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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 21 maggio 2013
Misure a favore del personale medico operante negli Istituti penitenziari del Veneto, titolare di incarico ex L. 9.10.1970, n. 740.
Note per la trasparenza:
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 433, ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria sancendo il principio fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli individui detenuti ed internati.
L'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" prevede, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 230 del 1999, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano definiti le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria.
In attuazione della predetta norma, è stato emanato il D.P.C.M. 1 aprile 2008 che ha disciplinato il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia con il contestuale trasferimento dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, dei beni strumentali e delle risorse finanziarie.
Successivamente è intervenuto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile, in attuazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 (Rep. 102/Conferenza Unificata del 20.11.2008);
Infine, la Commissione salute in data 10 giugno 2009 ha emanato "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria soggette ad applicazione in sede regionale in coerenza con l'assetto organizzativo per l'erogazione della funzione trasferita".
Con riferimento specifico al trasferimento dei rapporti di lavoro, l'articolo 3, commi 1 e 2 del D.P.C.M. 1 aprile 2008 ha regolato il passaggio del personale dipendente di ruolo che esercitava funzioni sanitarie in servizio alla data del 15 marzo 2008 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della Giustizia.
Il comma 4 dello stesso articolo ha, invece, disciplinato il passaggio al servizio sanitario nazionale del personale sanitario con rapporto di lavoro instaurato ai sensi della Legge n. 740/1970, recante l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria. In particolare, è stato previsto il trasferimento di tale personale con rapporto di lavoro in essere alla data del 15 marzo 2008 in capo alle Aziende U.L.S.S. territorialmente competenti e l'applicazione della stessa Legge n. 740/70 fino a scadenza dello stesso rapporto di lavoro. Il medesimo comma ha stabilito altresì per i rapporti a tempo determinato, con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, una proroga della durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, senza nulla prevedere in ordine alla successiva definizione giuridica delle tipologie di rapporto di lavoro già disciplinate dalla L. 740/1970.
Peraltro, l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 10 marzo 2010, alla norma transitoria n. 1 ha stabilito che i rapporti contrattuali in essere tra i medici incaricati provvisori e i medici in servizio di guardia medica, di cui rispettivamente agli articoli 50 e 51 della L. 9 ottobre 1970 possono essere prorogati fino alla predisposizione della specifica disciplina da definire nella successiva contrattazione nazionale.
Al riguardo, si rappresenta che la contrattazione nazionale non ha ancora disciplinato la fattispecie, né sono state fornite dalla Amministrazione centrale dello Stato ulteriori indicazioni in merito alle modalità di inquadramento giuridico dei suddetti rapporti di lavoro.
Premesso quanto sopra, si evidenzia che risponde all'interesse regionale l'adozione da parte delle Aziende sanitarie capoluogo di provincia sede di istituto penitenziario di modelli organizzativi più appropriati alle mutate esigenze assistenziali, che promuovano e valorizzino l'impiego di tutti i medici incaricati ex L. 740/1970, ivi compresi quelli prorogati ai sensi della sopra richiamata disposizione accorduale.
Pertanto, nelle more della definizione di specifica disciplina per l'inquadramento del personale medico che opera presso gli istituti penitenziari del Veneto, si ritiene di applicare quanto stabilito dai patti aziendali previsti dagli accordi integrativi regionali di settore, approvati con D.G.R. n. 4395 del 30/12/2005 e che qui si riporta. "La stesura del Patto deve prevedere gli elementi innovativi, i compiti e le funzioni aggiuntive. Gli obiettivi prioritari di salute e le relative modalità operative. I modelli organizzativi per definire la rete assistenziale di riferimento. Riconoscendo il Patto come documento a valenza programmatoria, atto ad esplicitare gli obiettivi aziendali perseguiti e la contestualizzazione del ruolo del personale all'interno di questi, si deve assumere di durata triennale. Annualmente sarà, invece, stipulato il Contratto che traduce gli obiettivi in specifici indicatori quali-quantitativi verificabili e fissa i pesi e gli incentivi di ciascuno di essi. Il Patto, in quanto accordo aziendale, dovrà essere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Il Contratto, sulla base degli indirizzi assunti nel Patto, potrà essere negoziato e sottoscritto dal singolo Medico e altre professionalità sanitarie. È necessario correlare gli obiettivi posti nei Patti delle varie componenti della assistenza penitenziaria, al fine di pervenire ad una concreta integrazione funzionale. È necessario tradurre gli obiettivi contenuti nel Patto in indicatori misurabili di qualità clinica ed organizzativa, di disponibilità, di appropriatezza che saranno negoziati annualmente nei rispettivi Contratti. Il Sistema premiale, sulla scorta di quanto previsto dalla DGR n. 1575 del 26 maggio 2009 e dai successi provvedimenti dei Patti risulta così articolato: quote A (pari a € 3,10/h) e quota B (che non potrà risultare superiore a € 1,35/h) collegate al raggiungimento degli obiettivi predeterminati."
A tale scopo si ritiene necessario che le Aziende sanitarie capoluogo di provincia sede di istituto penitenziario aprano un confronto con le OO.SS. rappresentative dei medici di medicina generale per definire i nuovi modelli organizzativi.
In ogni caso il sistema premiale della remunerazione oraria dovrà essere finalizzato ad aumentare la produttività del sistema nei limiti delle compatibilità economiche e andrà collegato al raggiungimento di specifici obiettivi, quali ad esempio il miglioramento dell'assistenza e dello stato di salute e la diminuzione di almeno il 5% degli eventi critici verificatisi nell'anno precedente in carcere;
Si precisa che i compensi erogabili non potranno eccedere le risorse trasferite alla Regione Veneto ai sensi dell'articolo 6 del D.P.C.M. 1.04.2008 e da questa alle Aziende sanitarie capoluogo di provincia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. 9 ottobre 1970, n. 740;
- Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Visto il DPCM 1 aprile 2008;
- Visto il documento approvato dalla Commissione salute in data 10 giugno 2009 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria soggette ad applicazione in sede regionale in coerenza con l'assetto organizzativo per l'erogazione della funzione trasferita".
- Visto l'ACN 10 marzo 2010;
- Vista la D.G.R. n. 4395 del 30/12/2005;
delibera
1. Di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. Di stabilire che le aziende sanitarie capoluogo di provincia applichino nei confronti del personale medico di cui alla L. 9 ottobre 1970, n. 740, ivi compreso quello di cui agli articoli 50 e 51 della stessa legge, che opera presso gli istituti penitenziari del Veneto il sistema premiale dei patti aziendali previsto dagli accordi integrativi regionali di settore, approvati con D.G.R. n.4395 del 30/12/2005.
3. Di disporre che Aziende sanitarie di cui al punto 2 definiscano con le OO.SS. rappresentative dei medici di medicina generale i nuovi modelli organizzativi da attuare mediante i patti aziendali.
4. Di precisare che i fondi correlati all'attribuzione del sistema premiale non potranno eccedere le risorse trasferite alla Regione Veneto ai sensi dell'articolo 6 del D.P.C.M. 1.04.2008 e da questa alle Aziende sanitarie capoluogo di provincia.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. Di dare atto che la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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