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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 20 del 13 marzo 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 22 febbraio 2012

Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico (LR 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali").

Note per la trasparenza:      

Approvazione, ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”, dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti affetti da disagio psichico, ossia l’unità operativa per l’assistenza psichiatrica ospedaliera in età evolutiva, la comunità terapeutica riabilitativa protetta per minori e adolescenti, la comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti, nonché i requisiti aggiuntivi delle comunità educative diurne che accolgono anche minori/adolescenti con problemi psicopatologici.



L'Assessore Daniele Stival di concerto con l'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 22 del 2002 la Regione Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali.

Con deliberazione n. 2501 del 6 agosto 2004 la Giunta Regionale ha dato prima attuazione alla LR n. 22/2002 approvando un provvedimento, assai complesso, che si articola, fra gli altri, nei seguenti punti:

·         adozione della classificazione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nel puntuale rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento;

·         adozione del Manuale applicativo, che disciplina le fasi di ogni processo e la relativa tempistica, anche relativamente alle strutture già in esercizio e a quelle che "ex novo" sono assoggettate all'autorizzazione;

·         definizione, in esecuzione dell'art. 10 LR n. 22/2002, dei requisiti minimi (organizzativi, strutturali e tecnologici) generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonché dei requisiti minimi specifici per alcune delle strutture indicate nella classificazione.

·         adozione, in aggiunta ai requisiti minimi, di ulteriori requisiti generali di qualificazione per l'accreditamento istituzionale.

A modifica e integrazione della sopra richiamata DGR n. 2501/2004 si sono succeduti altri provvedimenti della Giunta Regionale tesi a perfezionare la definizione di alcune tipologie di strutture, a individuare i requisiti minimi generali e minimi specifici per tipologie di strutture precedentemente prive di apposita disciplina, nonché ad aggiornare alcuni requisiti per renderli maggiormente rispondenti alla normativa nel frattempo intervenuta. In particolare, ai fini del presente provvedimento si richiamano la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 - "Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali" e la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 - "Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale".

Una recente novità normativa che rende necessario un ulteriore aggiornamento dei provvedimenti che regolamentano l'applicazione della Legge Regionale n. 22 del 2002 è rappresentato dal Progetto obiettivo regionale per la Tutela della Salute Mentale (2010-2012), approvato con DGR n. 651 del 9 marzo 2010, la cui Appendice approfondisce la questione della Salute Mentale nell'Infanzia e Adolescenza prevedendo, tra l'altro:

-     l'istituzione di Centri di riferimento interUlss per il trattamento di episodi acuti in regime di ricovero ospedaliero;

-     l'istituzione di percorsi terapeutico riabilitativi, sia a livello semiresidenziale che residenziale (Comunità terapeutiche riabilitative protette per adolescenti).

A tal fine la Direzione regionale competente (all'epoca denominata Piani e Programmi Socio Sanitari) ha costituito, d'intesa con la Direzione per i Servizi Sociali, competente in materia di minori e adolescenti, un Gruppo di Lavoro integrato che - a seguito di numerose consultazioni con i servizi distrettuali per l'età evolutiva, le comunità e le associazioni del privato sociale che operano nel settore dei minori e adolescenti, il tribunale per i minorenni, il pubblico tutore per i minori - ha prodotto un documento di requisiti e standard, riferito a tutte le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti affetti da disagio psichico.

In particolare, il succitato Allegato interessa le seguenti unità di offerta:

·       unità operativa per l'assistenza psichiatrica ospedaliera in età evolutiva;

·       comunità terapeutica riabilitativa protetta per minori e adolescenti;

·       comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti;

·       comunità educativa diurna (requisiti aggiuntivi delle comunità educative diurne che accolgono anche minori/adolescenti con problemi psicopatologici).

Ciascuna componente coinvolta ha accolto positivamente il documento elaborato dal Gruppo di lavoro, proponendo dei contributi migliorativi, tutti recepiti nell' "Allegato A" al presente provvedimento, che si propone all'approvazione della Giunta regionale e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In applicazione dell'art. 19 della LR 22/2002, si propongono i seguenti oneri di accreditamento:

-     Unità Operativa per l'Assistenza Psichiatrica Ospedaliera in età evolutiva

€ 1.270,00

-     Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori e adolescenti

€ 1.270,00

-     Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e adolescenti

€ 870,00

-     Comunità Educativa Diurna

€ 870,00

stabilendo altresì che:

·         gli oneri previsti per la procedura di accreditamento istituzionale sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un'Azienda ULSS o Comune (anche in forma associata);

·         la riscossione e l'accertamento del pagamento degli oneri come condizione per l'attivazione della visita di verifica è attribuita in via esclusiva all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;

·         gli oneri riscossi dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria restino nella disponibilità della medesima quale corrispettivo per lo svolgimento delle attività di accreditamento.

Inoltre, si ritiene opportuno per quanto riguarda la tempistica e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta per la salute mentale rimandare alla DGR n. 2501/2004 e successive modifiche e integrazioni, mentre per quanto riguarda la verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'Art. 16 della LR 22/2002, si propone che questa venga svolta sulla base degli indicatori di cui all' "Allegato B", che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. D'altra parte, al fine di velocizzare l'introduzione e l'applicazione dei nuovi requisiti e standard di cui al documento allegato si propone altresì di demandare all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria la predisposizione delle relative liste di verifica.

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Tutela Salute Mentale è l'autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per l'Unità Operativa per l'Assistenza Psichiatrica Ospedaliera in età evolutiva e per la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori e adolescenti, mentre la Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia è l'autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per la Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e adolescenti e per la Comunità Educativa Diurna; lo stesso dicasi per la responsabilità dell'istruttoria che porterà all'accreditamento istituzionale da parte della Giunta Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-         Vista la Legge 241/1990;

-         Vista la LR 11/2001 art.133;

-         Vista la LR 22/2002;

-         Vista la DGR n. 2473/2004 esecutiva;

-         Vista la DGR 2501/2004, esecutiva;

-         Vista la DGR n. 3855/2004 esecutiva;

-         Vista la DGR n. 393/2005 esecutiva;

-         Vista la DGR n. 4261/2005 esecutiva;

-         Vista la DGR n 2288/2006 esecutiva;

-         Vista la DGR n 84/2007 esecutiva;

-         Vista la DGR n 1616/2008 esecutiva.

delibera

1.       di considerare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare l' "Allegato A" del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità di offerta rivolte a minori/adolescenti affetti da disagio psichico, ad integrazione e parziale sostituzione dell'allegato A della DGR 2473/2004;

3.       di autorizzare le autorità competenti, in fase rilascio della autorizzazione all'esercizio, a concedere, per le strutture in esercizio e per quelle già autorizzate alla realizzazione, deroghe ai requisiti e agli standard strutturali dell' "Allegato A" fino ad un massimo del 20%, con esclusione di quelli dove è espressamente negata tale possibilità;

4.       di demandare all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria la traduzione dei singoli standard dell' "Allegato A" in requisiti articolati nel formato ufficiale di lista di verifica finora utilizzato, ad integrazione e parziale sostituzione della DGR n. 2501/2004;

5.       di fissare gli importi degli oneri di accreditamento, previsti dall'art. 19 della LR 22/2002, pari a quelli descritti in premessa;

6.       di stabilire che gli oneri previsti per la procedura di accreditamento istituzionale sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un'Azienda ULSS o Comune (anche in forma associata);

7.       di attribuire in via esclusiva all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria, la riscossione e l'accertamento del pagamento degli oneri come condizione per l'attivazione della visita di verifica;

8.       di stabilire che gli oneri riscossi dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria restino nella disponibilità della medesima quale corrispettivo per lo svolgimento per le attività di accreditamento;

9.       di stabilire che la verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'Art. 16 della LR 22/2002, verrà svolta sulla base degli indicatori di cui all' "Allegato B", che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10.   di demandare all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria il conseguente aggiornamento della classificazione e del manuale delle procedure di attuazione della LR 22/2002, documenti approvati con DGR 2501/2004;

11.   di stabilire che la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Tutela Salute Mentale è l'autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per l'unità operativa per l'assistenza psichiatrica ospedaliera in età evolutiva e per la comunità terapeutica riabilitativa protetta per minori e adolescenti, mentre la Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia è l'autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per la comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti e per la comunità educativa diurna; lo stesso dicasi per la responsabilità dell'istruttoria che porterà all'accreditamento istituzionale da parte della Giunta Regionale

12.   di demandare al Segretario regionale per la Sanità la costituzione con proprio provvedimento di una Commissione per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale dei requisiti e standard oggetto del presente provvedimento;

13.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

242_AllegatoA_238349.pdf
242_AllegatoB_238349.pdf

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