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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 07 febbraio 2012


Materia: Enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 17 gennaio 2012

Richiedente: Studio Sol S.r.l. - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato Adria 10, per la produzione di energia elettrica della potenza 3.992,00 kWp nel Comune di Bagnolo di Po (Ro) ai sensi dell'articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010 e dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note per la trasparenza:

Diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato Adria 10, per la produzione di energia elettrica della potenza 3.992,00 kWp nel Comune di Bagnolo di Po (Ro) ai sensi dell'articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010 e dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 04.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 02.03.2010.

Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto con il n. 89694 del 23.02.2011, la ditta Studio Sol S.r.l., con sede legale in viale Andrea Palladio 29/a, Verona - Codice fiscale società 03979170234, in persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 3.992,00 kWp, sito nel Comune di Bagnolo di Po (Ro).

In data 27.06.2011 con nota prot 306964 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente la carenza di documentazione essenziale per l'avvio del procedimento invitando l'interessata ad integrare la documentazione.

In data 09.11.2011 con nota prot. 521593 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso una comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare osservazioni e ulteriore documentazione.

Considerato che la ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato esaminato, ai sensi del punto 14.11 del DM 10.09.2011, sulla base della documentazione disponibile. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B alla DGR 2373/2009 ma è carente degli elementi essenziali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la L.R. n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTO il D.M. 10.09.2010;

VISTA la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

VISTO il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la propria DGR n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

VISTA la propria DGR n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la L.R. n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

PRESO ATTO della incompletezza della documentazione presentata ;

PRESO ATTO che il proponente non ha provveduto all'integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota prot. 306964 del 27.06.2011 e con nota prot. 521593 del 09.11.2011.

delibera

1.       di negare l'autorizzazione alla ditta Studio Sol S.r.l., con sede legale in viale Andrea Palladio 29/a, Verona - Codice fiscale società 03979170234, in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato Adria 10 per la produzione di energia elettrica della potenza di 3.992,00 kWp , nel Comune di Bagnolo di Po (Ro) ai sensi del punto 14.11 del DM 10 settembre 2010 e dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2.       di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Studio Sol S.r.l., con sede legale in viale Andrea Palladio 29/a , Verona;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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