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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 101 del 26 novembre 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2010 del 04 novembre 2013

Nuova fase di realizzazione in ambito regionale del sistema REACH (Registrazione, valutazione, autorizzazione, e restrizione delle sostanze chimiche) di cui al Reg. (CE) n. 1907 del 18.12.2006. Attribuzione all'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" delle funzioni riguardanti l'Autorità competente regionale REACH.

Note per la trasparenza
In relazione alla necessità di assicurare un'efficace organizzazione del sistema regionale REACH secondo un criterio di maggiore radicamento delle attività da realizzare in ambito regionale, si incarica l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" a svolgere le funzioni di Autorità regionale competente. Questa deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Note per la trasparenza:

In relazione alla necessità di assicurare un'efficace organizzazione del sistema regionale REACH secondo un criterio di maggiore radicamento delle attività da realizzare in ambito regionale, si incarica l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" a svolgere le funzioni di Autorità regionale competente. Questa deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 523 del 2.3.2010 la Giunta Regionale ha delineato l'assetto istituzionale necessario in ambito regionale per assicurare gli adempimenti previsti con il Reg. (CE) n. 1907/2006 del 18/12/2006 che ha istituito nell'U.E. il sistema REACH (Registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche), entrato in vigore il 1.6.2007.

In tal senso, sulla base della conseguente normativa statale - L. 6.4.2007 n. 64 ed il D.M. Salute del 22.11.2007 - è stata individuata l'Autorità competente regionale in materia REACH.

Tale funzione è da considerarsi strategica nell'intento di prevedere un riferimento istituzionale in grado di realizzare, in collegamento con l'Autorità nazionale REACH insediata presso il Ministero della Salute, un impianto organizzativo di ambito regionale, al fine di sostenere l'insieme degli adempimenti richiesti dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche con sede in Helsinki) in attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006 citato.

Gli adempimenti attuati sono rappresentati nel Veneto dalla realizzazione dei Piani di controllo regionale REACH negli anni 2011 e 2012 (approvati rispettivamente con le DGR n. 2019 del 29.11.2011 e n. 2324 del 20.11.2012) e dalla assegnazione delle 10 postazioni informatiche per la costituzione della rete informativa, assegnazione avvenuta con l'approvazione della citata DGR n. 2019/2011.

Pertanto, con la suddetta DGR n. 523/2010 sono state attribuite, nel primo periodo di avvio del sistema REACH regionale, le funzioni di Autorità regionale competente alla Direzione Regionale Prevenzione, considerata la necessità di soddisfare in termini coerenti l'esigenza di garantire un impianto organizzativo al sistema REACH in ambito regionale.

Nello svolgimento delle funzioni suddette la Direzione Regionale Prevenzione è stata incaricata ad assumere un ruolo istituzionale per assicurare:

1.       un'attività di comunicazione e coordinamento, con particolare riguardo all'interscambio di informazioni con l'Autorità nazionale competente;

2.       la promozione di un'iniziativa regionale volta a definire, in collaborazione con le Aziende ULSS e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006, i ruoli, le competenze e le articolazioni organizzative territoriali per sviluppare la rete operativa regionale del sistema REACH;

3.       la predisposizione degli atti regionali che - in collegamento trasversale con altre strutture regionali - sono richiesti per la realizzazione complessiva del sistema REACH a livello regionale.

Oltre alle funzioni assegnate alla Direzione Regionale Prevenzione relativamente ai compiti di Autorità competente regionale REACH, con la DGR n. 523/2010 sono state delineati il Gruppo Regionale REACH ed il Comitato Tecnico Regionale di Coordinamento REACH.

Il Gruppo Regionale REACH ed il Comitato Tecnico Regionale di Coordinamento REACH, considerata la fase transitoria caratterizzante le attività REACH regionali finora svolte, non hanno ancora dispiegato la loro operatività e potranno essere attivi solo in coincidenza con l'avvio a regime del sistema regionale REACH.

Il Gruppo Regionale REACH è stato regolarmente costituito ed i membri che lo compongono sono stati nominati con Decreto della Dirigente della Direzione regionale Prevenzione n. 56 del 9.11.2011. Il Comitato Tecnico Regionale di Coordinamento RECH sarà costituito a breve, sulla base delle designazioni dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS con sede nel capoluogo di provincia, così come chiesto con nota della Direzione Regionale Prevenzione n. 376386 del 10.9.2013.

Tali designazioni sono conseguenti alla conclusione del percorso formativo avviato attraverso la realizzazione del Progetto Regionale REACH con DGR n. 3461 del 30.12.2010.

Si sottolinea che l'attuazione del "Progetto Regionale REACH", attraverso lo svolgimento delle Linee "Vigilanza" e "Formazione" (affidate all'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo) e della Linea "Assistenza" (condotta dall'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale") ha accompagnato la fase di prima attuazione della disciplina REACH in ambito regionale, al fine di predisporre le condizioni per garantire gli adempimenti richiesti dal Reg. (CE) n. 1907/2006 e per orientare i vari soggetti istituzionali, in particolare le Aziende ULSS e l'ARPAV, nonché le imprese che in ambito regionale producono od importano sostanze chimiche, a seguire puntualmente le disposizioni connesse alla realizzazione del sistema REACH.

Con la conclusione al 30 giugno 2013 del Corso organizzato dall'Università Cà Foscari, rivolto ad un gruppo selezionato di operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e dell'ARPAV, è stato completato l'intero percorso dell'intervento formativo previsto con la DGR n. 3461/2010.

In questa fase di consolidamento del sistema regionale REACH è opportuno assegnare le funzioni di Autorità competente regionale REACH, finora svolte dalla Direzione Regionale Prevenzione, all'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", soggetto istituzionale territoriale che, nell'ambito del Progetto Regionale REACH, ha curato la realizzazione della Linea "Assistenza". L'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", ha finora contribuito allo svolgimento dell'attività di vigilanza REACH in ambito regionale e ha partecipato con proprio personale qualificato alle prime iniziative di formazione organizzate a livello nazionale dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità in materia di REACH.

Inoltre la stessa Azienda ULSS, secondo quanto previsto con la DGR n. 3461/2010, ha approntato ed attivato, presso il proprio Dipartimento di Prevenzione, il sito WEB www.reachregioneveneto.it, ha provveduto ad assegnare, su incarico regionale, le postazioni informatiche REACH presso le Aziende ULSS aventi sede nel capoluogo di provincia e presso l'ARPAV, ha pubblicato e diffuso il volume "REACH e CLP - Raccolta delle normative" ed altri opuscoli informativi rivolti agli operatori istituzionali e alle imprese, promuovendo - in collaborazione con le altre Aziende ULSS ed il mondo produttivo - incontri informativi e di sensibilizzazione, su base provinciale, circa l'importanza del Reg. (CE) n. 1907/2006 e sulle sue implicazioni pratiche.

Si ritiene, pertanto, che l'Azienda ULSS n. 10, in virtù dell'esperienza fin qui maturata e per la competenza acquisita nell'ambito della problematica REACH, sia soggetto idoneo a sostenere il ruolo di Autorità competente regionale REACH.

A tal fine si precisa che, restando in capo alla Direzione Regionale Prevenzione il collegamento con il Ministero della Salute in materia di REACH e la predisposizione degli atti regionali di programmazione riguardanti il funzionamento del sistema regionale REACH, l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" assumerà competenza relativamente al coordinamento della rete regionale informatica REACH e degli operatori ad essa dedicati e alla gestione operativa dell'attività di vigilanza attraverso la diffusione delle necessarie informazioni ai soggetti istituzionali coinvolti.

La stessa Azienda ULSS assicurerà tali funzioni in stretto collegamento e attraverso una costante interazione con la Direzione Regionale Prevenzione.

Ciò posto, al fine di pervenire alla definitiva attribuzione dell'incarico di Autorità competente regionale REACH, l'Azienda ULSS presenterà, entro 1 mese dalla data di approvazione della presente Deliberazione, una proposta progettuale contenente gli elementi necessari per sostenere l'attività da svolgere a riguardo.

In particolare dovranno essere sviluppati alcuni elementi progettuali, secondo i seguenti interventi da realizzare in ambito regionale.

 

A.    Interventi formativi

1.       Programmazione di eventi formativi specifici per i "RIPE User", riguardanti l'uso del portale RIPE, nonché degli strumenti utilizzabili per condurre le ricerche negli archivi ECHA, al fine della costituzione di un archivio delle imprese venete soggette al Regolamento REACH, da utilizzare per la pianificazione di azioni coordinate ed omogenee di vigilanza e controllo sul territorio.

2.       Un livello formativo per gli ispettori REACH che, dopo la formazione in materia sullo stesso Regolamento, necessitano di approfondimenti, particolarmente legati al Regolamento CLP, ai criteri di classificazione delle miscele, all'etichettatura dei prodotti pericolosi ed agli scenari di esposizione della popolazione e dei lavoratori.

3.       Azioni formative che permettano a tutti gli operatori dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione l'utilizzo degli strumenti REACH, in particolare delle etichette di pericolo e delle schede di sicurezza nello svolgimento delle attività istituzionali, quali, ad esempio:

•    per i Servizi SPISAL, valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro;

•    per i Servizi SIAN e Svet, interazione fra REACH, fitosanitari e biocidi;

•    per i Servizi SISP, valutazione del rischio sanitario per la popolazione.

4.       Aggiornamento ed adeguamento delle linee guida regionali per la valutazione del rischio sanitario che, integrate con i contenuti innovativi del sistema REACH, potranno costituire un importante riferimento ed un supporto anche in ambito formativo.

5.       Predisporre un modulo FAD (formazione a distanza) di aggiornamento e formazione, sulla base dei testi didattici utilizzati nella Fase 3 della Linea "Formazione" di cui alla DGR n. 3461/2010.

6.       Interventi di formazione, da realizzare in sinergia con le Associazioni imprenditoriali, rivolti al mondo produttivo, in particolare alle imprese artigianali e alle piccole aziende quali utilizzatori finali delle sostanze chimiche.

 

B.     Interventi di Assistenza alla rete di ispettori REACH

1.       Organizzazione, a livello provinciale, mediante il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, di incontri tecnici specifici, nella forma dell'audit, presso imprese che già hanno adempiuto al disposto dei Regolamenti REACH e CLP, per arrivare alla definizione di procedure e modulistiche standard condivise a livello regionale.

2.       Progettazione di un "sistema di allerta", ovvero una procedura condivisa di gestione delle segnalazioni che dovessero arrivare dalle altre Regioni e dall'Autorità competente nazionale o da altri Stati.

3.       Favorire una maggiore conoscenza su presupposti, elementi ed indicazioni del Forum REACH di ECHA e del Piano Nazionale Controlli, così da permettere una più efficace pianificazione della vigilanza a livello regionale.

4.       Predisposizione di "Linee guida tecniche" rivolte al personale addetto ai controlli, in particolare sulle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e sulle tecniche di campionamento delle sostanze previste nel Piano dei controlli.

5.       Ricognizione sui controlli analitici effettuati da ARPAV sulle restrizioni REACH (nichel nella bigiotteria, ecc.), per la definizione di azioni programmate e coordinate per il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali con compiti di vigilanza.

 

C.     Interventi di Assistenza ai soggetti coinvolti nell'attuazione del Regolamento REACH

1.       Manutenzione del sito Internet creato dall'Azienda ULSS n. 10 "Veneto orientale" quale strumento di interfaccia con la realtà sociale e produttiva ed evoluzione dello stesso sito quale ambiente intranet accessibile per gli ispettori REACH, per lo scambio di informazioni e quesiti in "ambiente riservato".

2.       Apertura di uno sportello informatico per rispondere a quesiti provenienti dal mondo produttivo, collegato alla rete cui partecipano altri soggetti istituzionali (Ministero, Istituto Superiore di Sanità, Regioni)

Oltre agli elementi progettuali ispirati alla necessità di assicurare i suddetti interventi, la proposta che l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" dovrà evidenziare, attraverso l'elenco delle voci di spesa e dei relativi importi, anche il finanziamento regionale necessario per la realizzazione del Progetto, connesso all'incarico di cui al presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006.

Vista la L. 06.04.2007 n. 64.

Visto il D.M. Salute 22.11.2007 riguardante gli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006.

Visto l'Accordo Stato - Regioni - PP.AA. del 29.10.2009 sul sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006.

Vista la DGR n. 523 del 2.3.2010.

Vista la DGR n. 3461 del 30.12.2010.

delibera

1.       di designare l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" - Dipartimento di Prevenzione quale Autorità regionale competente REACH per l'esercizio delle funzioni finora svolte dalla Direzione Regionale Prevenzione in ordine all'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 in ambito regionale, secondo le modalità evidenziate in premessa;

2.       di incaricare l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" a presentare alla Direzione Regionale Prevenzione, entro 1 mese dall'approvazione della presente Deliberazione, una proposta progettuale sulla base degli elementi evidenziati in premessa, con l'indicazione dell'importo finanziario necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto 1;

3.       di rinviare a successivo atto regionale l'approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", al fine di realizzare l'attività evidenziata nella proposta progettuale di cui al punto 2;

4.       di demandare alla Direzione Regionale Prevenzione - Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro le iniziative necessarie per consentire l'attuazione del presente atto;

5.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale;

6.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;

7.       di pubblicare la presente Deliberazione nel BUR della Regione del Veneto.

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