

La standardizzazione, quindi, attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei flussi informativi, consente un risparmio di tempo e di risorse economiche sia in capo agli uffici che ai soggetti che costituiscono la fonte delle informazioni, abbattendo il cosiddetto "onere informativo" posto a carico dei soggetti rispondenti.

Il valore informativo di una banca dati dipende essenzialmente dalla qualità della sua struttura e dei suoi contenuti e dalla capacità di integrarsi e dialogare in modo efficace con altri archivi amministrativi.

Sotto il primo profilo, occorre assicurarsi che la banca dati obbedisca a criteri minimi di qualità interna; è infatti determinante garantire l'attendibilità dell'informazione ufficiale, per cui i dati dovranno essere quanto più possibile completi, accurati, coerenti, verificabili, trasparenti, accessibili, comparabili e non ridondanti.

Sotto il secondo profilo, una volta assicurata la qualità intrinseca della banca, occorre pensare ad una complessiva architettura capace di gestire in modo efficiente i sottosistemi informativi secondo il modello dell'interoperabilità contenutistica e tecnico-informatica: lo scopo è quello di garantire il dialogo tra le banche dati, perché in questo modo viene potenziato, in ossequio ai principi di efficienza ed economicità, il valore informativo dei dati in possesso dell'Amministrazione regionale.

Seguendo questo progetto di evoluzione, con un nuovo approccio culturale, il processo di standardizzazione delle banche dati permetterà, attraverso il contributo sinergico di tutti coloro che operano all'interno dell'Amministrazione, di semplificare l'azione amministrativa, ottimizzando il rapporto con i cittadini, i soggetti economici e le formazioni sociali e promuovendo altresì un miglioramento del circuito conoscitivo tra gli uffici dell'Amministrazione, finalizzato a rendere la sua azione più efficiente, rapida ed economica.

Il percorso che si propone in questa sede, inoltre, non solo presuppone l'osservanza formale, ma garantisce una piena attuazione sostanziale della normativa in materia di dati delle pubbliche amministrazioni - e in primo luogo delle disposizioni sull'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sulla tutela della riservatezza dei dati personali (d.lgs. 196/2003), sugli open data (l. 221/2012) e sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013) - e promuove il coordinamento delle iniziative regionali di semplificazione e open government, nel cui ambito la gestione delle informazioni costituisce un punto essenziale.

Per promuovere tale processo occorre anzitutto imprimere un cambiamento culturale nel modo in cui vengono pensati e gestiti gli archivi e le banche dati all'interno dell'amministrazione: le banche dati devono essere interpretate da tutti gli operatori, in primo luogo quelli istituzionali, come un giacimento di informazioni utile per conoscere i fenomeni da governare e sostenere la programmazione regionale, sia generale che territoriale, senza la necessità di nuovi e ingenti investimenti, ma semplicemente razionalizzando e riutilizzando l'esistente.

Per tali motivi, in questa sede si propone di approvare il documento contenente le Linee guida per il processo di standardizzazione delle banche dati (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tale documento si propone di fornire a tutte le strutture della Giunta regionale le prime indicazioni operative sulle buone pratiche da assumere in tema di costruzione e gestione di una banca dati, informazioni sugli archivi, interoperabilità e qualità degli archivi e sicurezza informatica.

Naturalmente, un progetto siffatto richiede necessariamente una condivisione delle finalità e della metodologia da parte di tutte le strutture regionali che dispongono di banche dati.

Pertanto, al fine di garantire un adeguato presidio al progetto che, proprio per il suo carattere intrinsecamente evolutivo e culturale, è necessariamente di lungo termine, si propone altresì di creare un'apposita area nella rete intranet dedicata alla tematica, in cui raccogliere e condividere le informazioni, i documenti operativi e le best practices sulla creazione e gestione delle banche dati.

Inoltre, appare opportuno incaricare i dirigenti regionali delle strutture competenti per i sistemi informativi, statistici e geografici di supportare le strutture operative nelle operazioni di:

1.                 creazione, modifica o aggiornamento di una banca dati o della relativa modulistica;

2.                 creazione e gestione dell'archivio storico di una banca dati;

3.                 selezione delle fonti informative ed impiego di codifiche ufficiali e metadati;

4.                 strutturazione logico-informatica della banca dati.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          vista la L.R. 29 marzo 2002, n. 8, recante "Norme sul sistema statistico regionale", ed in particolare l'art. 3, c. 1, lett. b);

-          vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

-          vista la L. 17 dicembre 2012, n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

-          visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

-          visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

-          visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

-          viste la DGR n. 1599 dell'11.10.2011;

-          vista la DGR n. 1419 del 31.7.2012.

delibera

1.       di adottare, viste le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, il documento contenente le Linee guida per il processo di standardizzazione delle banche dati (Allegato A);

2.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.       di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico regionale affinchè, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e l'Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e Cartografia, provveda all'adozione degli atti connessi e comunque necessari per l'attuazione del presente provvedimento e delle relative azioni;

4.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2433_AllegatoA_264926.pdf

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