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Materia: Consulenze e incarichi professionali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2266 del 29 dicembre 2011
Legge Regionale 25 novembre 2011, n.26 (Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea): disposizioni di prima attuazione. Affidamento incarico di consulenza.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Si dà avvio all'attuazione della LR n. 26/2011 che individua innovativi percorsi organizzativi e procedurali necessari a consentire un'effettiva partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea, demandando la necessaria attività alla Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega con il coinvolgimento di tutte le Strutture competenti in materia UE.
In considerazione della complessità e dell'assoluta novità del tema per la Regione, si ricorre al supporto di una professionalità esterna, affidando un incarico di consulenza.
Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Riforma del Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione, nell'ambito di una complessiva ed ampia modifica del riparto di competenze e dei rapporti con lo Stato, ha riconosciuto alle Regioni nuovi poteri in tema di rapporti con l'Unione Europea (commi terzo e quinto del nuovo articolo 117).
Oltre alla nuova potestà legislativa, di tipo concorrente, in materia di "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni" (terzo comma), è espressamente previsto che le Regioni, nelle materie di loro competenza, partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari (c.d. fase ascendente), e provvedano all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea (c.d. fase discendente), nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.
Dette norme di procedura sono state fissate dallo Stato con l'articolo 5 della Legge 5 giugno 2003, n.131 (cd. Legge La Loggia, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3"), e con la Legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. Legge Buttiglione, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), in corso di revisione.
Anche a livello europeo, si è affermato progressivamente un processo di "regionalizzazione" volto a riconoscere maggiormente le Istituzioni regionali e locali interne agli Stati membri nell'ambito dei processi politici e decisionali europei: ultimo e decisivo passo in questa Direzione è stato compiuto con il Trattato di Lisbona che prevede un maggior coinvolgimento delle Autorità regionali nella definizione degli obiettivi e delle politiche dell'UE.
La Regione del Veneto, da sempre attenta a promuovere e valorizzare la dimensione internazionale ed europea della propria attività istituzionale, grazie alla particolare posizione geografica e ad una tradizione culturale e storica che ha favorito i rapporti di collaborazione con le Autorità locali e regionali delle aree confinanti, con la recente Legge Regionale 25 novembre 2011, n. 26 ha dettato una disciplina organica sulla partecipazione al processo normativo e attuazione del diritto e delle politiche dell'UE.
Si tratta di una legge complessa che regola sia la cd. fase ascendente, ovvero la partecipazione alla formazione degli atti normativi comunitari, sia la cd. fase discendente, ovvero l'attuazione degli atti dell'UE, disciplinando le competenze in materia dei diversi organi della Regione (Consiglio, Giunta, Presidente).
In particolare, in capo alla Giunta Regionale sono posti numerosi adempimenti che implicano un'attività di coordinamento e raccordo tra le diverse Strutture regionali competenti in materia UE:
Tra glia adempimenti ricorrenti, la Legge prevede in particolare che annualmente la Giunta:
1. predisponga e trasmetta al Consiglio (entro aprile) un Rapporto sugli affari europei, contenente l'indicazione delle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'UE, nonchè delle iniziative che intende adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche UE di interesse regionale;
2. approvi e presenti al Consiglio (entro aprile) un Disegno di Legge regionale europea, che assicuri l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE;
3. contestualmente al Disegno di legge, presenti una Relazione sullo stato di attuazione della legge regionale europea approvata l'anno precedente.
Rilevante novità è costituita poi dalla procedura delineata dalla Legge per formulare osservazioni al Governo sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati (cd. fase ascendente indiretta), per le quali, in base alla legge statale n. 11/2005, le Regioni hanno solo 20 giorni. Dato un termine così ristretto, al fine di consentire un'effettiva partecipazione della Regione al processo di formazione della posizione italiana, è necessario creare nuove prassi organizzative e procedurali che consentano l'espressione della posizione unitaria del Veneto in tempi così ristretti.
Non a caso, nonostante l'esistenza di strumenti giuridici posti a disposizione delle Regioni dall'ordinamento nazionale ed europeo per la loro partecipazione alla formazione degli atti normativi europei, le esperienze di effettiva partecipazione delle Regioni alla cd. fase ascendente sono molto esigue. Tutte le Regioni, di fatto, incontrano grosse difficoltà nello svolgere appieno le attività di partecipazione alla formazione degli atti normativi, anche se molte hanno già legiferato in materia, come il Veneto.
Diversamente, con riferimento alla c.d. fase discendente, di attuazione del diritto europeo, l'esperienza delle Regioni, con particolare riferimento alle direttive comunitarie, risale al trasferimento di funzioni amministrative statali disposto con DPR n. 616/1977.
Tra i numerosi adempimenti di prima attuazione si evidenzia la previsione secondo cui la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale devono disciplinare, con deliberazioni coordinate, gli aspetti organizzativi interni che consentano il raccordo tra le Strutture regionali competenti in materia di affari europei e tra queste e le analoghe Strutture a livello nazionale ed europeo.
Per quanto sopra, al fine di consentire la tempestiva attuazione della nuova LR n. 26/2011, si rende necessaria una fase di sperimentazione, al fine di individuare - mediante il raccordo con le diverse Strutture competenti nei rapporti con l'UE - le modalità operative ed organizzative da porre in essere.
Si propone quindi di demandare alla Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega, che ha seguito l'iter di approvazione della LR n. 26/2011, di procedere, con il coordinamento della Segretario Generale della Programmazione, all'analisi e agli approfondimenti necessari per definire dette modalità, anche mediante il coinvolgimento delle Strutture regionali competenti in materia UE, al fine di elaborare specifiche proposte alla Giunta regionale in ordine agli innovativi percorsi procedurali e organizzativi da realizzare.
In sede di prima applicazione della Legge dovrà essere predisposto un piano di attività, a livello sperimentale, sulla base del quale avviare l'organizzazione dell'attività spettante alle competenti Strutture della Giunta, tenendo conto dei diversi soggetti coinvolti, dei tempi stabiliti dalla legge sia regionale che statale, della necessità di organizzare l'apporto tecnico delle diverse strutture della Giunta e del Consiglio.
In considerazione della complessità della materia e della portata innovativa delle procedure da avviare, nonché dell'esperienza e delle difficoltà già riscontrate dalle altre Regioni, si ritiene opportuno ricorrere anche ad una professionalità esterna che, per la particolare specializzazione giuridico-amministrativa ed esperienza professionale, possa assicurare assistenza agli Uffici regionali e supporto alla Giunta Regionale.
Verificate quindi le professionalità esistenti con specializzazione specifica sul tema in questione, si propone di affidare un incarico di consulenza alla dott.ssa Cecilia Odone che dal 2003, quale consulente giuridico del Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna in materia di diritto dell'UE, ha supportato il percorso intrapreso - per prima tra le Regioni - nel realizzare, mediante una serie di attività sperimentali, un complessivo ed organico processo di innovazione del proprio sistema organizzativo e dei procedimenti, al fine di rendere effettiva la partecipazione regionale ai processi decisionali europei.
Oltre all'esperienza in materia UE presso la Regione Emilia-Romagna, negli ultimi dieci anni la dott.ssa Odone ha ricoperto numerosi incarichi di docenza e consulenza in tema di partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione del diritto e delle politiche UE, come risulta da curriculum acquisito e conservato agli atti dalla Direzione regionale Riforme Istituzionali.
La consulente, incaricata ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 giugno 1991, n.12, opererà con la Direzione Riforme Istituzionali, con il coordinamento del Segretario Generale della Programmazione.
L'incarico, della durata di cinque mesi, avrà ad oggetto i contenuti e si svolgerà con le modalità indicate nello schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. La Convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.
Per l'espletamento dell'incarico si propone di impegnare l'importo complessivo di € 16.000,00, a titolo di compenso comprensivo di tutte le spese, imposte, tasse e contributi previdenziali, se dovuti, e di imputare la spesa al capitolo 7010 "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze" del bilancio 2011, dando atto che tale spesa rientra in una tipologia soggetta alle limitazioni di cui alla LR 7 gennaio 2011, n. 1.
Dopo i primi tre mesi, e al termine dell'incarico, la Consulente presenterà una Relazione, sì da consentire la verifica sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico stesso e procedere, rispettivamente, alla liquidazione di una prima quota del cinquanta per cento del compenso e, quindi, del saldo alla conclusione dell'incarico stesso.
Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dovrà essere trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;
- visto l'articolo 117, commi terzo e quinto, della Costituzione;
- visto l'articolo 5 della Legge 5 giugno 2003, n.131;
- vista la Legge 4 febbraio 2005 n. 11 ;
- vista la Legge Regionale 25 novembre 2011, n. 26;
- visti gli articoli 184 e ss. della Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 12;
- visto l'articolo 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- visto l'articolo 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n.244;
- vista la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
- vista la Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011) e la DGR 17 maggio 2011, n. 634, contenente le Direttive per la gestione del Bilancio 2011;]
delibera
1. di demandare alla Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega, con il coordinamento della Segretario Generale della Programmazione, di procedere alle analisi ed agli approfondimenti necessari per definire, coinvolgendo anche le Strutture regionali competenti nei rapporti con l'UE, le modalità organizzative e procedurali necessarie per dare avvio all'attuazione della LR 25 novembre 2011, n. 26, elaborando specifiche proposte alla Giunta regionale, anche mediante la predisposizione di un piano di attività di tipo sperimentale;
2. di prevedere, in considerazione della complessità della materia e della portata innovativa delle procedure da avviare, nonché delle difficoltà riscontrate dalle altre Regioni con riferimento agli stessi temi, l'affidamento di uno specifico incarico di consulenza al fine di supportare i competenti Uffici e la Giunta Regionale;
3. di affidare detto incarico di consulenza, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 giugno 1991, n.12, alla dott.ssa Cecilia Odone, per le motivazioni esposte in premessa e sulla base del curriculum conservato agli atti della Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega;
4. di approvare lo schema di Convenzione che, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di demandarne la sottoscrizione al Dirigente Regionale della Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega;
5. di stabilire che l'incarico avrà una durata di cinque mesi e che la Convenzione sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n.244;
6. di impegnare a favore della dott.ssa Cecilia Odone l'importo complessivo di € 16.000,00, a titolo di compenso comprensivo di tutte le spese, imposte, tasse e contributi previdenziali, se dovuti, e di imputare la spesa al capitolo 7010 "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze" del bilancio 2011, che presenta disponibilità;
7. di liquidare con successivi provvedimenti, con cadenza trimestrale, l'importo complessivo impegnato di € 16.000,00 (euro ventimila), previa presentazione di regolare documentazione fiscale nonché di una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento concerne la tipologia di spesa "Studi e consulenze", soggetta a limitazioni ai sensi della LR 7 gennaio 2011, n. 1;
9. di demandare alla Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n.266;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della L. 24 dicembre 2007, n..244;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
(seguono allegati)
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