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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 110 del 31 dicembre 2012


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2608 del 18 dicembre 2012

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.8.2009, art. 4. Appendice 1 al Protocollo di Intesa Regione Veneto - Commissario Delegato in data 09/11/2009 per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per la disciplina economica della struttura commissariale.

Note per la trasparenza:

Nelle more della gestione commissariale per l'emergenza della viabilità dell'area pedemontana nelle province di Treviso e Vicenza, il presente provvedimento definisce il rapporto fra la Regione e il Commissario Delegato per quanto attiene il costo del personale regionale temporaneamente in comando e/o in distacco presso la struttura commissariale.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con Ordinanza n. 3802 del 15.8.2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri nominava l'Ing. Silvano Vernizzi quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.

L'art. 4 della medesima Ordinanza ha previsto, fra l'altro, che il Commissario Delegato si avvalga di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di 15 unità di personale, anche di qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad Amministrazioni statali ed Enti Pubblici territoriali e non territoriali, nonché a Società con prevalente capitale di titolarità dello Stato e della Regione.

Tale personale è stato quindi posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità.

Ancora, il comma 2 del medesimo art. 4, ha previsto che il Commissario possa corrispondere al personale comandato o distaccato compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, nonché un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento.

Ad oggi la gestione commissariale si è avvalsa, a tempo parziale o totale, delle seguenti unità di personale:

  • anno 2010 n. 14 impiegati di cui dipendenti regionali 11 di cui dirigenti 2;
  • anno 2011 n. 15 impiegati di cui dipendenti regionali 11, di cui dirigenti 2;
  • anno 2012 n. 15 impiegati di cui dipendenti regionali 11, di cui dirigenti 2.

In base all'art. 5 dell'OPCM 3802 del 15.08.2009, gli oneri relativi al funzionamento della struttura commissariale sono a carico della Regione Veneto.

La Regione Veneto e il Commissario Delegato in data 9 novembre 2009 hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, approvato dalla Giunta con DGR n. 2847 del 29.09.2009, atto a disciplinare i rapporti tra le medesime parti, riprendendo, altresì, all'art. 5, quanto detto dal citato art. 5 dell'OPCM 3802/2009, per cui le parti hanno dato atto che gli oneri derivanti dalla struttura del Commissario delegato, sono a carico della Regione Veneto, che provvederà al pagamento di detti oneri direttamente o per il tramite il fondo del Commissario delegato. Si tratta ora di chiarire l'esatta imputazione dei relativi costi.

Infatti, in analogia a quanto già di recente deliberato dalla Giunta regionale con la DGR n. 2376 del 27 novembre 2012 in merito ad analoga gestione commissariale ex Lege 225/92, si propone di introdurre un'Appendice al Protocollo di Intesa, prevedendo che, in base agli artt. 4 e 5 dell'OPCM 3802/2009, il Commissario delegato in base al comma 2 dell'art. 4 dell'OPCM citata, corrisponde al personale i compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, nonché un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento. Detti oneri trovano copertura, in quanto spese strettamente collegate all'opera, sui capitoli di uscita del bilancio regionale relativi alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana veneta (capitoli n.100176 e n. 100024), mentre trovano, invece, copertura nei capitoli di spesa corrente del personale regionale i costi ordinari del personale in comando o in distacco.

A supporto di quanto sopra evidenziato, si rileva come anche Veneto Strade S.p.A., società concessionaria della Regione, in relazione al personale dalla stessa distaccato presso la struttura del Commissario, abbia sempre aderito a tale interpretazione, richiedendo il rimborso limitato alle voci relative agli straordinari.

E d'altronde, tale interpretazione è coerente con la necessaria ripartizione tra spese di investimento e spese correnti, includendo tra le prime le spese inscindibilmente connesse con la realizzazione dell'opera.

Tale ripartizione richiede un intervento delle strutture competenti, cioè la Direzione Strade Autostrade e Concessioni da un lato e la Direzione Risorse Umane dall'altro, atteso che quest'ultima ha finora richiesto alla Direzione Strade Autostrade e Concessioni, l'impegno sui citati capitoli di uscita del bilancio regionale per la realizzazione dell'opera, dell'intero costo del personale.

All'esito della verifica, si provvederà alla definizione delle reciproche debenze, quantificando altresì gli oneri che, in caso di proroga della gestione commissariale, saranno alla stessa imputabili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009;
  • Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2847 del 29.09.2009:
  • Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2376 del 27.11.2012;
  • Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
  • Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;
  • Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;
  • Viste le DDGGRR n. 374 del 15.03.2010, n. 2112 del 7.09.2010, n. 36 del 18.01.2011 e n. 161 del 7.02.2012;

delibera

  1. di approvare lo schema di Appendice n. 1 al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 9 novembre 2009, giusta DGR n. 2847 del 29.09.2009, tra la Regione Veneto e il Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, come riportato in Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante;
  2. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni e la Direzione Risorse Umane di dare attuazione al presente provvedimento, secondo le modalità in premessa esplicitate, procedendo, altresì, alla verifica, in relazione alle reciproche debenze, derivanti anche dalle DDGGRR n. 374 del 15.03.2010, n. 2112 del 7.09.2010, n. 36 del 18.01.2011 e n. 161 del 7.02.2012;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


(seguono allegati)

2608_AllegatoA_244762.pdf

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