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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 12 luglio 2013


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 28 giugno 2013

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto". Articolo 25. Disciplina delle vendite straordinarie.

Note per la trasparenza:

L'odierna deliberazione, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, detta le nuove disposizioni in materia di vendite straordinarie, ossia le vendite di fine stagione, vendite di liquidazione e vendite promozionali.

 

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, di seguito denominata "legge regionale" è stata approvata la nuova normativa in materia di commercio al dettaglio su area privata.

La legge regionale, tra le varie disposizioni attuative demandate alla competenza della Giunta regionale, prevede, all'articolo 25, che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplini le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

Per quanto concerne, in particolare, le vendite di fine stagione (cd "saldi") si propone, nell'ottica di una più efficace tutela della concorrenza e del consumatore, di confermare la previsione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 10 maggio 2011 (approvata ai sensi della previgente legge regionale 13 agosto 2004, n. 15) con la quale, recependo in tal senso l'indirizzo unitario formulato nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 marzo 2011, è stato stabilito il relativo calendario, prevedendo l'inizio e la fine delle vendite di fine stagione invernale, rispettivamente, al primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio e al 28 febbraio di ciascun anno, nonché l'inizio e la fine delle vendite di fine stagione estiva, rispettivamente al primo sabato di luglio e al 31 agosto di ciascun anno.

In relazione, altresì, alle vendite promozionali, la relativa disciplina è caratterizzata da una sostanziale flessibilità in ordine alle modalità di svolgimento, nel rispetto delle disposizioni generali statali di cui all'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: ne discende che tali vendite possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno fatta eccezione, come previsto dalla richiamata norma statale, per il periodo antecedente all'inizio delle vendite di fine stagione, che, coerentemente con le previsioni vigenti presso altre regioni, si ritiene di individuare in trenta giorni.

Da ultimo, in relazione alle vendite di liquidazione si propone di confermare le fattispecie di assoggettamento previste dalla citata deliberazione giuntale del 2011 (quali, a titolo esemplificativo, la cessazione dell'attività per cessione dell'azienda o per cessazione dell'affitto di azienda, il rinnovo locali etc.) in quanto maggiormente rispondenti alle esigenze degli operatori commerciali di esitare in breve tempo le merci in occasione di eventi di carattere straordinario che incidono sull'esercizio dell'attività commerciale.

L'odierna proposta è stata sottoposta all'esame delle rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, appositamente convocate in data 21 maggio 2013 e, in tale sede, i soggetti convocati ne hanno condiviso il contenuto.

Trattasi pertanto di approvare le disposizioni di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

•                UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

•                 VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale." come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in particolare, l'articolo 3;

•                 VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante " Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" e, in particolare, l'articolo 25;

•                 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 586 del 10 maggio 2011 in materia di disciplina delle vendite straordinarie;

•                 SENTITE le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, appositamente convocate in data 21 maggio 2013;

delibera

1.       di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le disposizioni di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento, aventi ad oggetto la disciplina delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;

2.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

3.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

(seguono allegati)

1105_AllegatoA_252295.pdf

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