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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 84 del 04 ottobre 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 24 settembre 2013

Art.11, comma 1, lettera b), DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i.: sedi farmaceutiche aggiuntive.

Note per la trasparenza:

con la presente deliberazione si individuano le procedure finalizzate all'istituzione delle farmacie c.d. "aggiuntive" di cui all'art. 1-bis, L. n. 475/1968 e s.m.i.

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria" del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i (art. 23, DL n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 c.d. "Spending review"), come noto, nel modificare sostanzialmente la normativa vigente in materia di servizio farmaceutico, ha introdotto diversi elementi innovativi tra i quali le c.d. "farmacie aggiuntive".

Il richiamato art. 11 dispone, infatti, al comma 1, lettera b), l'inserimento, ad integrazione della legge 2 aprile 1968, n. 475, dell'art. 1-bis il quale testualmente recita: "In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri»"

Il comma 10, art. 11, DL n. 1/2012, stabilisce, al riguardo, che tutte le c.d. "farmacie aggiuntive" siano offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede fino al 2022; stabilisce, altresì, che i comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione. Qualora il comune dovesse rinunciare alla titolarità della farmacia, quest'ultima andrebbe dichiarata vacante.

Al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le procedure inerenti l'individuazione ed eventuale successiva istituzione delle sedi farmaceutiche ex art. 1-bis, L. n. 475/1968 e s.m.i., si propone quanto segue:

•         i comuni interessati inviano alle aziende ULSS, nel cui territorio geografico ricadono, le loro proposte formalizzate secondo il proprio Statuto, complete di tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge di cui alle lettere a) o b) dello stesso art. 1-bis;

•         le aziende ULSS , valutate nel merito le proposte comunali, adottano il relativo provvedimento.

Le stesse, in caso di valutazione favorevole, trasmettono tutta la documentazione alla Regione per i successivi adempimenti di competenza; per contro, in caso di valutazione negativa, trasmettono il proprio provvedimento ai comuni interessati a conclusione del relativo procedimento, dandone debita informazione alla competente Direzione regionale;

•         la Regione avvierà il proprio procedimento istitutivo della "sede farmaceutica aggiuntiva" all'atto del ricevimento della documentazione aziendale provvedendo, nel rispetto del limite numerico di cui all'art. 1-bis e dei principi stabiliti dal decreto legge in argomento, ad adottare il proprio provvedimento nel termine di giorni 60.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

•        UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

•         VISTA la legge 2.4.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i.;

•         VISTA la legge 8.11.1991 n.362 "Il riordino del settore farmaceutico";

•         VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

•         VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

•       VISTA la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517" e s.m.i. che in particolare all'art.9 individua gli ambiti territoriali delle Unità locali socio sanitarie;

•        VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 novembre 2012, n, 2199 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i.: concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto";

delibera

1.       di approvare nei termini di cui in premessa - parte integrante del presente provvedimento - le procedure inerenti l'individuazione e l'istituzione delle sedi farmaceutiche ex art. 1-bis, L. n. 475/1968 e s.m.i.;

2.      di trasmettere il presente provvedimento ai comuni ed alle aziende ULSS della Regione del Veneto;

3.       di dare atto che il presente provvedimento non comporterà incrementi di spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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