Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Affari legali e contenzioso
Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 03 maggio 2013
Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 recante: "Norme in materia di unioni montane." promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione ad accettare la rinuncia del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri .
Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad accettare la rinuncia del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
Con ricorso notificato in data 5 dicembre 2012, il Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto deliberato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012, aveva promosso questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, dell'articolo 5, commi 1 e 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 recante: "Norme in materia di unioni montane." per violazione dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, concernente il "coordinamento della finanza pubblica."
L'articolo 5 citato, al comma 1, prevedeva l'Unione quale forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3 della medesima legge, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 5 stabiliva che fossero le Unioni montane a poter stipulare fra loro o con i singoli comuni apposite convenzioni.
Ad avviso del Governo, la formulazione dei due commi, letti in combinato disposto, fondava l'ipotesi che l'unione di comuni fosse l'unica forma giuridica ammessa per la gestione associata delle funzioni fondamentali, in violazione dell'articolo 14, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, che, per converso, indica due possibili tipologie di forme associative, ossia l' unione di comuni e la convenzione.
Inoltre le previsioni legislative regionali si ponevano in contrasto con l'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2012, nel testo risultante dalla modifica apportata con l'articolo 19 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135/2012, che disciplina una tipologia di unione di comuni c.d. "speciale" per i comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, in deroga all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Con la deliberazione n. 2569 del 18 dicembre 2012, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Giunta regionale a costituirsi in giudizio a tutela delle prerogative regionali, affidando il patrocinio legale, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi ed Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.
Successivamente alla formale costituzione in giudizio la Regione del Veneto con legge datata 28 dicembre 2012, n. 49 ha apportato apposite modifiche alla legge regionale in argomento, impugnata.
In data 18 aprile 2013 l'Avvocatura Generale dello Stato ha notificato al Presidente della Giunta regionale formale atto di rinuncia all'impugnativa ripetutamente menzionata.
Pertanto non ravvisandosi motivazioni ostative all'accettazione della rinuncia formalizzata dal Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale ad accettare la rinuncia di cui si tratta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
- udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- visto l'articolo 54 dello Statuto;
- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;
- vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.
delibera
1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, per i motivi di cui alle premesse, ad accettare la rinuncia formalizzata dal Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, concernente il giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, avverso l'articolo 5, commi 1 e 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 recante: "Norme in materia di unioni montane.
2. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c, dello Statuto;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Torna indietro