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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 04 settembre 2012


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 14 agosto 2012

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2012. Deliberazione n. 72/CR del 17.07.2012 (L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3).

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento individua i criteri e le modalità di attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna ammettendo a finanziamento spese di gestione e funzionamento in settori specifici finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti in 14 Comuni in situazione di elevato svantaggio individuati quali assegnatari dei contributi così determinati.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale" e sue successive modificazioni e/o integrazioni, la Regione del Veneto ha inteso promuovere interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, dando mandato alla Giunta Regionale di determinare con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione Consiliare, procedure, termini e modalità per l'attuazione degli interventi medesimi.

Per l'attuazione della legge suddetta nel Bilancio 2007 e nel Bilancio Pluriennale 2007-2009 per ciascuno degli esercizi 2007-2008 e 2009 è stato previsto all'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" uno stanziamento di complessivi Euro 11.000.000,00 con un intervento specifico, a favore delle aree svantaggiate di montagna, pari ad € 9.000.000,00 per spese di investimento. In seguito, per le stesse finalità e con riferimento a ciascun esercizio finanziario, con legge regionale di bilancio si è provveduto a stanziare i fondi per spese di investimento.

Allo stesso scopo, e solo in presenza di specifico stanziamento in sede di bilancio, gli interventi regionali in oggetto hanno inteso finanziare anche spese di gestione e di funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007) dei medesimi Enti di cui sopra.

Con riferimento agli anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 e 2011, la Giunta Regionale ha quindi individuato, con specifici provvedimenti, le modalità operative per l'assegnazione dei contributi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, provvedendo a:

•        delineare gli interventi in base alle priorità ed ai criteri di attuazione degli stessi individuati dalla norma regionale per determinare le situazioni di svantaggio socio-economico degli Enti aventi diritto e precisamente:

-            a) l'indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

-            b) l'indice di abbandono del territorio agricolo (Superficie Agricola Utilizzata - SAU) mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

-            c) l'indice di anzianità della popolazione

•        ammettere a finanziamento spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei 171 Comuni montani individuati quali destinatari dei contributi ed elencati secondo l'ordine decrescente di una graduatoria di "svantaggio socio-economico" come sopra determinata con la preferenza, a parità di punteggio, per i Comuni con minor numero di abitanti;

•        ammettere altresì a finanziamento, come sopra specificato, anche spese di gestione e funzionamento in settori specifici (servizi sociali e trasporto scolastico, gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali, riscaldamento stabili comunali e scuole) individuando a tal fine, tra i n. 171 Comuni montani destinatari elencati nella "graduatoria dello svantaggio" di cui sopra, n. 14 Comuni in situazione di elevato svantaggio e con un punteggio totale compreso in un intervallo all'uopo specificato;

•        determinare, di anno in anno, ulteriori priorità.

Con successivi provvedimenti e previa trasmissione da parte degli Enti destinatari di apposite istanze di contributo corredate della documentazione prevista dai provvedimenti che individuavano i criteri per l'assegnazione e di cui sopra, la Giunta Regionale ha provveduto quindi ad assegnare, fino all'esaurimento delle somme a tal fine stanziate per gli esercizi di riferimento e con riguardo ad un limite massimo contributivo assegnabile per singolo Comune di volta in volta individuato, i contributi economici spettanti a ciascun Ente, demandandone la relativa liquidazione al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti previa specifica rendicontazione, da parte di ciascuno di essi, delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti/interventi oggetto di finanziamento regionale.

Complessivamente, nel quinquennio 2007 - 2008 - 2009 -2010 e 2011, l'attuazione della L.R. 30/07 in oggetto ha prodotto i risultati sotto specificati, che indicano una progressiva e significativa riduzione delle risorse a ciò destinate:

A spese di investimento (cap. 101023)

B spese di gestione e funzionamento (cap. 101064)

fondi stanziati (euro)

contributo massimo assegnabile (euro)

Comuni destinatari

Comuni che hanno presentato domanda di contributo

domande di contributo presentate

progetti / interventi presentati

Comuni finanz.ti

progetti / interventi finanziati

fondi stanziati (euro)

contributo massimo assegnabile (euro)

Comuni destinatari

Comuni finanz.ti

2007

9.000.000

200.000

171

127

143

207

47

94

0

0

0

0

2008

8.352.500

135.000

171

128

134

160

65

79

237.500

20.000

14

14

2009

9.000.000

135.000

171

123

135

157

71

91

237.500

20.000

14

14

2010

5.000.000

90.000

171

135

142

170

56

68

200.000

20.000

14

14

2011

 

 

200.000

20.000

14

14

31.352.500

 

513

554

694

239

332

875.000

56

Tale tendenza sfavorevole a sostenere i Comuni montani in situazione di svantaggio, conseguente anche al significativo peggioramento dei conti pubblici ed alla crisi economica mondiale ed europea che hanno richiesto un processo generalizzato di razionalizzazione e contenimento della spesa ed un peggioramento, tra le altre cose, anche dei tetti di spesa previsti dal Patto di Stabilità Interno, ha fatto si che nel 2011 la Regione del Veneto finanziasse la L.R. 30/2007 con riferimento soltanto alle spese di gestione e funzionamento.

ATTUAZIONE L.R. 30/2007 - ANNO 2012

Con le Leggi regionali n. 13 e n. 14 del 06 aprile 2012, la Regione del Veneto ha adottato rispettivamente la Legge Finanziaria 2012 e il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 quali principali strumenti di programmazione della propria attività operativa per il corrente anno 2012.

Con la suddetta Legge regionale 06 aprile 2012, n. 14 (BUR n. 28-1/2012) "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e Pluriennale 2012-2014, la L.R. 30/07 in oggetto è stata finanziata anche per l'anno 2012, ma, come per l'anno precedente, solo in parte e con riferimento alle sole spese di gestione e funzionamento, confermando in tal senso e per le motivazioni suddette la ridotta capacità di sostenere i Comuni delle aree svantaggiate di montagna

STANZIAMENTO ESERCIZIO 2012:

-           spese di gestione e funzionamento: € 200.000,00

capitolo 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30)

Oltre a ciò, non essendo nel frattempo state approvate modifiche alla legge regionale in argomento che aveva individuato nel 2007 quali indici per determinare lo svantaggio socio economico i tre criteri sopra specificati con riferimento, per lo spopolamento e per la S.A.U., agli ultimi due censimenti, e considerato che ad oggi non sono ancora disponibili i dati statistici ufficiali né del "Censimento Agricoltura 2010" (allo stato attuale: solo dati "provvisori" - Fonte Istat) né del "Censimento popolazione e abitazioni 2011" (allo stato attuale: "primi risultati" - Fonte Istat), si propone di confermare anche per l'anno 2012 i criteri di svantaggio adottati fino al 2011, riproponendosi di effettuare le dovute modifiche una volta divenuti ufficiali i risultati dei suddetti censimenti.

In conseguenza di tutto quanto sopra esposto e con riguardo all'intervento regionale contributivo a sostegno esclusivamente delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007), si propongono all'approvazione della Giunta Regionale per l'anno 2012 i seguenti criteri di attuazione della L.R. 30/2007 proponendo altresì di confermare, quali destinatari degli interventi regionali in argomento i n. 171 Comuni montani elencati nell'ordine decrescente della graduatoria di "svantaggio socio-economico" utilizzata anche per gli anni precedenti e di cui all'allegato A al presente atto quale parte integrante:

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

In analogia e continuità con quanto stabilito con i provvedimenti di approvazione dei criteri e modalità di attuazione della normativa regionale in oggetto relativamente agli anni 2008, 2009 2010 e 2011 (rispettivamente D.G.R. n. 3230/28.10.2008, D.G.R. n. 2914/29.09.2009, D.G.R. n. 2858/30.11.2010 e 1720/26.10.2011), e richiamata l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili anche per l'esercizio 2012 di cui sopra pari ad € 200.000,00 che conferma, la riduzione dello stanziamento allo stesso titolo già effettuata nel 2010 e nel 2011, si propone che vengano confermati anche per il corrente anno 2012, quali destinatari degli interventi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento, i medesimi Comuni indicati alla stessa voce dalle deliberazioni suddette (elencati negli allegati B alle stesse) in situazione di "elevato svantaggio" derivante dalla compresenza di tutti e tre gli indici di svantaggio previsti dall'art. 3 c. 2 della L.R. 30/2007 e con un punteggio totale compreso tra "53 e 38", ed elencati nell'ordine di graduatoria di cui all'allegato B, parte integrante della presente deliberazione.

2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Si conferma anche per l'anno 2012 quanto stabilito alla stessa voce dagli analoghi provvedimenti sopra specificati e cioè che il contributo regionale sia finalizzato a sostenere le spese di gestione e di funzionamento nei seguenti settori:

•      servizi sociali;

•      trasporto scolastico;

•      gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali;

•      riscaldamento stabili comunali e scuole.

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

In considerazione dell'esiguo importo a disposizione (€ 200.000,00), si propone di ritenere congruo, come per il passato, un limite massimo di assegnabilità per Ente non superiore ad € 20.000,00.

4. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Si propone altresì, con le stesse motivazioni già addotte, che l'assegnazione dei fondi venga effettuata dalla Giunta Regionale proporzionalmente al punteggio di svantaggio con riferimento alla graduatoria di cui al suddetto allegato B, parte integrante della presente deliberazione, per le quote a fianco di ciascun Comune indicate.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Analogamente a quanto già accaduto per l'anno 2011, si propone anche per il corrente esercizio 2012 di incaricare il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti della liquidazione delle quote spettanti a ciascun Comune come sopra assegnate.

Ai fini pertanto dell'erogazione degli importi a ciascun Comune assegnati (allegato B), si propone che i Comuni medesimi siano tenuti a presentare entro il 31/12/2012 apposita richiesta di erogazione dell'importo spettante e di cui all' allegato B, al seguente indirizzo:

Regione del Veneto - Giunta Regionale

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23

30121 Venezia.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà obbligatoriamente essere corredata dei documenti sotto elencati e sottoscritti, ciascuno di essi, dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario:

1.              prospetto delle spese previste nel Bilancio di Previsione per l'anno 2012 nei settori di spesa sopra indicati e di cui al precedente punto 2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO;

2.              apposita dichiarazione che il contributo assegnato con il presente provvedimento verrà utilizzato a copertura degli oneri di esercizio delle funzioni e servizi nei settori di spesa sopra indicati al medesimo punto 2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO;

3.              apposita dichiarazione attestante di non avere ottenuto dalla Regione del Veneto alcun contributo a copertura delle spese oggetto della richiesta di erogazione medesima.

In base all'istruttoria conseguente al termine per la presentazione delle richieste di erogazione di cui sopra (31.12.2012), il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti provvederà con proprio atto, come sopra indicato, alla liquidazione delle somme spettanti ai Comuni individuati nel citato allegato B al presente provvedimento e negli importi a fianco di ciascuno specificati, in relazione alle spese documentate dai medesimi e fino alla concorrenza del fondo a tal fine assegnato.

6. GESTIONE ECONOMIE

Eventuali economie derivanti da contributi liquidabili in misura minore rispetto agli importi assegnati di cui sopra, saranno eventualmente utilizzate, mediante il medesimo provvedimento di erogazione dei contributi assegnati del Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di cui al precedente punto A.5., per incrementare la quota attribuita ai Comuni assegnatari collocati nella graduatoria di cui all'allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le leggi regionali del 26/10/2007 n. 30, del 06/04/2012 n. 13 e n. 14;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3230/08, 2914/09 n. 2858/10 e n. 1720/11;

VISTO l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26.10.2007, n. 30;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 72 del 17.07.2012;

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare espresso in data 31.07.2012;

delibera

1.       di confermare, per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate ed esclusivamente ai fini dell'assegnazione per l'anno 2012 dei contributi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, c. 3, della Legge Regionale del 26/10/2007 n. 30,quali destinatari ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a della legge regionale medesima i n. 171 Comuni ubicati nelle aree svantaggiate di montagna ed elencati secondo la graduatoria di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione;

2.       di approvare per il corrente esercizio 2012, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale del 26/10/2007 n. 30) a favore dei n. 14 Comuni in situazione di elevato "svantaggio socio-economico" elencati nella graduatoria di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione, assegnando ai medesimi i contributi negli importi a fianco di ciascuno indicati nell'allegato stesso;

3.       di impegnare la somma di € 200.000,00 al Cap. 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30) del bilancio per l'esercizio in corso che presenta disponibilità, dando atto che l'impegno per l'esercizio 2012 della somma medesima è già stato prenotato al n. 1508/2012;

4.       di incaricare, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'erogazione, con proprio atto, dei contributi economici agli Enti aventi diritto e collocati nella graduatoria di assegnazione del precedente punto 2. (allegato B) che presentino, con riferimento all'anno 2012, apposita domanda di erogazione del contributo assegnato col presente provvedimento entro la data del 31 dicembre 2012 e con le modalità ed i criteri e per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate;

5.       di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;

6.       di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7.       di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(seguono allegati)

1744_AllegatoA_242217.pdf
1744_AllegatoB_242217.pdf

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