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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 16 del 12 febbraio 2013


Materia: Giunta regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 29 gennaio 2013

Espressione dell'intesa (art. 3, comma 6, della L.R. 5/1997) e del parere (art. 7, comma 5, della L.R. 5/1997) sulla proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attuativa della disciplina relativa al trattamento indennitario degli Assessori regionali - L.R. 47/2012.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta regionale esprime il proprio assenso alla disciplina applicativa riguardante il trattamento indennitario degli Assessori regionali con riferimento all'utilizzo delle auto di servizio e all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 reca, tra l'altro, nuove misure per l'ulteriore riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali in recepimento e attuazione del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

In merito si rileva che, ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali", così come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve disciplinare:

-          le trattenute sugli emolumenti derivanti dalla fruizione, da parte dei componenti della Giunta regionale, di automezzo messo a disposizione dalla Regione, d'intesa con la Giunta regionale (art. 3, comma 6, della L.R. 5/1997);

-          le trattenute per le assenze dalle sedute degli organi della Regione, previo parere della Giunta regionale (art. 7, comma 5, della L.R. 5/1997).

Ai fini dell'acquisizione dell'intesa e del parere di cui sopra, con nota prot. 1160 del 17 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso una bozza di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Con il presente atto, valutato positivamente il contenuto della predetta bozza, si ritiene di esprimere l'intesa, di cui all'art. 3, comma 6, della L.R. 5/1997, con riferimento ai paragrafi 3.3 e 3.4 della succitata bozza di deliberazione, precisando che continueranno ad essere seguite le consuete modalità di comunicazione da parte della Direzione Affari Generali in merito all'utilizzo degli automezzi da parte degli Assessori regionali, in quanto tale modalità risulta funzionale alle esigenze di trasparenza espresse dalla novella legislativa.

Si ritiene, altresì, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. 5/1997, di esprimere parere favorevole alla disciplina di cui al paragrafo 4 della succitata bozza di deliberazione, relativa alle trattenute per le assenze dalle sedute degli organi della Regione, fatto salvo che per gli allegati A1 ("Mandato formale di missione del Presidente della Giunta regionale all'Assessore regionale") e A2 ("Modello per la comunicazione delle assenze dalle sedute della Giunta regionale ai fini della riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 della legge regionale 5/1997"), di cui si richiede l'omissione. Si ritiene, infatti, che la modulistica debba essere predisposta dalla Segreteria della Giunta, tenuto conto delle esigenze organizzative che si presenteranno in sede attuativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47,

delibera

1.       di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.       di esprimere l'intesa di cui all'art. 3, comma 6, della L.R. 5/1997, con riferimento ai paragrafi 3.3 e 3.4 della bozza di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale trasmessa con nota del prot. 1160 del 17 gennaio 2013;

3.       di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. 5/1997, alla disciplina di cui al paragrafo 4 della succitata bozza di deliberazione, relativa alle trattenute per le assenze dalle sedute degli organi della Regione, fatto salvo che per gli allegati A1 e A2, di cui si richiede l'omissione;

4.       di dare atto che le comunicazioni relative all'utilizzo degli automezzi da parte degli Assessori alla competente struttura del Consiglio continueranno ad essere effettuate dalla Direzione Affari Generali;

5.       di dare atto che le comunicazioni relative alle assenze degli Assessori dalle sedute dagli organi della Regione, nonché le assenze del Presidente dalle sedute della Giunta continueranno ad essere effettuate alla competente struttura del Consiglio dalla Segreteria della Giunta;

6.       di dare atto che le comunicazioni relative alle assenze del Presidente della Giunta dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali continueranno ad essere effettuate dalla propria Segreteria particolare al Consiglio;

7.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.       di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

9.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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