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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 20 del 26 febbraio 2013


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 11 febbraio 2013

Protezione Civile: Approvazione del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze", nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile.

Note per la trasparenza:

Con la presente Deliberazione si approva, in ottemperanza alla DGR 666/12, il Protocollo operativo del Sistema Regionale di Protezione Civile, redatto dalla competente Unità di Progetto Protezione Civile, nelle more del riordino normativo del settore.

Il Presidente della Giunta Regionale riferisce quanto segue:

La normativa nazionale e regionale, che definisce i compiti ed i ruoli dei diversi Enti in materia di Protezione Civile, ha subìto, negli ultimi anni, una notevole evoluzione, con un costante incremento del ruolo delle Regioni e degli Enti Locali in tali attività.

Tra l'altro, con la promulgazione della Legge Costituzionale 3/2001 che modifica l'art. 117 della Costituzione Italiana, è stata riconosciuta alle Regioni, in tale materia, la competenza legislativa concorrente.

La Regione del Veneto, nel 1984, con la L.R. 58/84, successivamente modificata e integrata nel 1998 con L.R. 17/98, ha disciplinato la propria attività in materia di Protezione Civile, attribuendo anche alla Giunta Regionale il compito di individuare la "struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di Protezione Civile alla quale è affidato anche il coordinamento funzionale del sistema regionale di Protezione Civile...composto dalle Strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile" (art. 4, L.R. 58/84).

Tale struttura regionale, ora individuata nell'Unità di Progetto Protezione Civile, è stata recentemente collocata con la DGR 3/4/2012 n. 568, nell'ambito del Gabinetto del Presidente.

La normativa regionale pone alle dipendenze di tale struttura anche il centro di Coordinamento Regionale in Emergenza (denominato Co.R.Em.), quale riferimento per il Sistema Regionale di Protezione Civile.

Va evidenziato inoltre che la Legge Regionale 11/2001, recependo anche le nuove disposizioni a livello nazionale, riconosce alla Regione un ruolo di maggior incisività e responsabilità anche in termini di gestione delle emergenze, enunciando che: "La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province" (art. 104, L.R. 11/01).

La recente entrata in vigore della Legge 12/7/2012 n.100, che modifica la legge nazionale di riferimento, ovvero la Legge 24/2/92 n.225, impone una puntuale analisi in materia.

La citata evoluzione normativa richiede infatti necessariamente anche un adeguamento ed una ridefinizione del ruolo e dei compiti che la "struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di Protezione Civile" è chiamata ad assicurare, in particolar modo nel campo della gestione dell'emergenza anche in riferimento alle attività effettuate dal Centro Funzionale Decentrato ( C.F.D. ).

Il C.F.D. ha la delicata funzione di garantire il pronto allertamento dell'intero Sistema Regionale di Protezione Civile, mediante la valutazione tecnico scientifica degli effetti al suolo dei fenomeni meteorologici o di altra natura. Il C.F.D., vede la partecipazione di ARPAV, della Direzione Regionale Difesa del Suolo e dell'Unità Regionale di Protezione Civile, con funzioni di coordinamento del Centro stesso.

Quest'ultima struttura, istituita nel 2009, e funzionalmente dipendente dalla Unità di progetto di Protezione Civile, con la recente DGR n. 1936 del 25.09.2012, è stata aggiornata nelle procedure operative relative al sistema di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile. Tale DGR 1936, risponde anche ad alcune specifiche richieste formulate dalla DGR 666/12, con particolare riferimento alle fasi previsionali degli scenari di rischio, incluse le fasi di monitoraggio e sorveglianza.

Si rende quindi necessario procedere, con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 666/12, a ridefinire meglio il Sistema Regionale di Protezione Civile ed in particolare il ruolo della Struttura Regionale di Protezione Civile, confermato dalla citata DGR quale ruolo chiave di struttura preposta al "coordinamento funzionale del Sistema Regionale" di Protezione Civile, delineando, di conseguenza, un percorso organizzativo ovvero una linea guida, da seguire nell'arco dei prossimi anni, per garantire un sempre più efficiente funzionamento del Sistema Regionale stesso.

Tale sintetica linea guida, definita "Protocollo operativo per la gestione delle emergenze", che costituisce un documento operativo del Piano Regionale di Protezione Civile, viene allegata alla presente Deliberazione (Allegato A) , di cui forma parte integrante e sostanziale.

Tale documento comprende, in sintesi: Il ruolo della Regione nella gestione delle emergenze di Protezione Civile, la ridefinizione dell'organizzazione regionale, l'assetto organizzativo, logistico e infrastrutturale del Co.R.Em., le procedure operative d'intervento, in regione ed extraregione.

L'Organizzazione in Emergenza della Protezione Civile, nella Regione del Veneto, viene articolata attraverso tre livelli di intervento:

1° Livello, di tipo strategico. Ha lo scopo di individuare un piano d'azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto ed il superamento dell'emergenza nonché per assicurare la mitigazione del rischio. Tale livello viene gestito dall'Unità di Crisi Regionale;

2° Livello, di tipo tattico. Ha lo scopo di pianificare al meglio, nel rispetto delle scelte strategiche, ogni singola azione tenendo conto dei vincoli pratici e contingenti. Esso viene gestito dal Coordinamento Tecnico in Emergenza, che ha competenze di direzione tecnico/gestionale di tipo trasversale e può essere attivato anche in condizioni di allarme.

3° Livello, di tipo operativo Ha lo scopo di mettere in pratica quanto pianificato, con competenze di tipo tecnico/ operazionale/ esecutivo. Esso è costituito dal Coordinamento Regionale in Emergenza - Co.R.Em.

Premesso quanto sopra, rimandando per i dettagli al citato Allegato A, si ritiene di evidenziare il particolare ruolodell' Unità di Crisi Regionale ( U.C.R. ): tale Unità di Crisi Regionale, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, assicura il livello strategico e decisionale per il coordinamento delle operazioni necessarie per fronteggiare emergenze di tipo b) e c) di cui all'art. 2 della Legge n.225/92 e s.m.i.. L'Unità di Crisi Regionale si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, principalmente della Direzione di Presidenza e del Coordinamento Tecnico in Emergenza.

Tale Coordinamento Tecnico in Emergenza ( C.T.E. ) è composto dai responsabili, o loro delegati, delle Strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile. Il Coordinamento Tecnico in Emergenza, anche su proposta del Dirigente della Struttura di Protezione Civile, viene attivato dal Presidente della Regione e coordinato tecnicamente e funzionalmente dal medesimo Dirigente. Esso ha il compito di coordinare, da un punto di vista tecnico e gestionale, in un quadro unitario, le Strutture regionali di cui sopra in condizioni di allarme od emergenza.

Le Strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile appartengono alle seguenti aree: Direzione e coordinamento generale; risorse finanziarie, umane ed affari generali; mobilità, trasporti e infrastrutture; ambiente e territorio; sanità e sociale ed agricoltura e foreste.

Tali Strutture, che concorrono alla definizione delle procedure operative in emergenza, verranno meglio individuate con apposito successivo provvedimento del Presidente, su proposta della struttura Regionale di Protezione Civile.

Il terzo livello, ovvero il livello operativo, è rappresentato dal Co.R.Em. - Coordinamento Regionale in Emergenza, istituito dalla L.R. 58/84 quale riferimento per il Sistema Regionale di Protezione Civile. Alle attività del Co.R.Em., concorre tutto il personale della Struttura Regionale di Protezione Civile, con riferimento alle rispettive competenze tecniche ed amministrative.

Il Co.R.Em. opera alle dirette dipendenze della Struttura Regionale di Protezione Civile e comprende anche il COR (Coordinamento Operativo Regionale ) in riferimento alle attività di Antincendio Boschivo. L'attività del COR risulta, peraltro, disciplinata da specifiche procedure.

Il Co.R.Em. assolve i propri compiti attraverso:

a)      la Funzione Valutazione Situazioni ( F.V.S. ),

b)      il Centro Funzionale Decentrato ( C.F.D. ),

c)      la Sala Operativa (Regionale) ( S.O. ).

In particolare la Funzione Valutazione Situazioni ( F.V.S. ), garantisce, H24, la ricezione delle notizie , la verifica e la prima valutazione delle stesse. La funzione consente, a seguito di valutazione del Dirigente della struttura di Protezione Civile, l'apertura della Sala Operativa del Co.R.Em..

Il Centro Funzionale Decentrato ( CFD ), è la struttura tecnico scientifica regionale che esercita le funzioni previste da apposite DGR che ne determinano il funzionamento.

Infine, la Sala Operativa ( S.O. ), da intendersi quale Sala Operativa di tipo Multirischio che comprende il Centro Operativo Regionale - AIB, opera secondo le indicazioni fornite dal Dirigente regionale della struttura di Protezione Civile e, qualora attivata, costituisce la work-room del Co.R.Em.. che, secondo procedure codificate, provvede, tra l'altro, a informare la "catena di comando e controllo", ed allertare le Strutture del Sistema Regionale di Protezione Civile, tenendo i contatti con le stesse, a seguire l'evoluzione dell'evento aggiornando costantemente la situazione, assicurando nel contempo ogni utile supporto a tutte le Strutture regionali di cui sopra. La Sala Operativa opera con una suddivisione funzionale, mutuata dagli indirizzi nazionali, denominata "Metodo Augustus".

Presso la Sala Operativa operano anche i funzionari delle varie Strutture regionali, incaricati dai rispettivi dirigenti, che hanno competenze specifiche nelle varie materie connesse alla Protezione Civile. A tale proposito, le Strutture regionali, afferenti al Co.R.Em., individuate con provvedimento del Presidente su proposta della Struttura regionale di Protezione Civile, devono garantire, per le specifiche competenze, una turnazione H12/ H24, anche attraverso l'istituto della reperibilità, con personale responsabile specificamente inquadrato e formato.

Nel predetto "Protocollo" vengono anche determinati gli Stati di configurazione del Co.R.Em. riferiti alla condizione Ordinaria, di Vigilanza, di Presidio operativo e di Emergenza.

Per quanto riguarda la puntuale definizione del citato "Protocollo", con riferimento alle procedure legate all'assetto organizzativo e funzionale ivi previste, viene dato mandato al Dirigente della Struttura Regionale di Protezione Civile di provvedere con propri atti all'approvazione di tali documenti tecnici dal contenuto prettamente organizzativo ed operativo.

Infine, per assicurare la più ampia e corretta partecipazione alle attività di Protezione Civile della Regione del Veneto, è stata predisposto un fac-simile di "matrice di competenza" delle aree/ strutture regionali, in riferimento alle principali tipologie di rischio. Detta matrice, realizzata tenendo conto anche della documentazione richiesta alle Strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile, e dalle stesse prodotta, evidenzia la necessità di definire i ruoli da assumere, rispetto alle attività di previsione e prevenzione, gestione delle emergenze e gestione post emergenza.

Entro 120 gg. dalla approvazione della presente D.G.R., la Struttura Regionale di Protezione Civile, in accordo con le Strutture operanti in materie connesse alla Protezione Civile, proporrà le matrici di competenza compilate per ogni tipologia di rischio; le stesse saranno successivamente approvate con atto presidenziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 225/92;

VISTA la Legge 353/00;

VISTA la Legge 100/12;

VISTA la Legge regionale 58/84;

VISTA la Legge regionale 1/1997;

VISTA la Legge regionale 17/98;

VISTA la Legge regionale 11/2001;

VISTA la Legge regionale 54/2012;

VISTA la DGR n. 666/12;

VISTA la DGR n. 1936/12;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3/12/08;

VISTI i documenti tecnici pervenuti dalle Strutture regionali interessate dalla DGR n. 666/12;

delibera

1.    Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    Di approvare il documento denominato "Protocollo operativo per la gestione delle emergenze", allegato al presente provvedimento (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, adottando le procedure operative in esso contenute, relative al Sistema Regionale di Protezione Civile, a far data dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione della presente D.G.R.;

3.    Di incaricare il Dirigente della Struttura Regionale di Protezione Civile di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture regionali e alle altre Amministrazioni coinvolte nelle attività regionali di Protezione Civile;

4.    Di incaricare il Dirigente della Struttura Regionale di Protezione Civile di provvedere con propri atti all'approvazione dei documenti tecnici dal contenuto organizzativo/ operativo, che si rendessero necessari per la puntuale definizione di specifici protocolli, ovvero di procedure legate all'assetto organizzativo e funzionale, così come previsto nel sintetico Protocollo operativo per la gestione delle emergenze (Allegato A) al presente atto;

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

6. Di incaricare il Dirigente della Struttura Regionale di Protezione Civile all'esecuzione del presente atto;

8. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

103_AllegatoA_245818.pdf

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