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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 28 dicembre 2012


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2651 del 18 dicembre 2012

Disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane". Legge regionale 28 settembre 2012 n. 40, articolo 7 comma 1. Deliberazione /CR n. 126 del 13 novembre 2012.

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si provvede ad approvare, a seguito dell'acquisizione del parere della Prima Commissione Consiliare, nonché della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012,
n. 40 "Norme in materia di unioni montane", secondo quanto stabilito dell' articolo 7 comma 1 della legge stessa..

L'assessore Marino Finozzi, di concerto con l'assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul BUR n. 82 del 5 ottobre 2012), la Regione "nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali", ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

In particolare al comma 2 dell'articolo 1, la legge individua nelle zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali. Negli intendimenti del legislatore regionale quindi le Unioni montane vengono disciplinate con una normativa connotata dal carattere della specialità, in ragione delle peculiarità dei territori montani.

La L.R. 40/2012 costituisce un ulteriore tassello di un più complesso e articolato sistema normativo volto a realizzare un complessivo riordino territoriale; essa si presenta infatti strettamente connessa con la L.R. 18/2012, la quale ha previsto in via generale le modalità di esercizio in forma associata di funzioni e servizi, recependo la disciplina statale di cui agli articoli 14, commi 28 e 30, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e 16 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011.

La prima e fondamentale norma speciale prevista per i comuni montani riguarda la forma di gestione associata prevista per tali enti, anche al fine di soddisfare gli obblighi previsti dal legislatore statale. Se infatti la L.R. 18/2012 prevede che i comuni esercitino le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni, o ulteriori forme associative riconosciute, la L.R. 40/2012 precisa che l'unione montana costituisce la forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.

Anche per quanto concerne le modalità costitutive e la composizione degli organi dell'ente viene introdotta una disciplina speciale, che prevede un procedimento di costituzione dell' Unione che si completa, sotto il profilo formale, con l'elezione del presidente dell'unione stessa.

La legge delinea in sostanza una procedura di costituzione e rimodulazione di ambiti ed enti territoriali montani - finalizzati alla gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle funzioni di tutela e salvaguardia della montagna - che ha caratteri di specificità per l'area montana del territorio regionale, in quanto non si richiama espressamente alla disciplina delle Unioni di Comuni dettata dall'articolo 32 del testo unico degli enti locali, ma prefigura, come è deducibile anche dalla relazione alla legge, un meccanismo di adattamento delle Comunità montane e la loro "trasformazione" in Unioni montane, con la nascita di un Ente che ha in sé delle caratteristiche peculiari, in quanto in parte ispirate alla disciplina delle Comunità montane (procedura di costituzione) ed in parte a quella delle Unioni di Comuni (organi, funzioni attribuite).

Peraltro l'Unione montana, pur non richiamandosi alla disciplina dettata dalla L.R. 18/2012, ha delle strette interrelazioni sotto il profilo giuridico e procedurale con la stessa legge, laddove fa riferimento agli ambiti ottimali (art. 1 comma 2; art. 3, commi 1 e 2), e laddove prevede dei meccanismi di rimodulazione degli ambiti territoriali (art. 3 comma 5), che fanno riferimento al Piano di riordino di cui all'articolo 8 della sopra citata l.r. 18/2012.

Ciò premesso, la L.R. 40/2012 individua, nella sua fase di prima applicazione (articolo 7), un procedimento che porta alla costituzione - sulla base di passaggi procedurali "obbligati" - di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla L.R. 19/92; attraverso:

•         la convocazione dei consigli comunali e l'individuazione di tre rappresentanti per ogni comune (il sindaco e due consiglieri, uno dei quali espressione delle opposizioni);

•         la costituzione del Consiglio dell'Unione montana;

•         l'approvazione dello statuto a maggioranza dei membri del Consiglio dell'Unione montana;

•         l'elezione del Presidente e la conseguente costituzione dell'Unione.

Sono fissati inoltre alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire (sia in fase di costituzione, che successivamente alla costituzione) di adattare l'ambito territoriale dell'Unione alle esigenze funzionali dei Comuni, ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ovvero:

-          la possibilità per un comune montano o parzialmente montano di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi dell'articolo 3, comma 1 (articolo 3 comma 4);

-          la facoltà per I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2);

-          la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (art. 3, comma 5).

In relazione a quanto sopra, la legge 40/2012 stabilisce degli adempimenti specifici in capo alla Giunta regionale, necessari ad avviare i procedimenti di costituzione delle Unioni montane. Tali adempimenti sono dettati dall'articolo 7 della legge, il cui primo comma prevede che, in fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deliberi in ordine a:

a)      le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all'elezione dei componenti del consiglio dell'unione montana;

b)      le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell'unione montana;

c)      le modalità e i tempi di elezione del presidente dell'unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell'unione montana;

d)      le modalità e i tempi per l'eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita;

e)      le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.

Con deliberazione/CR n. 126 del 13 novembre 2012 la Giunta regionale ha quindi approvato le disposizioni operative in fase di prima applicazione della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", ai fini della richiesta di parere da parte della Commissione consiliare competente, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 della sopra menzionata legge regionale.

Nel corso della seduta del 27 novembre 2012, la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole alla deliberazione/CR di cui sopra, con l'inserimento della seguente modifica al testo del paragrafo 2.1) Convocazione dei consigli comunali dei comuni già appartenenti alle comunità montane al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Elezione dei consiglieri dell'Unione montana (pag. 3): "Il consiglio comunale provvede all'elezione a maggioranza (invece che a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati) dei due consiglieri componenti del Consiglio dell'Unione montana".

Tutto ciò premesso, si propone quindi di approvare l'Allegato A) al presente atto, con il quale vengono definite le disposizioni operative in fase di prima applicazione della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane"

vista lalegge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTA la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali";

VISTO l'articolo 7 comma 1 della legge regionale Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, con cui vengono stabiliti gli adempimenti specifici in capo alla Giunta regionale, necessari ad avviare i procedimenti di costituzione delle Unioni montane;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 126 del 13 novembre 2012;

VISTO il parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali in data 20 novembre 2012;

VISTO il parere della prima commissione consiliare in data 27 novembre 2012;

delibera

1.     Di approvare le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", in applicazione dell'articolo 7, comma 1 della legge sopra citata, come riportate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento.

2.     Spetta alla Direzione regionale Economia e Sviluppo Montano la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione, in collaborazione con il Commissario straordinario per il Turismo di cui alla deliberazione n. 2364 del 28 settembre 2010.
3.     Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4.     Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


(seguono allegati)

2651_AllegatoA_244687.pdf

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