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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 11 gennaio 2013


Materia: Enti regionali o società a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2563 del 11 dicembre 2012

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. Determinazioni.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, dopo aver preso atto della ricognizione effettuata relativamente all'attività gestionale degli enti strumentali regionali, impartisce alcune prescrizioni immediatamente esecutive, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni normative regionali in materia di riordino e razionalizzazione degli stessi.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

L'art. 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" stabilisce quanto segue:

"1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell'attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali."

In esecuzione di quanto previsto al primo comma del citato articolo, l'Amministrazione regionale ha effettuato il lavoro ricognitivo dell'attività gestionale degli Enti strumentali, con particolare riferimento all'esercizio finanziario 2011. L'indagine realizzata ha consentito di evidenziare, per ciascun ente/agenzia, alcuni aspetti, tra i quali: le principali funzioni, l'incidenza delle entrate regionali in relazione alle altre tipologie di entrate (statali, comunitarie e proprie), il rapporto tra le spese correnti e le spese di investimento, l'ammontare di alcune tipologie di spese correnti (personale, organi e incarichi/ consulenze), il numero dei dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con la distinzione tra quelli assunti a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo determinato, il patrimonio immobiliare e la tipologia dei controlli in essere.

Nelle more del completamento di tale lavoro, avviato nel secondo semestre 2011, la Giunta Regionale ha adottato, tra le altre, la deliberazione n. 1841 dell'8 novembre 2011 con la quale si è stabilito, in un ottica di contenimento generale della spesa e di una ottimizzazione delle risorse disponibili, che i provvedimenti in materia di personale adottati dagli Enti strumentali, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale di tale provvedimento, dovessero essere preventivamente autorizzati dalla stessa Giunta Regionale. Con successiva deliberazione n. 769 del 2 maggio 2012, la Giunta Regionale prorogava l'efficacia delle direttive stabilite con la deliberazione n. 1841 dell' 8 novembre 2011, sino al 31 dicembre 2012.

In particolare la Giunta Regionale, nelle succitate deliberazioni, disponeva:

1. che gli enti strumentali indicati specificatamente nelle premesse e oggetto dell'attività ricognitiva ex art.10 della L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, dovessero essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale in relazione a:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;

- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;

- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;

- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

2. che nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione di tale atto, per gli Enti Sanitari del Veneto - tenuti ad inviare alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, il piano delle assunzioni a breve e medio termine - le assunzioni di personale amministrativo dovessero essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale mentre veniva conferito specifico mandato al Segretario regionale per la Sanità per le autorizzazioni relative alle assunzioni del personale medico e sanitario;

3. che nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione di tale atto, le assunzioni a tempo indeterminato da parte della stessa Regione del Veneto dovessero essere effettuate previa autorizzazione

della Giunta regionale che ne verificava la motivata urgenza;

4. di mantenere validità ed efficacia ai precedenti propri atti, inerenti il blocco delle assunzioni e/o la riduzione della spesa per il personale, con riguardo alle disposizioni più restrittive di quelle di cui al presente atto.

Nel frattempo, in esecuzione dell'art. 10, c. 1 della L.R. n. 7/2011, la Giunta Regionale con deliberazione n. 68/CR del 3 luglio 2012 ha preso atto dell'attività di ricognizione effettuata sulla gestione degli enti strumentali regionali, per l'esercizio finanziario 2011, approvando il documento allegato, i principi e i criteri direttivi che dovranno orientare la rideterminazione dell'assetto del sistema degli enti strumentali. Il provvedimento è stato trasmesso alla prima commissione consiliare per l'espressione del relativo parere: la stessa commissione, nella seduta del 27 novembre 2012, ha espresso parere favorevole all'unanimità su tale deliberazione della Giunta Regionale (parere alla Giunta Regionale n. 271).

In particolare gli enti strumentali oggetto dell'attività di ricognizione sono stati i seguenti:

CONSORZI DI BONIFICA

L.R. N. 12/2009

A.T.E.R.
AZIENDE TERRITORIALI per l'EDILIZIA RESIDENZIALE

L.R. N. 10/1995

A.VE.P.A.
AGENZIA VENETA per i PAGAMENTI in AGRICOLTURA

L.R. N. 31/2001

I.R.V.V.
ISTITUTO REGIONALE per le VILLE VENETE

L.R. N. 63/1979

VENETO AGRICOLTURA
AZIENDA REGIONALE per i SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE

L.R. N. 35/1997

A.R.P.A.V.
AGENZIA REGIONALE per la PREVENZIONE e PROTEZIONE AMBIENTALE del VENETO

L.R. N. 32/1996

E.S.U.
A.R.D.S.U. - AZIENDA REGIONALE per il DIRITTO allo STUDIO UNIVERSITARIO

L.R. N. 8/1998

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L.R. N. 34/2001

ENTE REGIONALE VENETO LAVORO

L.R. N. 31/1998
L.R. N.3/2009

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

L.R. N. 26/2005

SCUOLA REGIONALE VENETA PER LA SICUREZZA E LA POLIZIA LOCALE

L.R. N. 24/2006

A.R.S.S.
AZIENDA REGIONALE SOCIO-SANITARIA DEL VENETO

L.R. N. 32/2001

CO.RE.COM.

L.R. N. 18/2001

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

L.R. N. 38/1989

PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

L.R. N. 8/1991

PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

L.R. N. 36/1997

PARCO REGIONALE DOLOMITI D'AMPEZZO

L.R. N. 21/1990

PARCO DELLA LESSINIA

L.R. N. 12/1990

Va anche rilevato che la Giunta regionale, nelle more dell'attuazione dell'art. 10 della L.R. 7/2011, ha nel frattempo avviato, per l'urgenza rappresentata dalle singole situazioni, il riordino dei seguenti enti strumentali:

- in merito alla SCUOLA REGIONALE VENETA PER LA SICUREZZA E LA POLIZIA LOCALE, con deliberazione n. 865 del 15 maggio 2012 provvedeva alla nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell'art. 9, c. 2 della L.R. n. 53/93;

- in merito a VENETO AGRICOLTURA - AZIENDA REGIONALE per i SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE, con il provvedimento n. 11/DDL del 5 giugno 2012 approvava il disegno di legge regionale "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel Settore primario";

- in merito alle A.T.E.R. - AZIENDE TERRITORIALI per l'EDILIZIA RESIDENZIALE VENETO AGRICOLTURA AZIENDA REGIONALE per i SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE, con il provvedimento n. 14/DDL del 25 giugno 2012 approvava il disegno di legge regionale "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";

- in merito ai PARCHI regionali, con provvedimento n. 17/DDL del 3 luglio 2012 è stato approvato il disegno di legge regionale "Norme per la tutela della rete ecologica regionale".

In merito alla AZIENDA REGIONALE SOCIO-SANITARIA DEL VENETO, a sua volta il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la L.R. n. 43/2012 di abrogazione della legge istitutiva della stessa e la L.R. n. 46/2012 di nomina di un Commissario Liquidatore.

Giova quindi specificare che non sono oggetto della presente deliberazione le Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'Istituto Oncologico Veneto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l'Arss, le quali saranno oggetto di specifiche determinazioni, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità.

Per le amministrazioni pubbliche, in relazione proprio agli enti strumentali oggetto del presente provvedimento, il 15 agosto 2012 è entrata in vigore, la cosiddetta "spending review", secondo la quale devono attuarsi numerosi "tagli lineari" da parte di Ministeri, Regioni, Province e Comuni, tra gli altri, per le società ed enti strumentali di rispettiva afferenza.

In particolare le regioni, le province e i comuni devono procedere a soppressione o accorpamento, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data del 7 luglio 2012, esercitino, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'art. 118, della Costituzione.

Considerati i limiti di spesa per il personale e il principio di contenimento della spesa pubblica fissati rigidamente con le disposizioni del D.L. 78/2010, che tra le altre impone forti limitazioni nell'assunzione di personale e mira al contenimento della spesa pubblica, prevedendo anche riduzioni dei compensi degli amministratori, la Regione Veneto ha dato attuazione a tali principi con la LR n. 1/2011, art. 13, e con la DGR n. 742 del 7 giugno 2011, attuativa della normativa regionale in questione.

Ciò premesso, alla luce delle scelte del Governo e ferme le iniziative già assunte da Giunta e Consiglio regionale in merito agli enti strumentali sopra indicati, in considerazione del lavoro di ricognizione realizzato e nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative contenute nel Disegno di Legge "Norme in materia di contenimento della spesa", approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell' 11 dicembre 2012 con provvedimento n. 33/DDL, si ritiene necessario che:

a) Siano prorogate le disposizioni di cui alla DGR 769 del 2 maggio 2012 fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e comunque non oltre sei mesi dalla adozione della presente deliberazione;

1. sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

2. per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria verranno conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;

3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta Regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi.

b) Si programmi, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione Veneto.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

VISTO il decreto legge 78/2010, così come convertito;

VISTO il decreto legge 95/2012, così come convertito;

VISTA legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;

VISTA la DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011;

VISTA la DGR n. 769 del 2 maggio 2012;

VISTA la DGR n. 865 del 15 maggio 2012;

VISTA la DGR n. 11/DDL del 5 giugno 2012;

VISTA la DGR n. 14/DDL del 25 giugno 2012;

VISTA la DGR n. 17/DDL del 3 luglio 2012;

VISTA la deliberazione CR n.68 del 3 luglio 2012;

VISTO il parere n. 271 del 27 novembre 2012;

VISTE le L.R. n. 43/2012 e 46/2012;

delibera

1. di approvare le premesse come integranti e sostanziali al presente atto;

2. di approvare, in particolare, le prescrizioni specificate nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, e che dovranno essere attuate dagli enti strumentali interessati, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative contenute nel Disegno di Legge "Norme in materia di contenimento della spesa", approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell' 11 dicembre 2012 con provvedimento n. 33/DDL;

3. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione dell'esecuzione della presente deliberazione individuando le strutture competenti all'attuazione della stessa;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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