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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 25 maggio 2012


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 856 del 15 maggio 2012

Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche ed integrazioni alla lett. d) "Edificabilità zone agricole", punto 5) "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/CR n. 2 del 31 gennaio 2012.

Note per la trasparenza:
il provvedimento, anche sulla scorta delle migliori tecniche disponibili (MTD) definite a livello comunitario, introduce criteri più idonei, aggiornati e sostenibili per la definizione delle distanze minime degli allevamenti e di talune strutture produttive connesse, in zona agricola.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Deve essere preliminarmente rilevato che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pur preve-dendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega e il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo all'Amministra-zione regionale; ciò per effetto del combinato disposto degli artt. 46 e 50 della legge mede-sima e dell'art. 3, comma 1, della legge 3 giugno 1997 n. 20 "Riordino delle funzioni attribuite e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

L'art. 50, comma 1, della legge n. 11/2004, infatti, prevede l'approvazione di provvedimenti della Giunta regionale al fine di dare adempimento a tale funzione di indirizzo e coordinamento; per quanto attiene le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole, la Giunta regionale, con deliberazione n. 3178/2004, lettera d), ha individuato:

-      la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

-      i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;

-      la definizione di strutture agricolo-produttive;

-      i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;

-      le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;

-      le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all' articolo 44, comma 10;

-      i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

Al fine di procedere alla rettifica di alcuni errori materiali, nonché alla modifica ed integrazione di tali Atti d'indirizzo, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione 16 febbraio 2010, n. 329, che ha riguardato:

-      la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

-      i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;

-      la definizione di strutture agricolo-produttive;

-      le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;

-      le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.600 metri di cui all'articolo 44, comma 10;

-      i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

Con la medesima deliberazione n. 329/2010 la Giunta regionale aveva altresì stabilito che, nell'immediato proseguo dell'applicazione degli Atti d'indirizzo, si doveva tener conto della necessità, da un lato, di adeguamento alle disposizioni comunitarie in continua evoluzione in materia di sviluppo rurale, anche in relazione agli aspetti ambientali e paesaggistici, e dall'altro di assicurare tempestività ed efficienza nell'ag-giornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, con particolare riferimento alle strutture agricolo-produttive e agli allevamenti zootecnico-intensivi.

In proposito veniva evidenziato che le motivazioni sopra esposte potevano determinare l'opportunità, su iniziativa della competente Direzione Agroambiente, di aggiornare periodicamente le specifiche vigenti, garantendone comunque la stretta coerenza disciplinare con l'impostazione generale degli Atti di indirizzo in argomento.

Peraltro, nell'ambito dell'applicazione della specifica disciplina per la realizzazione degli allevamenti intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto (punto 5, lett. d) degli Atti di indirizzo), è emerso che, nella realizzazione degli allevamenti zootecnici, l'innovazione delle caratteristiche progettuali, produttive e tecnologiche, in molti casi è stata in grado di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale generato dall'attività di allevamento.

Infatti, il miglioramento della gestione dei processi biologici negli allevamenti intensivi è in grado di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente considerato nel suo insieme. In particolare, l'adozione di misure preventive, attraverso l'applicazione delle "migliori tecniche disponibili" (MTD), consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento degli allevamenti, specie se intensivi, come previsto dalla Direttiva 96/61/CE. Ciò risulta particolarmente importante, in quanto nel comparto agro-zootecnico la riduzione delle emissioni in atmosfera è stata meno controllabile a causa delle intrinseche difficoltà che si riscontrano nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.

In proposito, con l'espressione "migliori tecniche disponibili" si fa riferimento all'insieme delle tecnologie e dei processi, riguardanti la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la conduzione degli allevamenti, che sono considerate le più efficaci per il raggiungimento di un alto grado di protezione dell'ambiente, ampiamente sperimentate, ritenute valide tecnicamente ed economicamente, nonché ragionevolmente accessibili agli operatori del settore.

Le MTD che interessano il settore zootecnico riguardano la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti avicoli e suinicoli, i trattamenti aziendali degli effluenti, la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi e dallo spandimento agronomico delle deiezioni zootecniche. Va evidenziato in proposito che l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili incide sulla riduzione dell'inquinamento potenziale degli allevamenti e, di conseguenza, anche sul sistema di attribuzione dei punteggi finalizzati alla determinazione delle distanze minime degli allevamenti dagli abitati.

Con deliberazione n. 2/CR del 31 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato le modifiche agli Atti di indirizzo oggetto del presente provvedimento e ha provveduto alla trasmissione della deliberazione al Consiglio Regionale, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 50, comma 2, della legge n. 11/2004.

La seconda Commissione Consiliare, con Parere alla Giunta Regionale n. 211, trasmesso con nota protocollo n. 6404 del 4 aprile 2012, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche e integrazioni agli Atti di indirizzo, lettera d) "Edificabilità zone agricole", punto 5) "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto".

Appare pertanto opportuno - anche sulla scorta del parere unanime della competente Commissione Consiliare - provvedere ad una complessiva revisione dei vigenti Atti di Indirizzo, alla luce degli effetti migliorativi che le MTD possono oggettivamente apportare alla riduzione degli impatti ambientali legati alla costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi o al potenziamento di quelli esistenti. Nel concreto, con il provvedimento che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale al fine di acquisire il parere della competente Commissione Consiliare, si propone una parziale modifica ed integrazione del documento di cui al punto 5, lett. d) degli Atti di indirizzo, mediante l'approvazione dell'Allegato A al presente provvedimento, che sostituisce integralmente le disposizioni previgenti.

Come esaurientemente descritto nell'Allegato A, l'introduzione delle MTD nell'ambito della metodologia di valutazione degli allevamenti ha riguardato, fondamentalmente, la catena di gestione delle deiezioni animali, ai fini della riduzione delle emissioni di ammoniaca e di altri gas (anidride carbonica, protossido di azoto) attribuibile alle varie MTD, nonché la loro applicabilità, valutata in particolare con riferimento al benessere animale, alle emissioni di odori e di particolato sospeso, ai consumi di acqua e di energia.

Nell'adozione di tali migliori tecniche sono stati presi in considerazione anche il ciclo di vita animale e le tipologie di ricovero, sia degli allevamenti suinicoli che di quelli avicoli. Ciò ha portato alla revisione del sistema dei punteggi da attribuire a tali insediamenti zootecnici, con un conseguente aggiornamento delle distanze reciproche dalle civili abitazioni e dalle zone non agricole.

Per quanto attiene le altre tipologie di allevamenti, diversi da quelli suinicoli e avicoli, per i quali non sono state ancora approvate in ambito comunitario le tecniche classificate MTD, è stato comunque possibile individuare, sulla base della vasta bibliografia tecnico-scientifica disponibile, i sistemi di allevamento in grado di ridurre l'impatto dei medesimi, tenuto conto dei differenti processi di produzione delle emissioni gassose e dei sistemi di stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

Inoltre, il presente provvedimento - nelle more dell'approvazione delle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010 - individua, in analogia a quanto definito per la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi e per gli ampliamenti di quelli esistenti, le distanze minime dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola e dalle abitazioni, da rispettare nella realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse.

Si evidenzia, infine, che vige il principio di reciprocità nel rispetto delle distanze degli allevamenti dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni sparse o concentrate; pertanto, con il presente provvedimento si è valutato opportuno disciplinare i nuovi sviluppi insediativi e le trasformazioni urbanistiche nel caso di presenza di un insediamento zootecnico preesistente.

A tal fine, relativamente all'inserimento territoriale degli allevamenti, si è ritenuto necessario prevedere che in sede di redazione del Quadro conoscitivo dei Piani regolatori vengano individuati gli insediamenti zootecnici, in quanto generatori di "vincolo" - corrispondenti agli allevamenti intensivi e alle strutture agricolo produttive superiori alla classe dimensionale 1, che sono disciplinate al punto 5. degli Atti di indirizzo, così come modificato e integrato dall'Allegato A al presente provvedimento - unitamente alle rispettive fasce di rispetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTI gli articoli 32 e seguenti dello Statuto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'art. 50, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione";

VISTO il documento dell'Unione europea denominato BRef, "Documento di riferimento delle Migliori tecniche disponibili";

VISTO il DM 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD);

RICHIAMATA la deliberazione n. 2/CR del 31 gennaio 2012, con la quale la Giunta Regionale ha adottato le modifiche agli Atti di indirizzo oggetto del presente provvedimento e ha provveduto alla trasmissione della deliberazione al Consiglio Regionale, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 50, comma 2, della legge n. 11/2004.

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Seconda Commissione, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge n. 11/2004.

delibera

1.       di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale sostituisce integralmente gli Atti di indirizzo di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, punto 5. "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 e smi;

2.       di disporre che alle presenti disposizioni vengono assoggettate tutte le istanze presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, confermando per tutte le istanze presentate antecedentemente a tale data la conclusione dell'iter istruttorio secondo la previgente disciplina;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4.       di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

5.       di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

856_AllegatoA_240061.pdf

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