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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 10 aprile 2012


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 20 marzo 2012

Criteri e modalità per la tenuta del registro regionale degli impianti e delle piste da sci. Art. 2, comma 1, lettera g) della Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21 - "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"

Note per la trasparenza:

L'atto approva un documento nel quale vengono definiti i criteri e le modalità per la tenuta del registro regionale degli impianti a fune e delle piste da sci ricadenti nel territorio regionale in conformità con quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n. 21/2008.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

L'art. 2 della legge regionale del 21 novembre 2008 n. 21 recante la "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve", dispone che sia competenza della Giunta Regionale "la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro degli impianti e delle piste".

Alla luce di tale disposto normativo si rende necessario definire nel dettaglio i contenuti del registro regionale e le modalità di iscrizione, di modificazione e di cancellazione dei dati in esso contenuti.

Al fine di favorire la semplificazione dei procedimenti in oggetto e di contribuire alla costituzione di una banca dati di rilevante valore informativo per la gestione giuridico-amministrativa del sistema impianti-piste del Veneto, si è provveduto inoltre alla definizione di un'apposita modulistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 32, comma secondo, lett.g) dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 novembre 2008, n.21"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

delibera

1.       di approvare, per le valutazioni espresse in premessa, il documento di cui all'"Allegato A" al presente provvedimento, che definisce criteri e modalità per la tenuta del registro regionale degli impianti e delle piste da sci ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera g) della Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21;

2.       di incaricare la Direzione Mobilità a dare attuazione al presente provvedimento;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

449_AllegatoA_239031.pdf

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