Attribuzione dei quantitativi di riferimento quote latte individuali aggiuntivi in disponibilità della Regione. Art. 3 legge 30 maggio 2003 n. 119. Assegnazione Campagna 2012/13. Validità quantitativo assegnato 2013/14.
|
Note per la trasparenza:
|
|
Per legge l'Amministrazione regionale gestisce la Riserva regionale "Quote latte". Tale riserva si origina dalle revoche che vengono operate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. Con questa DGR viene specificata nelle componenti le quantità disponibili nella riserva proponendo per il bacino consegne e vendite dirette, la distribuzione alle aziende di pianura e alle aziende di montagna.
|
L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con legge 30 maggio 2003, n. 119, art. 1, sono attribuite alle Regioni le funzioni in materia di quote latte, riservando all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) i compiti in materia di gestione del Sistema informatico, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di attuazione dei programmi volontari di abbandono.
Nell'ambito di operatività della Regione in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 commi 4, 5, 6 della legge 30 maggio 2003 n. 119, risulta necessario procedere alla gestione dei quantitativi di riferimento che derivano dalle revoche attuate dalle regioni su segnalazione dell'AGEA.
Più precisamente il regolamento (CE) 1234/07, dispone al paragrafo 1 dell'articolo 72 che la quota assegnata deve essere revocata alle aziende per le quali non sia riscontrata alcuna consegna di latte o alcuna vendita diretta nell'arco di dodici mesi e , al paragrafo 2, dello stesso articolo, stabilisce che nel caso in cui in un periodo di dodici mesi, un produttore non utilizzi almeno l'85 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, questi decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato. Inoltre al comma 3 dell'articolo 7 della Legge Nazionale 30 maggio 2003 n° 119 è previsto che l'omessa dichiarazione di pluralità, da parte di un produttore, comporti la revoca di un quinto della sua quota consegne.
Sulla base della comunicazione della Commissione COM (2009) concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare per la necessità di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte, nonché sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare l'atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015 e in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 72 del Regolamento (CE) del Consiglio del 22 ottobre 2007 n° 1234, è stato disposto, con Decreto Ministeriale, anche per la campagna 2011/12 (come del resto già previsto per le campagne 2009/10 e 2010/11) che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale anche nel caso in cui non raggiungano il livello produttivo di almeno l'85% della propria quota individuale di riferimento.
L'attività di revoca, messa in atto dall'amministrazione regionale, definita anche consolidamento delle revoche, si attua, quindi, da alcuni anni, sulla base del disposto di cui al comma 3 articolo 7 della Legge nazionale n° 119 e in applicazione dell'articolo 72 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1234/2007, attraverso il controllo delle segnalazioni formulate da parte di AGEA, delle aziende per le quali non è stata riscontrata alcuna consegna di latte o alcuna vendita diretta nell'arco di dodici mesi, a cui segue l'eventuale decretazione della revoca della titolarità della quota. Tali attività di revoca determinano pertanto le disponibilità della riserva regionale, la cui ridistribuzione tra i produttori deve avvenire secondo le modalità e le priorità previste dalla normativa nazionale e nei tempi che permettano la corretta comunicazione dei quantitativi di inizio periodo e con validità dell'assegnazione a partire dalla campagna successiva a quella di assegnazione.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, per la campagna 2012/13 la deroga della revoca, a seguito del non raggiungimento di una produzione pari ad almeno l'85% della quota individuale, è stata concessa solo alle aziende che non ne abbiano già usufruito nelle precedenti due campagne. Ai sensi di questo Decreto ministeriale pertanto l'azienda che nella campagna 2012/13 non raggiungesse una produzione, pari o superiore all'85% del proprio quantitativo di riferimento, potrebbe eventualmente essere interessata dalla revoca della quota non prodotta. Tale eventualità, si concretizzerà nel caso in cui l'azienda abbia già usufruito della deroga nelle precedenti due campagne.
Relativamente alle modalità con cui procedere alla ridistribuzione dei quantitativi revocati si deve ricordare che la normativa nazionale, classifica le aziende in tre zone territoriali: "Pianura", "Svantaggiata" e "Montagna" in base a quanto definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003 "Modalità di attuazione della L. 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari". La normativa nazionale stabilisce, altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 119/03, che i quantitativi originati da revoche ad aziende ubicate in zone montane e svantaggiate devono essere ridistribuiti tra le aziende delle zone da cui provengono.
Relativamente alle priorità da assecondare nella ridistribuzione della disponibilità del bacino regionale tra le aziende, la Legge Nazionale 119 del 30 maggio 2003 prevede:
a) produttori che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi eventualmente residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.
Per quanto sopra, la disponibilità complessiva della regione, comunicata via fax dal Sistema Informativo nazionale prot. n° 566.809/600205/04.02 del 13/12/2012, è così definita:
|
Origine quantitativi
|
Zona di competenza
|
Consegne
|
Vendite
|
|
Revoche da regione
|
Pianura
|
1.304.880
|
35.000
|
|
Svantaggiata
|
-
|
-
|
|
Montagna
|
531.895
|
43.235
|
|
Totale
|
1.836.775
|
78.235
|
|
Residuo periodi precedenti
|
1.639.725
|
24.144
|
|
Totale disponibilità riserva regionale
|
3.476.500
|
102.379
|
Al fine di proporre l'impiego della riserva regionale devono essere esposte alcune considerazioni.
Relativamente alla disponibilità del bacino consegne, deve essere evidenziato, che:
- la componente del bacino consegne "residui periodi pregressi" che consta di 1.639.725 kg, si è originata principalmente a seguito della non assegnazione dei quantitativi relativi alla zona Pianura e Svantaggiata per la campagna 2010/11 e per la campagna 2011/2012 ed a seguito della non assegnazione dei quantitativi relativi alla zona Montagna per la campagna 2010/11 e rinvenibili nelle Delibere di Giunta Regionale n. 2172 del 13/12/2011 e n. 3179 del 14/12/ 2010;
- complessivamente la parte attribuibile alla zona Pianura della componente "residui periodi precedenti" è pari a 1.117.304 kg, la parte attribuibile alla zona Montagna è pari a 281.412 kg,, la parte attribuibile alla zona Svantaggiata è pari a 23.189 kg ed infine la rimanente parte non direttamente attribuibile ad una delle tre zone è pari a 217.820 kg.
Altresì, deve essere evidenziato, che dalla riserva regionale devono essere attinti gli eventuali quantitativi che derivano dal riesame dell'attività di consolidamento delle revoche. Infatti questa attività comportando una correzione dei quantitativi revocati determina, una modifica dei quantitativi confluiti nella riserva regionale e da questa ridistribuiti tra i produttori. Più precisamente l'eventuale riesame di revoche attuate nel corso di una campagna e relative a revoche della campagna precedente comporta il ripristino di una quota che nel frattempo è già stata assegnata. Pertanto nell'eventualità si verifichi la necessità di ricorrere ad un riesame che comporti una riassegnazione di quota, l'Amministrazione regionale deve procedere all'utilizzo eventualmente del bacino regionale, se questo ha una consistenza sufficiente a coprire la quota necessaria da ripristinare, o richiedere il quantitativo necessario alla riserva Nazionale.
Nell'ambito del bacino consegne e tra le attività che ne determinano l'utilizzo, deve inoltre, essere considerata l'assegnazione di quota per assicurare la copertura delle produzioni che si originano dalle manifestazioni fieristiche.
Per quanto sopra riportato, relativamente:
- alla ripartizione della componente "residui periodi precedenti" del bacino Consegne,
- alla necessità di mantenere una certa dotazione della riserva per le eventuali attività di riesame che si dovessero verificare nel corso della prossima campagna, nonché alle necessità di quota da assegnare per coprire le produzioni che si originano nelle manifestazioni fieristiche, nella tabella sotto riportata si riassume la modalità di impiego della riserva regionale a valere dalla campagna 2013/14, che si propone di adottare con il presente provvedimento:
|
Modalità utilizzo
|
Origine
|
Consegne
|
Vendite dirette
|
|
1. Assegnazione aziende zona di Pianura
|
1.1 Revoche
|
1.304.880
|
35.000
|
|
1.2 Residuo
|
1.117.304
|
0
|
|
1. 3 Totale
|
2.422.184
|
35.000
|
|
2. Assegnazione aziende zona Svantaggiata
|
2.1 Revoche
|
0
|
0
|
|
3. Assegnazione aziende zona di Montagna
|
3.1 Revoche
|
531.895
|
43.235
|
|
3.2 Residuo
|
281.412
|
0
|
|
3.3 Totale
|
813.307
|
43.235
|
|
4. Attività di riesame
|
Residuo
|
241.009
|
24.144
|
|
Consistenza totale bacino regionale periodo 2013/14
|
3.476.500
|
102.379
|
Ricostruita la dotazione assegnabile delle componenti dei due bacini della riserva regionale, con il presente provvedimento devono essere definite le modalità con cui le disponibilità della riserva regionale verranno ridistribuite tra le aziende aventi diritto e che dovranno rispettare le priorità definite dalla normativa nazionale, di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Deve essere innanzitutto considerato che la priorità di cui alla lettera a), prevede la restituzione di una parte della quota, originariamente in possesso dei produttori ed a questi tolta per adeguare il quantitativo globale nazionale a quanto concesso dalla regolamentazione comunitaria allo Stato membro. In quest'ottica quindi l'assegnazione, secondo questa priorità, costituisce appunto una restituzione di quanto originariamente in possesso del produttore e come tale deve essere trattata. Diversamente invece le assegnazioni ai sensi delle altre due priorità individuate dalla norma nazionale si ritiene debbano essere dimensionate ad una effettiva necessità di quota aggiuntiva di cui l'azienda abbisogna. In questo senso quindi, con esclusione della priorità di cui alla precedente lettera a), la definizione delle modalità di assegnazione dovrà prevedere anche una valutazione della necessità di quota aggiuntiva, individuabile nel rapporto tra la quantità prodotta e la disponibilità di quota relativamente a uno o più periodi produttivi.
Relativamente al bacino consegne, considerato che solo le aziende ubicate nella zona di Pianura hanno subito il taglio di quota B, si ritiene di procedere all'assegnazione nel modo seguente:
- alle aziende classificate in zona di "Pianura" l'assegnazione dovrà essere finalizzata al ripristino del taglio di quota B operato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
- alle aziende classificate in zona di "Montagna" titolari di quota consegne, condotte da giovani imprenditori o con giovani coadiuvanti, che ne faranno richiesta e che abbiano realizzato, in almeno uno dei due precedenti periodi chiusi alla data di approvazione della delibera, una produzione non inferiore al 70% del quantitativo di riferimento, per un quantitativo massimo assegnabile per azienda di 5.000 kg.
Relativamente al bacino vendite dirette si ritiene di procedere all'assegnazione del relativo quantitativo alle aziende titolari di quota vendite dirette, che ne faranno richiesta e che abbiano realizzato, in almeno uno dei due precedenti periodi chiusi alla data di approvazione della delibera, una produzione non inferiore al 70% del quantitativo di riferimento, per un quantitativo massimo assegnabile per azienda di 2.500 kg.
Nel presente provvedimento è, infine, necessario ricordare alcuni principi nella gestione e nell'assegnazione delle quote di cui trattasi:
- l'attribuzione individuale delle stesse può essere successivamente assoggettata a rettifica, positiva o negativa, nel caso di eventuali errori od omissioni connessi alla base dati presente nel sistema informatico;
- nell'assegnazione per il ripristino del taglio della quota B, considerato che per alcune aziende tale taglio è stato di lieve entità si ritiene conveniente per motivi di economia amministrativa che venga definita, su proposta della Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, valutata e confermata dalla Direzione Competitività sistemi agroalimentari, la soglia entro cui procedere innanzitutto al totale ripristino del taglio di quota B;
- come previsto al comma 4 art. 3 della L.N. 119/03, sono esclusi dall'assegnazione in parola i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari; tale esclusione all'assegnazione non viene applicata alle aziende che hanno ceduto parte del loro q.r.i. con contratti di affitto di sola quota in corso di campagna.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'esame della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
VISTO il Decreto Legge n. 49 del 28 marzo 2003 riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari convertito con modificazioni in legge con la Legge Nazionale n. 119/2003 del 30 maggio 2003;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 "Modalità di attuazione della L. 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.";
VISTO il Decreto Ministeriale n. 2940 del 19 aprile 2011 "Modifiche al DM 31 luglio 2003 Modalità di attuazione della L. 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.";
VISTO il Decreto ministeriale 10 agosto 2011 recante "Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario - Periodo di commercializzazione 2011/2012.";
VISTO il Decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante "Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario - Periodo di commercializzazione 2012/2013.";
PRESO ATTO dei quantitativi registrati nel sistema informatico di supporto nel settore delle quote latte comunicati via fax dal Sistema Informativo nazionale prot. n° 566.809/600205/04.02 del 13/12/2012;
delibera
1. di prendere atto della consistenza della riserva del bacino regionale, ai sensi del comma 3 articolo 3 della Legge Nazionale 30 maggio 2003 n° 119, così come definita nelle premesse.
2. di procedere all'assegnazione lineare d'ufficio di quota consegne, alle aziende classificate ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119 in zona di pianura, per le quali debba essere ripristinato il taglio della quota B attuato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quantità ridotta, per il quantitativo complessivo di kg 2.422.184;
3. di procedere all'assegnazione di quota consegne, alle aziende richiedenti, titolari di quota consegne, classificate ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119 in zona di montagna condotte da imprenditori o con coadiuvanti, con meno di quaranta anni al momento della domanda e che abbiano realizzato, in almeno uno dei due precedenti periodi chiusi alla data di approvazione della delibera, una produzione non inferiore al 70% della relativa quota, per il quantitativo complessivo di kg 813.307;
4. di procedere all'assegnazione di quota vendite dirette, alle aziende richiedenti, titolari di quota vendite dirette, classificate ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119 in zona di montagna e che abbiano realizzato, in almeno uno dei due precedenti periodi chiusi alla data di approvazione della delibera, una produzione non inferiore al 70% della relativa quota, per il quantitativo complessivo di kg 43.235;
5. di procedere all'assegnazione di quota vendite dirette, alle aziende richiedenti, titolari di quota vendite dirette, classificate ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119 in zona di pianura e che abbiano realizzato, in almeno uno dei due precedenti periodi chiusi alla data di approvazione della delibera, una produzione non inferiore al 70% della relativa quota, per il quantitativo complessivo di kg 35.000;
6. di stabilire che il quantitativo massimo assegnabile ai sensi del punto 3) è di 5.000 kg per azienda e che il quantitativo massimo assegnabile ai sensi dei punti 4) e 5) è di 2.500 kg.;
7. di rinviare ad altro atto, l'assegnazione delle disponibilità di quote latte delle altre componenti la riserva regionale alle aziende ubicate nella regione Veneto;
8. di incaricare l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA -, alla gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti discendenti dal presente provvedimento, compresa l'adozione della necessaria modulistica in conformità a quanto stabilito dalla delibera del 14 marzo 2003 n° 639;
9. di stabilire che la modulistica predisposta dall'AVEPA sia resa disponibile nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it) e che la domanda dovrà pervenire all'AVEPA entro il termine di 25 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
10. la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle politiche agricole e forestali, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.