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Materia: Cultura e beni culturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 07 febbraio 2012
Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione al contributo, criteri di formazione della graduatoria, modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese. L.R. n. 18 del 30.09.2011: "Interventi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali". Conferma DGR n. 144/CR del 29.12.2011.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Il Vicepresidente On.Marino Zorzato riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 18 del 30.09.2011 è stata abrogata la legge regionale n. 6 del 15.01.1985, che per un quarto di secolo ha trovato proficua applicazione attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi su immobili destinati ad essere sedi di attività culturali.
La finalità della legge regionale n. 18/2011 resta quella del miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle attività culturali, a favore di strutture da adibire, o già adibite, a sedi permanenti di centri di servizi culturali, auditori, sale cinematografiche e teatrali, biblioteche, musei e archivi, consentendo la loro messa a norma, una più agevole fruizione e molto spesso anche creando le condizioni per una corretta conservazione dei beni in essi contenuti.
Gli interventi risultano rivolti alla costruzione, all'ampliamento e alla straordinaria manutenzione delle indicate strutture e possono riguardare anche gli allestimenti per l'attività culturale, compresi gli impianti tecnologici e gli arredamenti.
Per il raggiungimento delle finalità anzidette i contributi in conto capitale possono coprire fino all'80% della spesa ammissibile, entro il limite massimo individuato dalla Giunta regionale e possono essereconcessi a enti locali ed ad istituti ecclesiastici nonché ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche senza scopo di lucro, che siano proprietari dell'immobile oggetto di intervento o che siano titolari su di esso di altro diritto reale che li autorizzi a disporne, subordinatamente all'impegno, assunto dal beneficiario a consentire la fruizione pubblica dell'immobile per almeno vent'anni.
Con la presente deliberazione si intendono determinare, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. n. 18/2011, i criteri per la concessione dei contributi, procedendo all'adozione delle modalita' applicative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la formazione della graduatoria e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese, nel testo di cui all'Allegato A.
Sono inoltre previste nelle modalità applicative alcune disposizioni transitorie per regolare il passaggio dalla abrogata L.R. 6/85 alla nuova L.R. 18/2011, che prevede fra l'altro nuovi termini rispetto alla precedente normativa, stabilendo che le richieste di finanziamento per ciascun esercizio finanziario debbano essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.
Con successivo decreto del Dirigente Regionale della Direzione Beni Culturali saranno adottati uno schema per la presentazione delle domande oltre all'ulteriore modulistica, necessaria per la corretta applicazione della nuova legge regionale n. 18/2011, al fine di facilitare la compilazione delle domande.
In fase di prima applicazione della medesima legge regionale e quindi solo per l'esercizio finanziario 2012 si ritiene opportuno, allo scopo di concedere ai richiedenti un tempo adeguato per la presentazione delle domande, dilazionare i termini di presentazione delle stesse fino al 31 marzo.
Ai sensi dell'art. 2, quarto comma della L.R. n. 18/2011, il contenuto di cui alla DGR n. 144/CR del 29.12.2011 è stato sottoposto all'esame della competente VI° Commissione consiliare che, nella seduta del 26 gennaio 2012 ha espresso parere favorevole, all'unanimità, con le seguenti modifiche:
a. a pag. 3 dell'Allegato A dopo le parole "approvazione della graduatoria" sono aggiunte le seguenti parole "salva la possibilità di concedere una proroga per giustificati motivi";
b. a pag. 12 dell'Allegato A dopo le parole "contributo assegnato" sono aggiunte le seguenti parole "per stati di avanzamento dei lavori".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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