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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 116 del 31 dicembre 2013


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2291 del 10 dicembre 2013

Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 5 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto di carattere interregionale a 20 kV per l'inserimento della nuova cabina Villa Frattina nei comuni di Pravisdomini (PN) e Meduna di Livenza (TV).

Note per la trasparenza

L'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, detta disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali. In particolare il comma 5 dell'articolo prevede che, per le opere ricadenti nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni. L'intesa oggetto della deliberazione riguarda la realizzazione della derivazione interrata a 20 kV nei comuni di Pravisdomini (PN) e Meduna di Livenza (TV) per l'inserimento della nuova cabina Villa Frattina.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il comma 5 dell'art. 1-sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di energia elettrica", come convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, prevede che le regioni debbano disciplinare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle reti energetiche di competenza regionale stabilendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate.

La Regione del Veneto ha delegato alle Province l`autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti di competenza regionale, ai sensi della L.R. 6 settembre 1991 n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" (art. 89, comma 7 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11).

La Regione del Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti" ha stabilito, agli articoli 12 e 18, che gli elettrodotti di carattere interregionale che interessano il territorio della Regione Veneto, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, previo raggiungimento di intesa tra le amministrazioni regionali interessate.

La Società Enel Distribuzione S.p.A. in data 18 luglio 2012 ha richiesto alla Provincia di Treviso, ai sensi dell`art. 89, comma 7 della L.R. del Veneto n. 11 del 13 aprile 2001, l`autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto di carattere interregionale a 20 kV per l'inserimento della nuova cabina Villa Frattina nei comuni di Pravisdomini (PN) e Meduna di Livenza (TV), per il tratto ricadente in territorio veneto.

Con istanza dell'8 marzo 2013 la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha richiesto alla Regione del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 12 della L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica in oggetto per il tratto ricadente in Friuli Venezia Giulia.

Il tracciato della linea elettrica in argomento interessa i comuni di Pravisdomini, in provincia di Pordenone, per 410 metri e Meduna di Livenza, in provincia di Treviso, per 120 metri.

Per la parte dell'elettrodotto ricadente in territorio veneto, la Provincia di Treviso, con nota prot. n. 2013/0000604 del 3 gennaio 2013, ha provveduto a convocare la Commissione Provinciale Elettrodotti per il giorno 10 gennaio 2013. In tale occasione la Commissione ha espresso parere favorevole sul progetto, subordinatamente all'osservanza, da parte della Società Enel Distribuzione S.p.A., delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e dalle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

La Provincia di Treviso, con nota prot. n. 2013/0048284 del 24 aprile 2013, ha quindi trasmesso alla Regione del Veneto il verbale della Commissione Provinciale Elettrodotti del 10 gennaio 2013.

La Regione del Friuli Venezia Giulia, con nota prot. SENER/14547/EN/1302.1 del 24 aprile 2013, ha dato avvio al procedimento e ha altresì indetto una Conferenza di Servizi Unificata per l'approvazione del progetto, relativamente al tratto di propria competenza.

In data 20 giugno 2013 presso la Regione del Friuli Venezia Giulia si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi Unificata a seguito della quale è stato espresso il parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

Tutto ciò considerato si riconosce la necessità della realizzazione della linea elettrica interregionale, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni espresse dalla Provincia di Treviso di seguito riportate, con riferimento alla parte di tracciato ricadente in territorio veneto:

  1. la Società Enel Distribuzione S.p.A. è obbligata ad eseguire, anche durante l'esercizio della linea elettrica, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Per la parte di tracciato ricadente in territorio friulano la Regione Friuli Venezia Giulia, in applicazione dell'art. 18 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, ha provveduto, con deliberazione n. 2204 del 22 novembre 2013, ad esprimere l'intesa sul progetto relativo all'elettrodotto interregionale in argomento, subordinatamente al rispetto delle raccomandazioni espresse nel verbale della Conferenza di Servizi Unificata e dettagliatamente riportate nell'allegato alla deliberazione stessa.

I provvedimenti finali di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea saranno rilasciati dai soggetti competenti ai sensi delle rispettive normative regionali per la parte di tracciato ricadente nel proprio territorio. In particolare, il provvedimento finale di autorizzazione sarà rilasciato in Veneto dalla Provincia di Treviso, competente ai sensi dell'art. 89, comma 7 della L.R. Veneto n. 11 del 13 aprile 2001 ed in Friuli Venezia Giulia dalla stessa Regione, con decreto dirigenziale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. Friuli n. 19 del 11 ottobre 2012.

Si rappresenta inoltre che:

  • copia del provvedimento finale di autorizzazione, per il tratto ricadente nella Regione del Veneto, sarà trasmesso dalla Provincia di Treviso alla Regione del Veneto e alla Regione del Friuli Venezia Giulia
  • copia del provvedimento finale di autorizzazione, per il tratto ricadente in Regione Friuli Venezia Giulia, sarà trasmesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla Regione del Veneto ed alla Provincia di Treviso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art.1-sexies, comma 5 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290;

VISTA la L.R.. 6 settembre 1991, n. 24;

VISTO l'art. 89 della L.R.. 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la nota prot. n. 1346293 del 18 luglio 2012 con la quale la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha richiesto alla Provincia di Treviso il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in argomento per la parte ricadente in territorio veneto;

VISTA la nota prot. n. SENER/8761/EN/1302.1 del 8 marzo 2013 con la quale la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha richiesto alla Regione del Friuli Venezia il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in argomento per la parte ricadente in territorio friulano;

VISTA la nota prot. 2013/0000604 del 3 gennaio 2013 con la quale la Provincia di Treviso ha convocato la Commissione Provinciale Elettrodotti;

VISTA la nota prot. 2013/0048284 del 24 aprile 2013 con la quale la Provincia di Treviso ha trasmesso alla Regione del Veneto il verbale della Commissione Provinciale Elettrodotti;

VISTA la nota prot. SENER/14547/EN/1302.1 del 24 aprile 2013 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha dato avvio al procedimento e ha indetto una Conferenza di Servizi Unificata;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi Unificata del 20 giugno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia e l'allegato nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del 6 giugno 2013

delibera

  1. di esprimere ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 5, del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di energia elettrica", come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290, l'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia riconoscendo la necessità e l'utilità della costruzione dell'elettrodotto di carattere interregionale a 20 kV per l'inserimento della nuova cabina Villa Frattina nei comuni di Pravisdomini (PN) e Meduna di Livenza (TV);
  2. di subordinare la realizzazione dell'opera al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni espresse dalla Provincia di Treviso con riferimento alla parte di tracciato ricadente in territorio veneto, riportate nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  3. di procedere alla trasmissione dei provvedimenti finali di autorizzazione secondo quanto illustrato in premessa;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Provincia di Treviso;
  5. di incaricare l'Unità di Progetto Energia dell'esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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