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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 22 ottobre 2013


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1739 del 03 ottobre 2013

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2013. Deliberazione/CR n. 73 del 28.06.2013 (L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3).

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento individua i criteri e le modalità di attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna ammettendo a finanziamento spese di gestione e funzionamento in settori specifici finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti in 24 Comuni in situazione di elevato svantaggio individuati quali assegnatari dei contributi così determinati.

 

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale" e sue successive modificazioni e/o integrazioni, la Regione del Veneto promuove, tra l'altro, interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna dando mandato alla Giunta Regionale di determinare con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione Consiliare procedure, termini e modalità per l'attuazione degli interventi medesimi.

Ai fini dell'applicazione della legge, nel Bilancio 2007 e nel Bilancio Pluriennale 2007-2009 è stato previsto all'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" per ciascuno degli esercizi 2007 - 2008 - 2009 uno stanziamento di complessivi Euro 11.000.000,00 per spese di investimento, di cui € 9.000.000,00 a favore dei Comuni delle aree svantaggiate di montagna. In seguito, per le stesse finalità e con riferimento a ciascun esercizio finanziario, i fondi per spese di investimento sono stati stanziati con leggi regionali di bilancio. Solo a partire dall'esercizio 2008, in presenza di apposito stanziamento in sede di bilancio, gli interventi regionali in oggetto hanno finanziato, allo stesso scopo, anche spese di gestione e di funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007).

Con riferimento agli anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 e 2012, la Giunta Regionale ha individuato, con specifici provvedimenti, le modalità operative per l'assegnazione dei contributi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, provvedendo a:

  • delineare gli interventi in base alle priorità ed ai criteri di attuazione degli stessi individuati dalla norma regionale per determinare le situazioni di svantaggio socio-economico degli Enti aventi diritto, e precisamente:

-    a) l'indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

-    b) l'indice di abbandono del territorio agricolo (Superficie Agricola Utilizzata - SAU) mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

-    c) l'indice di anzianità della popolazione

  • ammettere a finanziamento spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei 171 Comuni montani individuati quali destinatari dei contributi ed elencati secondo l'ordine decrescente di una graduatoria di "svantaggio socio-economico" come sopra ottenuta, con la preferenza, a parità di punteggio per i Comuni con minor numero di abitanti;

  • ammettere altresì a finanziamento, e come sopra specificato, anche spese di gestione e funzionamento in settori specifici (servizi sociali e trasporto scolastico, gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali, riscaldamento stabili comunali e scuole) individuando a tal fine, tra i n. 171 Comuni montani destinatari elencati nella "graduatoria dello svantaggio" di cui sopra, n. 14 Comuni in situazione di elevato svantaggio e con un punteggio totale compreso in un intervallo determinato;

  • individuare, di anno in anno, ulteriori priorità.

Con successivi provvedimenti e previa trasmissione da parte degli Enti destinatari di apposite istanze di contributo corredate della documentazione prevista dai rispettivi provvedimenti che ne hanno determinato i criteri per l'assegnazione e di cui sopra, la Giunta Regionale ha quindi provveduto ad assegnare, fino all'esaurimento delle somme a tal fine stanziate per gli esercizi di riferimento e con riguardo ad un limite massimo assegnabile di volta in volta individuato, i contributi economici spettanti a ciascun Comune assegnatario demandandone la relativa liquidazione al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, previa specifica rendicontazione da parte di ciascun Comune delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti/interventi oggetto dei finanziamenti regionali.

Complessivamente, nel sessennio 2007 - 2012, l'attuazione della L.R. 30/07 in oggetto ha realizzato quanto sotto indicato, evidenziando una significativa e progressiva riduzione delle risorse a ciò destinate (sia per spese in conto capitale che per spese correnti):

 

 

A

spese di investimento
(cap. 101023)

B

spese di gestione e funzionamento
(cap. 101064)

 

fondi stanziati (euro)

contributo massimo assegnabile (euro)

Comuni destinatari

Comuni che hanno presentato domanda di contributo

domande di contributo presentate

progetti / interventi presentati

Comuni finanz.ti

progetti / interventi finanziati

fondi stanziati (euro)

contributo massimo assegnabile (euro)

Comuni destinatari

Comuni finanz.ti

2007

9.000.000

200.000

171

127

143

207

47

94

0

0

0

0

2008

8.352.500

135.000

171

128

134

160

65

79

237.500

20.000

14

14

2009

9.000.000

135.000

171

123

135

157

71

91

237.500

20.000

14

14

2010

5.000.000

90.000

171

135

142

170

56

68

200.000

20.000

14

14

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000

20.000

14

14

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000

20.000

14

14

 

31.352.500

 

 

513

554

694

239

332

1.075.000

 

 

70

 

Nonostante tale decremento, conseguente anche al significativo peggioramento dei conti pubblici ed alla crisi economica mondiale ed europea che hanno richiesto un processo generalizzato di razionalizzazione e contenimento della spesa ed un inasprimento, tra le altre cose, anche dei tetti di spesa previsti dal Patto di Stabilità Interno, la Regione Veneto ha comunque garantito, a partire dall'anno 2011 e con riguardo ai Comuni montani, il rifinanziamento della L.R. 30/2007 per spese di gestione e funzionamento (spese correnti).

 

ATTUAZIONE L.R. 30/2007 - ANNO 2013

Anche per il corrente anno 2013 ed in linea con la tendenza suddetta, la Regione del Veneto ha confermato la capacità di sostenere i Comuni delle aree svantaggiate di montagna. Infatti, con la Legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 (BUR n. 32/2013) "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 e Pluriennale 2013-2015", ha rifinanziato la L.R. 30/07 in oggetto anche per l'anno 2013, con riferimento alle spese di gestione e funzionamento, e con un incremento dello stanziamento rispetto ai fondi stanziati per gli esercizi 2011 e 2012 (pari per ciascun anno ad € 200.000,00):

STANZIAMENTO ESERCIZIO 2013:

-      spese di gestione e funzionamento: € 300.000,00

capitolo 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30)

In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, richiamati i parametri già stabiliti dall'art. 3, comma 2 della legge regionale (i tre indici sopra richiamati) per l'individuazione dello svantaggio ai fini dell'assegnazione degli interventi, e tenuto conto che oggi sono disponibili i dati statistici ufficiali degli ultimi censimenti verificatisi, il "Censimento Agricoltura 2010" ed il "Censimento popolazione e abitazioni 2011" (Fonte: Elaborazione Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat) nonchè in assenza di modifiche alla legge in oggetto, con il presente provvedimento si propone di confermare, opportunamente aggiornati ai risultati dei censimenti predetti, i criteri e le priorità già adottati nel sessennio 2007 - 2012, conformemente allo spirito della legge regionale de quo che è quello di sostenere i Comuni svantaggiati di minore dimensione.

Con Deliberazione/CR n. 73 del 28 giugno 2013 è stato chiesto il parere alla Prima Commissione Consiliare, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta del 10 settembre 2013, ha espresso parere favorevole.

Pertanto, si propongono all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti criteri di attuazione per l'anno 2013 della L.R. 30/07 che riconfermano, quali destinatari degli interventi, i n. 171 Comuni appartenenti alle 19 Comunità Montane del Veneto elencati in ordine decrescente di una graduatoria di "svantaggio socio-economico" (come per il periodo 2007/2012) ricalcolata sulla base degli aggiornamenti citati e dei valori ripresi dal Sistema Statistico regionale per definire le fasce di svantaggio "lieve" - "medio" - "elevato" già utilizzati a partire dal primo anno di attuazione della legge (D.G.R. n. 4565 del 28.12.2007) e come sotto più dettagliatamente specificato.

1.          VALUTAZIONE DELLE "PRIORITÀ" E DELLO "SVANTAGGIO"

1.1.   "PRIORITÀ":

Stante l'indicazione normativa ed ai fini dell'aggiornamento anno 2013 della graduatoria di svantaggio dei destinatari degli interventi di cui al presente provvedimento (art. 2, comma 1, lettera a della L.R. n. 30/2007), si propone che per il medesimo esercizio abbiano priorità nell'assegnazione dei contributi soltanto i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Quindi, tenuto conto dei dati aggiornati agli ultimi censimenti ed al fine di valorizzare le priorità legate alle minori dimensioni demografiche, si propone di confermare anche per l'anno 2013 un punteggio differenziato ai Comuni rientranti nella priorità (popolazione non superiore ai 5.000 abitanti), assegnando:

-       ai Comuni con popolazione non superiore ai 1.000 abitanti: punti 30

-       ai Comuni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti: punti 20

-       ai Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti: punti 15

-       ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti: punti 0

1.2.   "SVANTAGGIO":

Come per il passato ed al fine di valorizzare gli indici di cui ai criteri di attuazione dell'art. 3 della legge regionale in questione, si ripropongono, per definire le fasce di svantaggio "lieve", "medio", "elevato" ed i relativi punteggi, i valori ripresi dal Sistema Statistico regionale debitamente rimodulati a seguito degli aggiornamenti di cui sopra, e cioè:

A.     indice di spopolamento (rapporto tra censimenti 2011/2001):

-       da: -0,1 per cento a: -4,5 per cento punti 2 "lieve"

-       da: -4,6 per cento a: -9,0 per cento punti 5 "medio"

-       maggiore di -9,0 per cento punti 10 "elevato"

B.     indice di anzianità (posto che la media relativa alla Provincia di Belluno è 185,7):

-       da: 185,7 a: 194,5 punti 2 "lieve"

-       da: 194,6 a: 214,5 punti 5 "medio"

-       maggiore di 214,5 punti 10 "elevato"

C.     indice di abbandono del territorio agricolo (S.A.U.) (rapporto tra censimenti 2010/2000):

-       da: -0,1 per centoa: -34,2 per cento punti 1 "lieve"

-       da: -34,3 per cento a: -68,4 per cento punti 2 "medio"

-       maggiore di -68,4 per cento punti 3 "elevato"

Tali punteggi vengono attribuiti anche in presenza di un solo indice di svantaggio e si considerano cumulativi.

2.     FORMAZIONE GRADUATORIA

Sulla base dei criteri sopra esposti è stata pertanto rideterminata, ai fini dell'assegnazione dei contributi in argomento, la graduatoria di "svantaggio socio-economico" dei n. 171 Comuni montani destinatari dei benefici ai sensi della L.R. 30/2007 (allegato A al presente atto quale parte integrante), elencati in ordine decrescente e con la preferenza a parità di punteggio per i Comuni con minor numero di abitanti. Da tale graduatoria si evince, tra l'altro, che dei 171 Comuni montani svantaggiati:

-       n. 137 presentano una popolazione: fino a: 5.000 ab.

-       n. 34 presentano una popolazione: superiore a: 5.000 ab.

3.     SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento.

Con riferimento alle sole spese di gestione e funzionamento, in analogia e continuità con quanto stabilito dai provvedimenti di approvazione dei criteri e modalità di attuazione della normativa regionale in oggetto relativamente al quinquennio 2008 - 2012 (rispettivamente D.G.R. n. 3230/28.10.2008, D.G.R. n. 2914/29.09.2009, D.G.R. n. 2858/30.11.2010, D.G.R. n. 1720/26.10.2011 e D.G.R. n. 1744/14.08.2012), e richiamata l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili anche per il corrente esercizio 2013 (€ 300.000,00) anche se, in valore assoluto, incrementate rispetto a quelle stanziate allo stesso titolo nel precedente periodo di attuazione (€ 237.500,00 per gli esercizi 2008 e 2009, ed € 200.000,00 per gli esercizi 2010, 2011 e 2012), si propongono per il corrente anno 2013, quali assegnatari degli interventi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento, i Comuni elencati nell'ordine di graduatoria di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione, in situazione di "elevato svantaggio" derivante dalla compresenza di tutti e tre gli indici di svantaggio previsti dall'art. 3 c. 2 della L.R. 30/2007 e con un punteggio totale di "svantaggio" compreso tra "53 e 28" (anziché compreso tra "53 e 38" come nel quinquennio suddetto a causa del maggior importo disponibile).

4.     DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Si conferma anche per l'anno 2013 quanto stabilito dagli analoghi provvedimenti sopra specificati e cioè che il contributo regionale sia finalizzato a sostenere le spese di gestione e di funzionamento nei seguenti settori:

•      servizi sociali;

•      trasporto scolastico;

•      gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali;

•      riscaldamento stabili comunali e scuole.

5.     ENTITÀ DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

In considerazione dell'esiguità dei fondi a disposizione per il corrente esercizio 2013, più volte richiamata, si propone di ritenere congruo come per il passato un limite massimo di assegnabilità per Comune non superiore ad € 20.000,00.

6.     ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Si propone altresì, per le stesse motivazioni già addotte, che l'assegnazione dei fondi venga effettuata dalla Giunta Regionale proporzionalmente al punteggio di svantaggio e per le quote a fianco di ciascun Comune indicate (allegato B parte integrante della presente deliberazione).

7.     MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Analogamente a quanto già stabilito per il biennio precedente si propone, anche per il corrente esercizio 2013, di incaricare il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti della liquidazione delle quote spettanti a ciascun Comune e come sopra assegnate.

Ai fini pertanto dell'erogazione degli importi a ciascun Comune assegnati (allegato B), i Comuni medesimi sono tenuti a presentare entro il 28/02/2014 apposita richiesta di erogazione dell'importo spettante e di cui all' allegato B, al seguente indirizzo:

Regione del Veneto - Giunta Regionale

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23

30121 Venezia.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà obbligatoriamente essere corredata dei documenti sotto elencati e sottoscritti (ciascuno di essi) dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario:

1.     prospetto delle spese impegnate nel Bilancio per l'anno 2013 nei settori di spesa sopra indicati e di cui al precedente punto 4. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO;

2.     apposita dichiarazione che il contributo assegnato con il presente provvedimento verrà utilizzato a copertura degli oneri di esercizio delle funzioni e servizi nei settori di spesa sopra indicati al medesimo punto 4. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO;

3.     apposita dichiarazione attestante di non avere ottenuto dalla Regione del Veneto alcun contributo a copertura delle spese oggetto della richiesta di erogazione medesima.

In base all'istruttoria conseguente alla presentazione (termine al 28/02/2014) delle richieste di erogazione di cui sopra, il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti provvederà con proprio atto, come sopra indicato, alla liquidazione delle somme spettanti ai Comuni assegnatari e per gli importi a fianco di ciascuno indicati e di cui al citato allegato B al presente atto, in relazione alle spese documentate dai medesimi e fino alla concorrenza del fondo a tal fine assegnato.

8.     GESTIONE ECONOMIE

Eventuali economie derivanti da contributi liquidabili in misura minore rispetto agli importi assegnati saranno eventualmente utilizzate, tramite il medesimo provvedimento di erogazione dei contributi del Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di cui al precedente punto 7., per incrementare la quota attribuita ai Comuni assegnatari e collocati nella graduatoria dell'allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le leggi regionali del 26/10/2007 n. 30 e del 5 aprile 2013 n. 4;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 4565/07, 3230/08, 2914/09, 2858/10, 1720/11 e 1744/12;

VISTO l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26.10.2007, n. 30 che prevede l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 73 del 28 giugno 2013;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare in data 10 settembre 2013;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

delibera

1.       di approvare per il corrente esercizio 2013, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale del 26/10/2007 n. 30) in premessa indicate;

2.       di confermare, per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate ed esclusivamente ai fini dell'assegnazione per l'anno 2013 dei contributi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento,quali destinatari ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a della legge regionale medesima, i n. 171 Comuni ubicati nelle aree svantaggiate di montagna elencati secondo la graduatoria di "svantaggio socio-economico" di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione;

3.       di individuare, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, quali assegnatari degli interventi di cui al precedente punto 1. i n. 24 Comuni in situazione di elevato "svantaggio socio-economico" elencati nella graduatoria di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione;

4.       di assegnare, per le motivazioni in premessa specificate e parti integranti del presente deliberato, ai n. 24 Comuni in situazione di elevato "svantaggio socio-economico"di cui al precedente punto 3. i contributi negli importi a fianco di ciascuno indicati nell'allegato B;

5.       di impegnare la somma di € 300.000,00 al Cap. 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30) del bilancio per l'esercizio in corso che presenta disponibilità (CODICI SIOPE: codice di bilancio 1.05.03; codice gestionale 1535);

6.       di incaricare, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'erogazione, con proprio atto, dei contributi economici ai Comuni aventi diritto e collocati nella graduatoria di assegnazione dei precedenti punti 3. e 4. (allegato B) che presentino, con riferimento all'anno 2013, apposita domanda di erogazione del contributo nell'importo assegnato col presente provvedimento entro la data del 28/02/2014 e con le modalità ed i criteri in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate;

7.       di dare atto che la spesa di cui con il presente atto si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;

8.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1739_AllegatoA_259331.pdf
1739_AllegatoB_259331.pdf

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